Salve, non indichi se nel contratto di lavoro è stato stabilito una durata minima garantita. ( in questo caso il c.d. recesso poteva avvenire solo dopo la scadenza del termine).
Comunque in generale sia durante o al termine del periodo di prova, le parti possono recedere dal rapporto di lavoro, senza l'obbligo di motivare e senza l'obbligo di dare il preavviso ( art. 2096, 3° comma, cod. civ.).
Per quanto di domanda, si ritiene che le dimissioni avvenute il giorno 15 pur formalizzate per iscritto il 26, non hanno ragione di essere esplicate secondo la richiesta aziendale.
Saluti domenico