La legge 689/81 e per recepimento il codice della strada stabiliscono che la responsabilità degli illeciti in materia di sanzioni amministrative sia personale, con l'eccezione , al fine di garantire meglio la riscossione delle somme richieste, della figura dell'obbligato in solido , di solito il proprietario dell'autovettura ( nel codice della strada ,art.196) .
Lei non sapeva, né poteva ragionevolmente sapere, che sull'auto gravano due fermi amministrativi , dato che la pubblicità legale del fermo amministrativo si effettua soltanto nel P.R.A. .
Pertanto, ritengo che si possa proporre ricorso avverso il verbale di accertamento per assenza dell'elemento psicologico della violazione ( dolo o colpa ).