Bsaett, grazie per la risposta, però la sua risposta non scioglie i miei dubbi sui comportamenti che si possono adottare. Riepilogo: è stato detto a Gaetanoc che il suo sito "vetrina", senza carrello e senza vendita online, non è e-commerce e non richiede adempimenti ulteriori con il Comune.
Gaetanoc però sul suo sito inserisce foto dei prodotti e relativi prezzi, ed è logico che sia per venderli, anche se non con il classico "carrello" online. Ipotizziamo anche che sul suo sito non faccia nessun riferimento alla vendita e non pubblichi neppure condizioni di vendita, perché non vuole vendere sul sito.
Una delle mie domande si potrebbe riproporre così:
- Se un navigatore è interessato ad un prodotto esposto nel sito/vetrina di Gaetanoc e gli manda una mail dove chiede di poterlo acquistare, cosa può fare Gaetanoc? Può intraprendere la trattativa e la vendita oppure deve rispondere all'utente "Scusi ma non posso venderle il prodotto perché non ho fatto comunicazione di e-comerce al Comune"?
- Nella precedente risposta di Bsaett è contemplato il caso su esposto oppure si riferisce a proposte fatte dal venditore via mail o newsletter?
- Se, invece, un utente contatta Gaetanoc attraverso il telefono e la trattativa/vendita si conclude al telefono è sempre e-commerce e sarebbe sempre necessario, presumendo possa realizzarsi questa evenienza, fare comunicazione al Comune?
In pratica, un sito "vetrina" deve sempre rifiutare le proposte di acquisto da parte di un eventuale utente?
Per non essere costretti a farlo, fossero anche poche vendite occasionali, non resterebbe che fare la comunicazione di e-commerce al Comune, diciamo in via preventiva, non perché si vuole vendere online, ma perché potrebbe capitare?
In questo caso credo che la quasi totalità dei siti "vetrina" di prodotti e servizi dovrebbero fare comunicazione al Comune, perché alla fine lo scopo, presentando i propri beni, è quello di venderli e non respingere eventuali richieste d'acquisto volontariamente inoltrate da un utente via mail o telefono.