• User Newbie

    info malattia

    ciao a tutti,
    Sono una responsabile di filiale di 1 livello iscritta alla ccnl commercio.
    cercavo aiuto in merito a dei problemi che ho con il mio bambino di 6 anni.
    Ora spiego.
    ultimamente ho dei problemi di salute che riguardano mio figlio, volevo sapere se è previsto dalla legge o dalla ccnl , che io, in quanto ragazza madre , e quindi sola , posso mettermi in malattia o cose analoge per stare vicino a mio figlio.
    ho cercato informazioni relative all' argomento ma non sono riuscita a trovare nulla.
    spero che qualcuno possa aiutarmi.


  • User

    Ciao, forse qui nessuno può aiutarti. E poi vista la delicatezza dell'argomento cerca un legale specializzato.

    In bocca al lupo per tuo figlio, ciao


  • User Attivo

    Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001 per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
    Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
    Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
    I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatta salva l'ipotesi in cui il padre eserciti il diritto di astenersi del lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi ai sensi del comma 2 dell'art. 32 e all'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
    Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
    a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
    d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
    Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
    Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'Inps, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.

    Comunque, chiedi ai sindacati o ad un consulente del lavoro, per verificare esattamente le modalità di applicazione al tuo specifico contratto.

    Ed auguri a te ed al tuo bambino.


  • User Newbie

    grazie per l'informazioni,
    un saluto