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    avv.luciano.castaldi

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    Post creati da avv.luciano.castaldi

    • RE: Rivenditori

      evidentemente non comprendi la normativa sulla privacy che Ti invito a leggere.

      Sebbene il forum sia destinato alla condivisione pubblica di idee le singole discussioni prendono spunto da fattispecie legate a singole persone che richiedono un consulto...l'area mi sembra si chiami Consulenza Legale.

      Dal momento in cui tale consulenza richiede l'esternazione di dati sensibili io sono obbligato per legge a non divulgarli in caso contrario voi indurreste alla divulgazioni di dati riservati.

      Ti invito a rettificare quanto da Te affermato ovvero che io stia effettuando attività di procacciamento di clienti.
      Sarebbe da parte Tua un insulto molto grave alla mia attività professionale.

      Dai miei post si legge chiaramente l'intento di aiutare altri utenti che questo chiedono...un consulto legale.

      Non c'è nessun fine di procacciamento di clienti dal momento che le Tue censure si sono limitate ad una lettura molto superficiale dei miei post ed ad una pedissequa applicazione del regolamento senza tener conto del caso concerto.

      Ti invito inoltre a tenere un tono più cortese nelle Tue risposte.

      Aspetto la Tua rettifica dopo aver letto accuratamente il regolamento ed aver appurato l'assoluta mancanza di violazioni da parte mia.
      Grazie.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      si certo...ho provato anche a rispnderLe in pvt (per rispettare la Sua riservatezza e non per violare il regolamento del Forum) ma la Sua casella di posta è piena.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      va bene sarà fatto

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      Ho cercato di darLe spiegazioni più dettagliate mediante un messaggio privato.
      Saluti.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      Può sicuramente chiedere una dilazione per raggiungere in modo più veloce il risultato di ottenere presto i ricambi che le servono.

      Ma se vuole un consiglio ricordi che in un contratto a prestazioni corrispettive l'inadempimento di una parte giustifica l'inadempimento dell'altro purchè però vi sia una richiesta formale di adempiere " diffida ad adempiere".

      Allo stato se tale richiesta non vi è stata nei suoi confronti lei è legittimata a sua volta a chiedere l'adempimento della controprestazione al fornitore che è, ad ora, inadempiente nei suoi confronti e le ha provocato pregiudizi economici.

      Inolte come Lei mi ha evidenziato ha sempre pagato in contrassegno e dunque la mera emissione di fatture nei suoi confronti non determinano un suo inadempimento.

      Dunque, se Lei fosse una mia cliente Le consiglierei di costituire in mora il produttore e di chiedere l'immediata consegna dei pezzi.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: quota srl e comunione legale tra coniugi

      ovviamente non esistono metodi coattivi per obbligare un soggetto a vendere una propria quota.

      Si può sicuramente offrire una cifra in cambio della quota ...è perfettamente legittimo ovviamente con il consenso dell'altro.

      L'infedeltà di Caia può portare ad una separazione con addebito che però non pregiudica i beni che sono sempre in comunione legale.

      Le ricordo che la comunione dei beni tra i coniugi si scoglie con lo scioglimento del matrimonio stesso.

      Su particolari beni, quindi, viene ad applicarsi la comunione residuale che ha lo scopo di garantire al coniuge proprietario del bene, o che esercita un'attività separatamente dall'altro, di destinare i frutti ed i proventi al soddisfacimento delle proprie personali necessità.

      Nella fattispecie la circostanza che Tizio presti la propria attività lavorativa nella società può produrre un qualche effetto successivamente allo scioglimento del matrimonio.
      Le riporto la massima di una Sentenza del Tribunale di Roma su di un caso analogo: ****di Roma 18/2/94 -

      "Le quote di società a responsabilità limitata acquistata dal coniuge in regime di comunione legale va inclusa nella comunione "de residuo", in base al carattere dell'impegno economico, quando per l'effettivo coinvolgimento del socio nella vita sociale risulti che la partecipazione costituisce uno strumento per l'attività professionale del coniuge acquirente e non un investimento suscettibile di tradursi in immediata ricchezza. "

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Odore di fogna in ufficio

      a mio parere recedere dal contratto senza i 6 mesi di preavviso ti esporrebbe ad un illecito contrattuale.

      Io propenderei per:
      a) risoluzione del contratto per inadempimento: diffida ad adempiere entro 15 gg in mancanza contratto risolto per legge;

      b) ne recesso ne risuluzione ma azione di urgenza per eliminare il problema mediante tribunale ed otteresti anche un discreto risarcimento per i danni patiti e patende;

      Io opterei per la seconda

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      certo glie lo confermo....se il produttore avesse voluto evidenziare il suo mancato pagamento avrebbe dovuto inviarLe una diffida ad adempiere entro 15 giorni intendendo in caso di mancato pagamento risolto il vostro rapporto di fornitura.
      Tutto ciò non è avvenuto e quindi la mancata contestazione dell'inadempimento di fatture non giustifica l'inadempimento del produttore.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: quota srl e comunione legale tra coniugi

      In questo caso Caia potrebbe uscire dalla compagine societaria solo venendo liquidata.
      I rapporti di parentela tra i soggetti che fanno parte della Società Alfa non vengono in rilievo trattandosi di un'attività che ha una precisa forma giuridica ovvero quella di S.r.l. in assenza della quale si sarebbe potuto parlare di Impresa Familiare ex art. 230bis c.c..

      Nemmeno ha rilievo che Tizio presti lavoro nella Società.

      I titoli come le partecipazioni societarie sono beni che se acquistati in costanza di matrimonio in presenza del regime matrimoniale della Comunione legale ricadono automaticamente in essa.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      Dunque, l'apposizione del marchio è molto importante perchè da un lato devollve a Lei la qualità di rivenditore ufficiale e quindi anche la responsabilità in solido con il produttore per eventuali vizi e malfunzionamenti del prodotto.

      Dall'altro riconsoce, pur in assenza di accordo scritto, un rapporto di fornitura che la legittima ad agire nei confronti del produttore per le Sue inadempienze.

      Per come muoversi vale quanto Le ho già riferito.

      Se vuole ulteriori chiarimenti non esiti.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      in tal caso potrà agire mediante azione di risarcimento danni nei confronti del produttore nonchè per il mancato guadagno che tale comportamento le stra provocando.

      Inoltre non sottovaluterei un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna immediata dei pezzi di ricambio visto il grave pericolo (potenzialmente) che il comportamento del fornitore sta provocando.

      Il tutto, però, dovrebbe essere preceduto da una costituzione in mora nei confronti del produttore e contestuale diffida a consegnare i pezzi di ricambio.

      Non è un presupposto per un'eventuale azione legale ma è pur sempre opportuno farla intimando la consegna entro un congruo termine da indicare (esempio entro 15 gg) avvertendo della volontà di adire le competenti Autorità Giudiziarie in caso di inadempimento.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Odore di fogna in ufficio

      non c'era alcuna forma di auto promozione ne di pubblicità ho semplicemente indicato una mia e-mail al fine di dare un mio consiglio ad altro componente del forum che credo sia lo scopo dello stesso.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Incidente presso uno stabilimento balneare

      Caro amico,

      più che in ambito penale (è difficile individuare una fattispecie di illecito penale dal racconto fatto) io mi muoverei in ambito civilistico nel quale troverà sicuramente risposta alla Sua richiesta di tutela.

      Innanzitutto la norma generale da applicare è l'art. 2043 c.c. ovvero la c.d. responsabilità aquiliana per cui chiunque produce, dolosamente o colposamente, un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo.

      Inoltre, al Suo caso troverebbe applicazione l'art. 2051 c.c. che stabilisce la generale responsabilità per i danni da cose in custodia per cui ciascuno è responsabile dei danni prodotti dalle cose che ha in custodia.
      Sicuramente lo stabilimento è custode delle opere fisse (e non) insistenti su di esso come ad esempio la pavimentazione.

      Questi due riferimenti normativi sono degli ottimi puntelli su cui iniziare un'azione risarcitoria visti i danni fisici che le sono stati arrecati.

      Senza dimenticare che lo Stabilimento deve essere necessariamente assicurato per i danni a terzi.

      Muoversi in ambito diverso da quello civile in questo caso sarebbe poco fruttuoso a mio parere.

      Saluti.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Rivenditori

      Cara Vittoria,

      innanzitutto sarebbe utile sapere se tra te e questo produttore di stufe sussiste un contratto di fornitura o di altro genere.

      Per quanto riguarda la mancata consegna da parte sua di pezzi di ricambio tali da garantire la garanzia ai tuoi clienti ricorda che per eventuali vizi del prodotto risponde sempre il produttore (secondo il Codice del Consumo) a meno che tu non sia un rivenditore ufficiale di tali prodotti ovvero se non apponi un tuo marchio sul prodotto venduto da cui possa derivarsi un tuo dovere di vigilanza sulla funzionalità e sicurezza dello stesso.

      Ad ogni modo se la mancata consegna di tali pezzi da parte del produttore ti sta arrecando pregiudizi di natura patrimoniale potrebbero esserci i presupposi per un'azione legale ma è necessario stabilire se vi sia o meno un contratto di fornitura che ti lega al produttore.

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      avv.luciano.castaldi
    • RE: Odore di fogna in ufficio

      @kaisersauzee said:

      In ufficio ho odore di fogna: è causa di recesso del contratto?
      In ufficio ho odore di fogna da almeno 3 mesi.
      Ultimamente chiedo ai clienti di non venirmi più a trovare in ufficio perchè mi vergogno e vado io da loro.
      A questo punto vorrei recedere dal contratto senza 6 mesi di mensilità da pagare, ma lasciando solo 2 mesi di caparra al proprietario.
      E' legale?
      Si può fare?

      Caro Amico,

      nel Suo caso se il cattivo odore è presente sin dall'inizio e quindi non è comparso successivamente potrebbe chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della contoparte non avendo il proprietario dell'immobile adempiuto agli obblighi propri del locatore che consistono principalmente nel consegnare al conduttore l'immobile nelle condizioni idonee all'uso per il quale viene locato e quindi ottenere il rimborso dei canoni pagati fino a questo momento.
      Nel Suo caso credo che la destinazione d'us dell'immobile sia quello di studio professionale per il ricevimento di clienti che Le viene impedito dal cattivo odore.

      Inoltre se il cattivo odore proviene dalle fogne potrebbe trattarsi di mancata manutenzione straordinaria che compete sempre al proprietario.

      Ad ogni modo prima di procedere in tal senso io non scarterei l'idea di un procedimento cautelare per bloccare tale cattivo odore da incardinare nei confronti del proprietario dell'immobile o del Condominio (se è in Condominio).

      Ovviemante il tutto partendo dal presupposto che Lei abbia già contattato, quanto meno informalmente, il proprietario e questo si sia rifiutato di effettuare le riparazioni.

      Inoltre, se l'ufficio si trova in un Condominio non è detto che la responsabilità per i cattivi odori non sia addebitabile al Condominio stesso se ad esempio tali immissioni maleodoranti provenissero da tubature condominiali sulle quali vige la responsabilità di custode del condominio ex art. 2051 c.c..

      [...]

      Saluti.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      avv.luciano.castaldi