@Dottorfisco said:
L?Accordo del 3 ottobre 1974 tra Italia e Svizzera (che fa parte integrante della Convenzione del 1976 contro le Doppie Imposizioni tra i due paesi ) prevede per i cosiddetti lavoratori frontalieri ( i lavoratori dipendenti residenti fiscalmente in Italia che quotidianamente si recano in zone di frontiera Svizzera, ad es. il canton ticino) l?imposizione esclusiva del reddito prodotto in Svizzera nel paese in cui tale reddito è prodotto (quindi in Svizzera). La franchigia di esenzione di 8.000 ? per i frontalieri introdotta dall?art. 2, comma 11 della Legge 289/2002 vale solo nell?ipotesi in cui le Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni siglate dall?Italia con i Paesi limitrofi non prevedono una regola diversa.
Pertanto il tuo reddito di lavoro dipendente svizzero non va dichiarato in Italia
http://www.ocst.com/comunicazioni/comunicati vari/redditi caaf cisl.pdf
http://www.inps.it/Doc/CI_Internet/fisco/suiss-it.PDF
http://www.ocst.com/attivita_servizi/front_com_tassaz.htm
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/gennaio/regione-insubria/14-1frontalieri.htm
Gentile Dottorfisco, devo veramente ringraziarVi per la soluzione al mio problema e farVi i miei piu' sinceri complimenti per la Vs professionalita' e per l'ottimo servizio che mettete a disposizione del cittadino !!!!!!