@pippo0712 said:

grazie della risposta fab75,
premesso che naturalmente alla fine ci affideremo ad un commercialista per la gestione fiscale, mi piacerebbe capirci qualcosa di più in prima persona...
se non è troppo complicato qualcuno mi potrebbe dare delle risposte sintetiche e/o eventualmente suggerirmi qualche link dove approfondire?

1- una srl può avere reddito pari a zero (quindi senza andare in rosso) e non avere problemi con gli studi di settore?
2- se sì o se no, da cosa dipende?
3- che struttura di costi ci vorrebbe per non avere i suddetti problemi?
4- se comunque alla fine uno deve confrontarsi con lo strumento studi di settore e il reddito resta uguale o pari a zero, cosa succede? si paga un adeguamento e basta, o dopo 2 anni i problemi diventano insormontabili?

grazie a eventuali benefattori che vorranno aiutarmi

1- il primo anno di attività lo studio di settore non si applica. Inoltre, essendo in fase di start up, per i primi tre anni puoi anche chiudere in perdita (reddito negativo) e giustificarti in caso di eventuale mancato adeguamento allo studio di settore. Dal quarto anno il fisco "pretenderebbe" che tu entrassi a regime.

2 - la risposta a questa domanda necessiterebbe di essere in possesso di dati che si ottengono a consuntivo. Tieni presente che il reddito (o la perdita) sono il risultato della gestione globale dell'impresa e la sua giustificazione può dipendere da diverse situazioni, ecco perché bisogna sempre fare un'analisi a consuntivo. Tanto per fare un esempio, può accadere che l'utile operativo (differenza tra ricavi e costi della produzione) risulti positivo mentre poi l'azienda chiude in perdita in quanto è vero che l'azienda ha prodotto utili però questi utili sono stati erosi, ad es., da un risultato negativo della gestione finanziaria in quanto gli investimenti iniziali sono stati effettuati con capitale di terzi (prestiti bancari) che l'azienda ha remunerato pagando interessi passivi. Ripeto cmq che l'analisi va effettuata sempre a consuntivo.

3 - i costi devono essere correlati con i ricavi. Questa correlazione implica che i costi devono essere sostenuti per produrre ricavi e quindi reddito. Una eventuale sproporzione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti può dar luogo ad una causa di non normalità economica in sede di studi di settore. A tal proposito pare infatti che i nuovi studi di settore potrebbero (il condizionale è d'obbligo) contenere un apposito indicatore di normalità economica che misuri la "massa" dei costi contrapponendola alla "massa" dei ricavi per far venir fuori eventuali costi sostenuti solo per abbassare il reddito.

4 - se in sede di applicazione dello studio di settore il software richiede un adeguamento, il contribuente, adeguandosi, non corre nessun rischio di essere accertato in base a tale strumento in quanto ha ottemperato alla richiesta del fisco. Naturalmente resta la possibilità di essere sottoposto ad altre forme di accertamento previste dal DPR 600/73.
Se invece ritiene di non adeguarsi allora deve già precostituirsi le prove del mancato adeguamento che dovrà utilizzare quando sarà chiamato dal fisco a fornire le giustificazioni del mancato adeguamento e qui potrebbero sorgere dei problemi perché se il fisco non accetta tali giustificazioni il contribuente, per farle valere, dovrà ricorrere in Commissione Tributaria.

Vorrei aggiungere inoltre che il discorso relativo agli studi di settore si intreccia altresì con la normativa sulle società di comodo; se la società ha ricavi bassi potrebbe (ad eccezione del primo anno di attività) essere considerate "di comodo", ossia società che vengono costituite solo per ottenere indebiti risparmi fiscali ma che operativamente sono improduttive. L'essere considerata società di comodo (bisogna effettuare determinati calcoli che vengono esposti in apposito quadro del Modello UNICO) comporta che il contribuente dovrà pagare le imposte sul reddito che fuoriesce dalla compilazione dell'apposito quadro e l'eventuale adeguamento ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore potrebbe non essere sufficiente a raggiungere la soglia di reddito minimo indicata nell'apposito prospetto.
La situazione di "società di comodo" comporta, infine, delle limitazioni di carattere fiscale, come, ad es., l'impossibilità di fornire la prova contraria in sede di accertamento: la disciplina può essere disapplicata solo tramite istanza di interpello disapplicativo ovvero l'impossibilità di chiedere a rimborso, cedere, utilizzare o riportare nei tre periodi successivi il credito IVA. Queste limitazioni, abbastanza pesanti, hanno portato diverse società di comodo o a sciogliersi o a trasfromarsi in società semplice.
Saluti.