• User Attivo

    Calcolo parcella professionista per fusione

    Volevo sapere come si calcola la parcella di un commercialista per una fusione. Non essendo del settore, dal tariffario ho visto che si va a percentuale, sebbene mi sembra che l'importo che ne derivi sia (troppo) poco.
    Potete darmi delucidazioni e magari un esempio numerico?


  • Super User

    Fermo restando che il tariffario offre un punto di riferimento non vincolante e le parti possono concordare un onorario differente (purchè non si superino i massimi, che sono inderogabili), l'articolo 41 comma 2 dice che (ho omesso le parti che non interessano):
    Per le prestazioni occorrenti per la fusione [...] di società [...], al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’ammontare dell’attivo lordo [...]risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, [...] secondo i seguenti scaglioni:
    fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
    per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
    per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
    Onorario minimo € 516,46.

    L'onorario minimo, dopo il decreto Bersani, non esiste più se non per le prestazioni rese a favore di enti pubblici.
    L'aliquota da applicare per ogni scaglione va concordata sulla base della complessità dell'incarico.

    Un esempio? Se si ha una fusione fra Alfa e Beta, il cui attivo patrimoniale è pari rispettivamente a 400.000 e 126.456,90 euro (attivo lordo, bada bene, quindi senza togliere i fondi ammortamento e altre eventuali poste rettificative), la loro somma è pari a € 526.456,90

    Quindi, se si applica la percentuale minima dei due scaglioni interessati avremo: (516.456,90 * 0,5%) + (10.000 * 0,25%) = 2.582,28 + 25 = 2.607,28
    Se invece applichi la percentuale massima, avremo: (516.456,90* 3%) + (10.000 * 1,5%) = 15.493,71 + 150 = 15.463,71
    Fra i due valori, ci sono tutte le possibilità intermedie.
    Se ti sembrano tariffe basse, devi però tener conto che sono state elaborate quasi vent'anni fa e da tempo si discute di rivederle.


  • User Attivo

    Innanzitutto grazie.
    Ma, prendendo il caso della percentuale minima, nei 2.607,28 Euro sono comprese tutte le attività del professionista (analisi dell'assetto pre e post operazione, due diligence, progetto di fusione, stesura verbali, dichiarazioni fiscali e altri adempimenti tributari,...) per questa operazione?


  • Super User

    Ti riporto quello che dice la relazione di commento preparata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, che dice tutto. 😉

           Regola la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni rese in relazione ad operazioni di fusione e di scissione di società e per concentrazioni di aziende o di rami aziendali: lo studio dell?opportunità, convenienza e fattibilità dell?operazione, l?esecuzione degli adempimenti propedeutici (tra i quali la preparazione dei progetti di fusione o di scissione, la richiesta, ove necessaria, della nomina di esperti, la predisposizione delle occorrenti situazioni
            patrimoniali societarie o aziendali, gli schemi deliberativi degli organi amministrativi, l?esecuzione delle pratiche occorrenti per rendere pubblici i documenti, la preparazione dei dati occorrenti per le deliberazioni assembleari) e l?esecuzione degli adempimenti successivi alle deliberazioni assembleari non curati dal notaio, tra i quali assumono particolare rilevanza la raccolta dei dati occorrenti per la stipulazione degli atti di fusione, di scissione e di conferimento.
        Ovviamente non sono regolati dalla norma in esame gli onorari per le eventuali relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile in quanto queste specifiche prestazioni sono rese alle società clienti dagli esperti nominati dal Presidente del Tribunale: nel caso che i periti siano dottori commercialisti si applicano le disposizioni della lettera e) del primo comma dell?articolo 31.
    

    Insomma, c'è tutto quanto tranne la perizia di stima.E' per questo che fra il minimo e il massimo tariffario c'è una distanza tanto ampia, proprio perchè il lavoro da fare può essere molto elevato o molto ridotto a seconda delle situazioni concrete.


  • User Attivo

    Chiarissimo