Le condizioni della separazione - concordate dai coniugi e omologate dal Tribunale o stabilite con sentenza - sono revocabili e modificabili qualora intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto, o sopraggiunti motivi, tali da giustificare una revisione delle condizioni già stabilite.
Per ottenere la modifica di uno dei provvedimenti della separazione il coniuge interessato deve instaurare, per mezzo di un difensore, un procedimento (ex art. 710 c.p.c) davanti al Tribunale competente.
Fra le circostanze che costituiscono un presupposto per la modifica vi sono, innanzitutto, le mutate condizioni economiche dei coniugi. Si deve trattare di un apprezzabile aumento dei redditi o del patrimonio di un coniuge, o di un altrettanto considerevole deterioramento della situazione reddituale o patrimoniale dell'altro coniuge.
Anche le condizioni che riguardano l'affidamento dei figli, il loro mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale possono essere oggetto di modifica con questo procedimento, disciplinato all'articolo 710 del codice di procedura civile. L'articolo 155-ter del codice civile prevede infatti che i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
La legge n. 54 del 2006 prevede inoltre che ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge sull'affidamento condiviso, dopo la conclusione del procedimento di separazione, sia consensuale che giudiziale.
Il genitore interessato ad ottenere la modifica di una condizione della separazione stabilita prima dell'entrata in vigore (16 marzo 2006) della legge sull'affidamento condiviso, deve instaurare il procedimento previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile.
Spero di essere stata chiara...Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti