Grazie mille per il chiarimento al seguito del quale ho ulteriormente cercato di approfondire in maniera autodidatta.
Mi sembra di aver capito che, ai sensi di una sentenza della cassazione (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 marzo 2012, n. 4088), "Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite(art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare."
Alla morte di mia nonna la loro residenza familiare nonchè anagrafica era in una casa (in affitto) in una città a ca. 700km di distanza.
In tali circostanze rimangono giustificabili le premesse mi mio nonno? Ovvero, vale il suo diritto di abitazione ex. art 540?
Vi ringrazio ancora anticipatamente del prezioso supporto.
Ciao