E' evidente che la previsione normativa di indicazione nell'atto di compravendita della figura del mediatore ha fini prevalentemente fiscali, é cioè tesa a contrastare l'elusione, ritenuta piuttosto diffusa, degli agenti immobiliari.
Peraltro, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria del 2007, espressamente si riferiscono «agli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39> e non ad un semplice segnalatore.
La mancata indicazione del sensale nell'atto di compravendita non incide assolutamente sulla validità dell'atto.
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