• User

    @Archimede2007 said:


    Nessun dubbio sul significato di transazione novativa nè, tantomeno, sull'inquadramento dell'atto di specie in tale figura (all'originario titolo, rapporto di lavoro, si sostituisce quello nuovo, la transazione al fine di evitare l'insorgere di azioni giudiziali, senza riconoscimento delle pretese).

    Ciò detto, le mie domande erano ben diverse e si concentravano ESCLUSIVAMENTE sugli aspetti fiscali. C'è qualcuno che abbia specifiche conoscenze in merito?

    p.s. grazie lo stesso ad Archimede


  • User Attivo

    @megadada said:

    Nessun dubbio sul significato di transazione novativa nè, tantomeno, sull'inquadramento dell'atto di specie in tale figura (all'originario titolo, rapporto di lavoro, si sostituisce quello nuovo, la transazione al fine di evitare l'insorgere di azioni giudiziali, senza riconoscimento delle pretese).

    Scusa, ma tu hai scritto che il rapporto non è stato regolarizzato; quindi, non esistendo prima un regolare contratto da stracciare e sostituire, non si tratterebbe di una transazione novativa.

    Quindi, vediamo di chiarire:

    • il contratto precedente esisteva o no?

    Ciò detto, le mie domande erano ben diverse e si concentravano ESCLUSIVAMENTE sugli aspetti fiscali.

    L'aspetto fiscale, in casi del genere, è legato all'aspetto civilistico.
    Infatti una transazione potrebbe assumere l'aspetto di un risarcimento danni (e quindi in certi casi essere irrilevante dal punto di vista fiscale), come pure formalizzare la chiusura di una normale prestazione di lavoro (ed in questo caso soggetta a ritenuta e dichiarazione, e va a fare cumulo con gli altri redditi).

    Quindi, ribadisco: dipende da cosa c'è scritto sull'atto di transazione.


  • User

    @Archimede2007 said:

    Scusa, ma tu hai scritto che il rapporto non è stato regolarizzato; quindi, non esistendo prima un regolare contratto da stracciare e sostituire, non si tratterebbe di una transazione novativa.

    Quindi, vediamo di chiarire:

    • il contratto precedente esisteva o no?
      Non è così.
      Il fatto che il rapporto di lavoro non sia stato regolarizzato rileva solo a fini contributivi/previdenziali/fiscali.
      Sulla sua esistenza di fatto - e quindi di diritto - non ci sono dubbi (il contratto in forma scritta non è mai richiesto a substantiam per i rapporti di lavoro).
      Ciò detto, la transazione novativa riguarda la sostituzione dell'originario titolo (il rapporto di lavoro di collaborazione occasionale non formalizzato) con un nuovo titolo (le somme che il datore di lavoro versa al lavoratore per evitare l'instaurazione di una probabile controversia giudiziale)

    @Archimede2007 said:

    L'aspetto fiscale, in casi del genere, è legato all'aspetto civilistico.
    Infatti una transazione potrebbe assumere l'aspetto di un risarcimento danni (e quindi in certi casi essere irrilevante dal punto di vista fiscale), come pure formalizzare la chiusura di una normale prestazione di lavoro (ed in questo caso soggetta a ritenuta e dichiarazione, e va a fare cumulo con gli altri redditi).

    Quindi, ribadisco: dipende da cosa c'è scritto sull'atto di transazione.
    Non si tratta di nessuna delle 2 possibilità da te illustrate.
    Come ho detto sopra, causa della transazione è l'erogazione di una determinata somma a fronte dell'impegno a non intentare azioni giudiziali.


  • User Attivo

    @megadada said:

    Non è così.
    Il fatto che il rapporto di lavoro non sia stato regolarizzato rileva solo a fini contributivi/previdenziali/fiscali.

    Ed infatti a te non interessava l'aspetto fiscale della cosa?

    Come ho detto sopra, causa della transazione è l'erogazione di una determinata somma a fronte dell'impegno a non intentare azioni giudiziali.

    Sei in un campo minato.
    Il TUIR parla estesamente di queste cose, prevedendone vari casi, con vari profili fiscali. Ma riferiti sempre a lavoratori dipendenti

    Se il contratto non è stato formalizzato, siamo forse in presenza di una prestazione di lavoro autonomo? Può darsi, ma non ci scommetterei.

    Nel dubbio, io opterei per una tassazione ordinaria, ed incrociando le dita.
    Ad esempio, cosa ne penserebbe l'INPS di tutto ciò?

    Una domanda: la transazione da chi è stata curata? E' stata definita attorno ad un tavolo dai due soggetti interessati, o ha partecipato anche qualcun altro? (consulente del lavoro, sindacati...)
    Ovvero, chi ha curato la transazione ha curato anche gli aspetti previdenziali della questione?


  • User

    @Archimede2007 said:

    Ed infatti a te non interessava l'aspetto fiscale della cosa?

    Ovviamente si. Però "l'inesistenza fiscale" della transazione non equivale alla "inesistenza della transazione".
    L'importante è chiarirsi

    @Archimede2007 said:

    Sei in un campo minato.
    Il TUIR parla estesamente di queste cose, prevedendone vari casi, con vari profili fiscali. Ma riferiti sempre a lavoratori dipendenti

    Se il contratto non è stato formalizzato, siamo forse in presenza di una prestazione di lavoro autonomo? Può darsi, ma non ci scommetterei.

    Nel dubbio, io opterei per una tassazione ordinaria, ed incrociando le dita.
    Ad esempio, cosa ne penserebbe l'INPS di tutto ciò?

    Una domanda: la transazione da chi è stata curata? E' stata definita attorno ad un tavolo dai due soggetti interessati, o ha partecipato anche qualcun altro? (consulente del lavoro, sindacati...)
    Ovvero, chi ha curato la transazione ha curato anche gli aspetti previdenziali della questione?
    Avevo già appurato che nel caso di rapporto di lavoro regolare non ci sarebbe alcun problema di sorta.
    Proprio per questo ho chiesto chiarimenti...
    La transazione è stata effettuata in sede sindacale, l'INPS ha interesse autonomo e se riterrà di svolgere domande questo è un aspetto ultroneo alla questione di specie.
    Gli aspetti previdenziali sono, quindi, irrilevanti. Una cosa è l'INPS, altra è l'Agenzia delle Entrate.
    Pertanto, la mia richiesta era quella posta inizialmente sui meri aspetti fiscali relativi ad una transazione novativa che al titolo originario (rapporto di lavoro a progetto non regolarizzato) sostituisce un nuovo titolo (erogazione di date somme dietro l'impegno a non svolgere azioni giudiziali ed a rinunciare ad ogni altro diritto connesso al precedente rapporto di lavoro).
    Ricapitolando:
    Ipotizzando come corretta la tassazione ordinaria, le somme erogate a seguito della transazione vanno indicate come "altri redditi"? quale sarebbe il corretto sistema per il calcolo dei redditi cumulati?
    grazie


  • User Attivo

    Appurato che si tratta della "regolarizzazione" di un rapporto parasubordinato, IMHO fiscalmente il corrispettivo andrà trattato nella stessa maniera: quindi, CUD a fine anno, e 730 con la "somma" dei due CUD.
    Su quanto possa venir a costare come imposte... impossibile rispondere.
    Tu parli di 18000 euro netti di pensione, che è un dato inutile: bisognerebbe sapere qual'è il lordo della pensione, per poter fare una simulazione.

    Infine: non sottovaluterei al tuo posto l'aspetto previdenziale. Se si tratta della regolarizzazione di un rapporto parasubordinato, 1/3 dei contributi è a carico del prestatore d'opera, e quindi è tuo interesse chiarire al più presto la questione con l'INPS. Anche perchè se aspetti che sia l'INPS a farsi vivo, gli importi dovuti saranno sostanziosamente maggiorati da balzelli e sanzioni assortite...


  • User

    Ti ringrazio.
    Se riesco a recuperare l'importo lordo lo posto.
    Terrò conto anche della questione INPS, nonostante gran parte dei contributi originari siano già prescritti....
    Un'ultima (forse) domanda. Mi chiedevo: per procedere in modo corretto il datore di lavoro deve operare ritenuta di acconto sulla transazione (pari al 20 %?)


  • User Attivo

    @megadada said:

    Ti ringrazio.
    Se riesco a recuperare l'importo lordo lo posto.
    Terrò conto anche della questione INPS, nonostante gran parte dei contributi originari siano già prescritti....

    Ne dubito... i contributi INPS si prescrivono a seconda dei casi in 5/10 anni... e comunque, in questo caso, il momento dell'imposizione è il pagamento. Quindi, se vieni pagato oggi, da oggi scade l'imponibilità e da oggi decorrono i 5 anni per la prescrizione.

    Un'ultima (forse) domanda. Mi chiedevo: per procedere in modo corretto il datore di lavoro deve operare ritenuta di acconto sulla transazione (pari al 20 %?)

    Se si equipara ad un compenso co.co.pro., opera le ritenute tipiche del trattamento co.co.pro.... quindi, ritenuta d'acconto all'aliquota vigente per l'imponibile previsto, tenendo conto il più possibile del cumulo di altri redditi e di eventuali detrazioni... salvo poi conguaglio in sede di dichiarazione.


  • User

    Non sono riuscito a recuperare il lordo...
    Dando per scontato che i redditi da pensione siano superiori allo scaglione massimo, Ti chiedo:
    può ritenersi corretto che per una transazione fatta su una somma lorda di Euro 40.000,00, il datore di lavoro operi una ritenuta di acconto del 38% ed il lavoratore, a sua volta, vada a conguaglio per il residuo 5% (differenza tra le aliquote del 43% e del 38%)?
    oppure il datore di lavoro potrebbe limitarsi ad operare una ritenuta d'acconto del 20%?


  • User

    @megadada said:

    Non sono riuscito a recuperare il lordo...
    Dando per scontato che i redditi da pensione siano superiori allo scaglione massimo, Ti chiedo:
    può ritenersi corretto che per una transazione fatta su una somma lorda di Euro 40.000,00, il datore di lavoro operi una ritenuta di acconto del 38% ed il lavoratore, a sua volta, vada a conguaglio per il residuo 5% (differenza tra le aliquote del 43% e del 38%)?
    oppure il datore di lavoro potrebbe limitarsi ad operare una ritenuta d'acconto del 20%?
    Mi correggo e mi quoto da solo...
    Il reddito lordo da pensione è pari ad Euro 30.000.
    Può ritenersi corretto che il datore di lavoro operi, per la transazione su Euro 40.000 lordi, una trattenuta di Euro 11.520,00 (vale a dire il 23% fino a 15.000 ?; il 27% fino a 28.000 ?; il 38% fino a 40.000 ?) ed il lavoratore, a sua volta, vada a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi per il reddito complessivo lordo di Euro 70.000 (quindi, considerata un'irpef complessiva pari ad Euro 23.370 - vale a dire 17.220 euro fino allo scaglione di 55.000 Euro oltre al 38% per lo scaglione da 55.001 a 70.000 - conguaglierà il residuo dedotte le ritenute già operate da INPS e "datore in transazione")?

    oppure il datore di lavoro potrebbe limitarsi ad operare una ritenuta d'acconto del 20%?


  • User Attivo

    E' corretta l'applicazione dell'imposta progressiva.
    La ritenuta secca del 20% è possibile solo per le prestazioni occasionali: ma non è questo il caso...
    Inoltre, con la rienuta del 20%, al momento della dichiarazione in fase di conguaglio ci si ritroverebbe, alla fine della corsa, a pagare la stessa cifra.
    Se il percettore ha sensibili detrazioni o crediti d'imposta, può farlo presente con l'apposito modello, ed in questo caso l'azienda andrà ad operare delle detrazioni inferiori, che tengano conto di questa situazione... ma per cifre del genere dovrebbe avere una piccola tribù di figli a carico per cambiare significativamente la situazione.


  • User

    Grazie