L'avvocato ha effettuato la sua prestazione professionale e va, pertanto, pagato. Quella dell'avvocato NON è una obbligazione di risultato, bensì un'obbligazione di mezzi ed ha quindi diritto al compenso in quanto ha posto in essere un'attività professionalmente adeguata. Il diritto dell'avvocato a percepire il compenso si prescrive in 3 anni.