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    cartella notificata in altre mani

    in caso di notifica di una cartella esattoriale da parte del postino nelle mani di un parente (es. suocero) vicino di casa e non nelle mani del destinatario del provvedimento comporterebbe da parte dell'AdE la possibilità di annullamento della cartella? grazie


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    NOTIFICA A SOGGETTI TERZI

    Questo tipo di notifica puo? avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e? presente. L?atto, infatti, puo? essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

    persona di famiglia, purche? non minore di 14 anni o palesemente incapace;
    gli addetti alla casa (o all?ufficio o azienda), purche? non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
    il portiere dello stabile;
    i vicini di casa che accettino il ricevimento;
    In questi casi l?atto dev?essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell?atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

    Chi accetta l?atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

    Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l?obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un?ulteriore raccomandata a/r, e? valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).

    E? interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e? stato decretato che la notifica al portiere e? valida solo a condizione che l?ufficiale giudiziario dia atto non solo dell?assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l?atto.

    La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l?assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l?orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno ?stretto dominio? , sia necessario l?invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita? della notifica.

    Note importanti

    in caso di notifica postale l?obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi, con invio di una seconda raccomandata a/r. non esisteva fino alla conversione in legge del decreto ?milleproroghe? (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all?art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l?art.7 della legge 890/82, sancendo l?esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E? in parte superata, quindi, l?ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita? della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu? garantista per il contribuente) da quella postale.
    In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita? di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo? essere messa in dubbio la validita? della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all?immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita? sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.


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    @Eichi Okabe said:

    NOTIFICA A SOGGETTI TERZI

    Chi accetta l?atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

    Grazie della risposta e della disponibilità. L'atto è stato spedito in data 08/2007, prima del decreto. Asserisci però che chi riceve l'atto deve sottoscrivere una ricevuta.... se questa ricevuta non è mai stata sottoscritta da colui che ha ricevuto l'atto si prefigura una causa di nullità? Grazie ancora


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    A mio parere sì. Si tratta tuttavia di fare ricorso, che deve essere presentato entro 60gg dalla notifica, e agosto 2007 mi sembra un po' indietro.


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    @Eichi Okabe said:

    A mio parere sì. Si tratta tuttavia di fare ricorso, che deve essere presentato entro 60gg dalla notifica, e agosto 2007 mi sembra un po' indietro.

    Agosto 2007 sarebbe da quello che abbiamo capito la data in cui è stato notificato il primo atto.... a fine gennaio 2008 è stata inoltrata una cartella esattoriale dell'etr, a cui è stato presentato ricorso entro i 60gg.. oggetto: richiesta annullamento cartella esattoriane, motivandola con i vizi di forma della mancata consegna nelle mani della persona destinataria.. in effetti poi abbiamo in realtà scoperto che questa cartella è arrivata nelle mani sbagliate e non è stata mai notificata al destinatario del provvedimento... 🙂


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    Ok, allora quanto meno a livello temporale l'iter è corretto. Ricordo a memoria di un corso Didacom in cui presentavano varie sentenze della cassazione su casi analoghi, ma ora non riesco a trovare la documentazione. A memoria però ricordo sentenze favorevoli.


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    @Eichi Okabe said:

    Ok, allora quanto meno a livello temporale l'iter è corretto. Ricordo a memoria di un corso Didacom in cui presentavano varie sentenze della cassazione su casi analoghi, ma ora non riesco a trovare la documentazione. A memoria però ricordo sentenze favorevoli.

    Se riesci a trovare qualcosa ti sarei grato enormemente se me lo potessi girare a mezzo mail... ad ogni modo ti ringrazio ancora, vi aggiorno non appena ho notizie del ricorso di annullamento...