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    Tutela del risparmiatore nei contratti di investimento finanziari: cenni

    Ciao... pubblico nel forum un piccolo articoletto che ho redatto alcune settimane fa per l'associazione dei consumatori con cui collaboro... credo possa essere d'interesse generale... ho controllato se ciò mi sia consentito e non mi pare di aver trovato regole che lo vietano: datemi conferma di ciò o altrimenti bannatemi (si dice così?)...

    Faccio un'ulteriore doverosa premessa, prendendola da puntuali post di altri internauti: questi "appunti a ruota libera" non sono né sostituiscono una consulenza professionale e devono essere considerati solo quali sintesi personali della normativa vigente. Qualsiasi applicazione pratica da parte di ?non addetti ai lavori? sarebbe opportuno superasse il vaglio di un consulente esperto in materia, che saprà anche valutare eventuali aggiornamenti nella normativa intervenuti tra la data di questi appunti ed il caso concreto a lui sottoposto.;)

    TUTELA DEL RISPARMIATORE NEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO FINANZIARI
    Negli ultimi anni si è posta con particolare urgenza la questione della ***responsabilità degli intermediari finanziari ***nelle operazioni "spericolate" di finanza creativa che hanno visti coinvolti migliaia di consumatori.
    Norme a tutela dei risparmiatori sono collocate nel decreto legislativo n. 58/1998 (meglio noto come TUF) e nel Regolamento Consob 01.07.1998, n. 11522; in particolare l'art. 21 del TUF impone agli intermediari finanziari di prestare i servizi di investimento con diligenza e correttezza, di acquisire ogni informazione necessaria dai clienti e di operare in modo che i medesimi siano sempre adeguatamente informati. L'art. 28 della richiamata delibera Consob prevede poi l'obbligo per gli intermediari finanziari di prestare o anche solo consigliare operazioni finanziarie unicamente dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; e, ancora, l'art. 29 impone di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, informandone per contro l'investitore (cd. suitability rule).
    Fornite queste coordinate normative, l'obbligo di informazione del cliente posto a carico dell'intermediario finanziario deve essere quindi inteso in una duplice prospettiva: il dovere di consulenza finanziaria e l'obbligo di conoscenza dell'investimento. In questa sede si vuole porre l'attenzione sul ruolo fondamentale che il "rating" riveste in tale ambito: rappresentando un indice di valutazione della solvibilità dell'ente emittente, che dovrebbe porre il consumatore al riparo da spiacevoli sorprese, la legge pone a carico dell'intermediario l'obbligo non solo di comunicarlo al risparmiatore in modo analitico e dettagliato ma finanche il dovere di consulenza che deve tendere alla protezione dell'investitore attraverso la chiara spiegazione del significato dell'indice medesimo.
    In sede giudiziaria a volte può risultare assai difficile dimostrare la mancata diligenza dell'intermediatore, anche perchè la comunicazione esatta del rating rappresenta un elemento tale da escludere la responsabilità dell'intermediario e tale da precludere al cliente anche eventuali azioni tese al risarcimento del danno (Trib. Roma, sent. 25.05.2005). Proprio per questo è fondamentale che il risparmiatore, al momento della sottoscrizione del contratto di investimento, non solo si faccia rilasciare dall'intermediario il documento sui rischi generali degli investimenti ma ne comprenda a fondo il contenuto, anche rivolgendosi ad altri esperti.
    La violazione delle regole sopra enunciate comporta, secondo la Giurisprudenza più recente (Trib. Firenze, sent. 29.05.2006; Trib. Genova, sent. 15.03.2005), ***la risoluzione per inadempimento del contratto di investimento, con la possibilità per il risparmiatore di agire per il risarcimento dei danni tutti patiti. ***

    Ciao, Paolo


  • Super User

    Ciao Paolo,

    e grazie per il prezioso contributo. Se possibile cercheremo di dare maggiore risalto al tuo post. 🙂