Rapida ricerca con Google:

http://www.comune.cremona.it/bd_ui-viewContent-id_info_form-269.phtml

cito dalle informazioni fornite da quel comune (ma potrei trovarne a decine di identiche):
(*) Si precisa che è un diritto reale di abitazione quello spettante:

al coniuge superstite (art. 540 codice civile) sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze;

O ancora tratto direttamente dall'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/ModulisticaAP/Modelli+di+dichiarazione/2005/730/Modello+730+italiano/Guida/Compila/5_3.htm

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. ed al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.