• User Newbie

    diffamazione a scuola - Facebook

    Ciao a tutti.
    Poco tempo fa ho pubblicato un commento su facebook,_in un gruppo dove il tema era una professoressa della mia scuola._In questo commento ho risposto ad un mio compagno, dicendo che i suggerimenti che lui captava erano i miei,_essendo questa professoressa un po' sorda,e che le cose le conoscevo avendo studiato alle medie(ora faccio il 3° superiore)._In più in un altro commento scrissi che in classe nostra durante le spiegazioni spesso leggo io ad alta voce coprendo il chiasso che viene dalle ultime file e gli altri possono fare un po' quello che vogliono durante la lezione. Il marito di questa professoressa,_o almeno cosi lei dice,_essendo venuto a conoscenza di ciò,_ha stampato le pagine web con questi e altri commenti e le ha consegnate all'avvocato,_perchè vuole querelare me e altri miei compagni per diffamazione.

    Io per quello che ho scritto devo preoccuparmi tanto?_Come potrebbe finire questa storia?E riguardo alla scuola rischio il 5 in condotta(ho ttt 8 e 9)? Quali pene rischio?

    Grazie in anticipo.


  • User Newbie

    Se mi rispondete mi fate un grande favore.... 🙂


  • Consiglio Direttivo

    Ciao gindagiulio. 🙂 Comprendo che tu sia preoccupato per quanto successo ma questo non implica che nel Forum tu possa trovare immediata risposta; ti invito dunque ad avere un po' di pazienza. Inoltre le nostre regole dicono chiaramente che occorre curare la formattazione dei messaggi quanto a maiuscole, punteggiatura e spazi. Ti prego di tenerne conto quando posterai di nuovo. Grazie. :ciauz:
    [URL=http://www.giorgiotave.it/forum/gt-world/101972-forum-gt-disponibile-alle-versioni-per-telefoni-cellulari.html]Postato via Mobile


  • User Newbie

    Si scusa questo è vero. Correggo immediatamente il post e aspetto pazientemente una risposta. 🙂

    Non riesco a correggerlo.. Pazienza sarà per il prossimo.


  • Consiglio Direttivo

    Ho provveduto io a correggere e ti ringrazio per aver compreso.
    In bocca al lupo!

    :ciauz:


  • User

    Vediamo se posso esserti d'aiuto...

    Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

    La diffusione tramite internet di comunicazioni offensive dell'altrui onore o reputazione configura l'ipotesi di diffamazione aggravata dall'uso di un (altro) mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3, c.p.), anche nel caso di scritto contenuto in una testata telematica. A impedire la configurabilità dell'aggravante del mezzo della stampa e delle più severe sanzioni comminate dall'art. 13 legge n. 47/1948 (per il caso di attribuzione di un fatto determinato) è ancora oggi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il tenore letterale dell'art. 1 della legge sulla stampa, che configura le nozioni di stampa e stampato sulla base di un criterio tecnico e finalistico, il primo dei quali sarebbe applicabile alla realtà vir tuale soltanto in virtù di una interpretazione analogica in malam partem , vietata dal nostro ordinamento (ex art. 14 disp. prel.).

    La Cassazione (sent. 04.04.2008, n. 16262) ha avuto modo di precisare come, ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico (ma anche di un forum), analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.
    La diffusione tramite internet di comunicazioni offensive dell'altrui onore o reputazione configura l'ipotesi di diffamazione aggravata dall'uso di un (altro) mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3, c.p.), anche nel caso di scritto contenuto in una testata telematica. A impedire la configurabilità dell'aggravante del mezzo della stampa e delle più severe sanzioni comminate dall'art. 13 legge n. 47/1948 (per il caso di attribuzione di un fatto determinato) è ancora oggi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il tenore letterale dell'art. 1 della legge sulla stampa, che configura le nozioni di stampa e stampato sulla base di un criterio tecnico e finalistico, il primo dei quali sarebbe applicabile alla realtà vir tuale soltanto in virtù di una interpretazione analogica in malam partem , vietata dal nostro ordinamento (ex art. 14 disp. prel.).

    Premesso ciò si tratta di verificare se sussistano sia l'elemento oggettivo (il fatto: la diffamazione dell'insegnante) sia l'elemento soggettivo (dolo).

    Per quanto concerne il primo aspetto si può dire che il reato di diffamazione tuteli l'onore dell'individuo in tutte le sue manifestazioni, ovverosia protegga sia la percezione che la persona abbia di se stessa, sia l'interesse del soggetto a che il mondo circostante non leda la sua dignità esteriore: tutto ciò anche e soprattutto in quanto l'onore è una delle modalità con le quali l'individuo si manifesta, a sé e agli altri, e quindi è certamente bene primario dotato di rango costituzionale. Come capirai ciò determina una casistica pressoché infinita e sorti ondivaghe e mutevoli, legate allo scorrere del tempo. Sono considerate offensive non soltanto le espressioni oggettivamente diffamatorie, ma altresì, a seconda dei casi, affermazioni insinuanti o problematiche, espressioni dubitative o allusive, perfino omissioni, per tacer del variegato orizzonte giurisprudenziale in materia di stampa, dove l'interprete spazia oltre, occupandosi di accostamento tra frasi, contesto in cui sono inserite, didascalie, fotografie, titoli.

    Per quanto concerne l'elemeno soggettivo, è richiesto il dolo generico, definibile come volontà di realizzare l'azione tipica (e cioè la comunicazione con più persone) nella consapevolezza dell'offensività delle espressioni utilizzate, a prescindere da qualsiasi indagine in merito alle motivazioni perseguite dall'agente.

    Su quello che ti succederà non si possono fare previsioni: dipenderà innanzitutto dalla volontà della tua insegnante di far seguire alle parole i fatti, con un legale vero e proprio.

    Ciao,

    Paolo.


  • User Newbie

    Mi hai spiegato cos'è la diffamazione e avevo già trovato su internet qualcosa ma non hai risposto alle mie domande... La mia è una diffamazione? (Parlando di quello che ho detto quindi)


  • User

    Come sai per esprimere un parere legale internet non è strumento idoneo, perchè non permette di raccogliere a fondo tutte le informazioni necessarie per esprimerlo... e questo mi pare non sia il fine di questo forum...

    Premesso ciò, in ogni caso ritengo che l'onore di una professoressa si possa ritenere leso dalle tue affermazioni, se dal loro tenore complessivo poteva emergere la presunta incapacità ad insegnare della professoressa medesima: già ti ho scritto dell'innumerevole casistica avente ad oggetto tale reato, l'ultima parola spetta sempre al Giudice!

    Spero di esserti stato d'aiuto,
    ciao,

    Paolo.


  • User Newbie

    Ok grazie mille.


  • Super User

    Ciao Gindagiulio,

    da quanto tu scrivi sopra, per quello che sono riuscito a capire (non è proprio chiarissimo cosa avresti scritto in quei post), non mi pare che vi siano gli estremi per ritenere configurato un reato. Al massimo, credo, dovresti preoccuparti di eventuali punizioni a livello scolastico.


  • Super User

    Ciao Gindagiulio,

    premesso che vorrei leggere esattamente il testo delle pagine in questione prima di dare un'opinione definitiva, in via preliminare non posso che associarmi a Bsaett.

    Non mi spaventerei a priori.

    Ciao.


  • User

    La domanda nasce spontanea:
    cosa spinge una professoressa a voler rovinare per sempre la fedina penale di alcuni minorenni? la volontà di punire chi ha offeso il proprio onore, oppure un risarcimento economico?

    Sorvolo sulla questione e mi auguro che questa professoressa non dia seguito alle sue intenzioni.

    Per quanto riguarda il reato ipotizzato, si tratta di diffamazione aggravata (poiché via internet), quindi di competenza del tribunale ordinario, non quello di pace. Lo dico per esperienza personale, purtroppo.

    Il bello (si fa per dire...) della diffamazione è che è un reato per così dire "soggettivo": basta che una persona si senta in qualche modo lesa per fare scattare l'obbligo dell'azione penale. Sta poi al PM e al GIP decidere se procedere al rinvio a giudizio e infine sta al giudice di valutare i fatti.
    Risulta quindi impossibile valutare a priori se una frase sia diffamatoria, al massimo si può esprimere un'opinione del tipo "per me non è diffamatoria".

    Rimane il fatto che se viene presentata una querela si finisce nel registro degli indagati e non è sicuramente un'esperienza piacevole.

    Nel disgraziato caso che ciò avvenisse e se il poliziotto postale intendesse procedere alla nomina dell'avvocato (magari senza manco chiedere la tua opinione a riguardo, come nel mio caso...), puoi sempre rifiutarti di farla (mi scusino gli avvocati presenti) e rimandarla solo dopo l'improbabile notifica della conclusione delle indagini preliminari, nella assai remota possibilità che il caso non venga archiviato.
    In questo modo risparmieresti un inutile esborso economico (come nel caso delle dozzine di indagati per NON aver diffamato il giornalista Gigi MXXXXXXX su internet, che hanno pagato inutilmente degli avvocati per poi essere archiviati nel giro di pochi mesi dai PM, senza nemmeno il bisogno di presentare una memoria difensiva)


  • Super User

    Mi spiace ma non sono d'accordo.
    L'agente di PG valuta se ci sono i presupposti di reato e non iscrive neccessariamente il fatto al Registro Notizie di Reato (RGNR) con la conseguente iscrizione della persona affermatamente resposanbile fra le persone indagate.

    Detto questo, mi permetto di sottolineare che dal fatto narrato non vedo alcuna lesione dell'onore e della reputazione della professoressa.
    Ciò, comunque, con riserva di verificare l'esatto testo utilizzato.
    Se consenti, poi, la mancata nomina di un avvocato di fiducia non vuol dire che non devi pagare l'avvocato d'ufficio.

    Questo Ti chiederà il conto come tutti gli altri, se hai la capacità reddituale tale da non consentirti l'accesso al gratuito patrocinio.

    Spero di esser stato chiaro e utile.
    Ciao.


  • User

    @shapur said:

    Mi spiace ma non sono d'accordo.
    L'agente di PG valuta se ci sono i presupposti di reato e non iscrive neccessariamente il fatto al Registro Notizie di Reato (RGNR) con la conseguente iscrizione della persona affermatamente resposanbile fra le persone indagate.

    Anche a me piacerebbe che succedesse quello che Lei dice.
    Se così fosse, non si spiegherebbero le iscrizioni nel registro degli indagati di blogger e commentatori a seguito di querele palesemente temerarie.
    Sui forum e newsgroup si trovano resoconti semplicemente agghiaccianti di procedimenti penali infine archiviati e pure io ne so qualcosa per diretta esperienza personale...
    (Se vuole un esempio tra tanti si legga: malex.org/archives/2007/09/indagato-per-un-commento-su-un-blog/ )

    Se una querela è "ben confezionata" (depositata in Procura e non esposta oralmente a un poliziotto) è altamente improbabile che essa venga direttamente cestinata, a prescindere dall'insussistenza del reato, che verrà valutata solo in fase di indagini preliminari (si tratta del cosiddetto "atto dovuto" conseguente all'obbligo dell'azione penale, in pratica lo stesso PM prima iscrive la notizia di reato e poi si accorge dell'insussistenza del reato).


  • Super User

    Preciso: la querela non necessariamente vede seguire l'iscrizione a registro indagati.
    Qualora si venga iscritti a registro indagati , non necessariamente si viene invitati a nominare un difensore di fiduacia; ovvero il fatto avviene solo nel caso di atti d'indagine irripetibili.
    La comunicazione a RGNR non porta necessariamente all'effettuazione di correlate indagini.
    L'archiviazione può seguire senza alcun altro atto entro 6 mesi.

    Non credo che in materia di procedimenti penali si possa generalizzare: il risultato può essere sempre devastante, sia nel sottovalutare il problema che ne caso contrario.

    E questo lo dico usando come parametro 15 anni di professione, e non un solo evento. Col cuore.
    Ciao.


  • Super User

    Quoto quanto già detto da Shapur, precisando che l'invito a nominare un difensore è un atto teso alla tutela dell'indagato, non certo una punizione per lo stesso. In caso di archiviazione della querela è sempre possibile agire in sede civile contro il denunciante per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito per la querela. Ovviamente a tale procedimento civile non consegue sempre un risarcimento, dipende dalle situazioni. Mai generalizzare, come detto sopra.

    Personalmente posso confermare che sono molti i casi in cui le querele terminano con un nulla di fatto (oggi per lo più perché i PM non hanno il tempo di seguirle tutte), ma basandomi sulla mia personale statistica posso dire che vi sono anche casi in cui la querela si ritorce contro il querelante, con il PM che procede contro di lui per calunnia. Ovvio, si deve essere fortunati a trovare un PM che lavora, che ha il tempo di vedersi anche quel fascicolo tra le migliaia di fascicoli a lui assegnati e, concedetemelo, ad avere un avvocato bravo e che non demorde. :fumato:


  • User

    @bsaett said:

    Quoto quanto già detto da Shapur, precisando che l'invito a nominare un difensore è un atto teso alla tutela dell'indagato, non certo una punizione per lo stesso.

    Nessuno mette in dubbio che l'invito serva ovviamente a tutela dell'indagato, se appunto rimane un invito, non vincolante.
    Non è invece tollerabile che un poliziotto mi venga a dire: "qui c'è una querela, quindi dobbiamo procedere alla nomina dell'avvocato d'ufficio, pagherai 1500 Euro per ottenere l'archiviazione del caso" (testuali parole)


  • Super User

    Non credo che le dichiarazioni illegittime di UN DETERMINATO poliziotto possano fare stato sulla valutazione di come si gestisce il procedimento penale in via generale.

    Spiace sentire i risvolti negativi di UNA esperienza personale ma, di fronte alla conoscenza della procedura e di tanti altri casi, non me la sento di fare affermazioni di tal fatta per dare parametri di riferimento a chi deve affrontare un proprio procedimento, del tutto differente.
    Mi spiego??


  • User Newbie

    Salve, mi presento in quanto nuova iscritta, mi chiamo Graziella e questa discussione mi ha coinvolta in quanto mi trovo in una situazione che considero persino paradossale.
    Per varie vicissitudini, che per ora non descrivo, ho chiesto una ispezione presso la mia scuola, per comportamenti illeciti e inopportuni del mio dirigente.
    L'ispettore ha confermato appieno le mie segnalazioni, ma, incredibilmente, nella stessa relazione ispettiva consiglia al dirigente, che ha definito egli stesso incapace ecc... di farmi fare una "visita collegiale" ...
    Non c'è stata alcuna visita, e l'ufficio scolastico provinciale si è rifiutato di fare alcunchè contro di me. Le osservazioni a mio danno dell'ispettore si basano sul fatto che il dirigente ha inviato allo stesso mie e-mail personali, derivanti da un pregresso rapporto interpersonale con lui, facendole passare per comunicazioni ufficiali.
    Su face book mi sono sfogata , ma il mio profilo non è leggibile da tutti, ma solo dai miei amici, e le frasi che ora sono oggetto di denuncia, sono state scritte in risposta a un mio collega e a due amiche, una delle quali conosceva sia la persona (per cattivi comportamenti in scuole precedenti) che la mia vicenda.
    Inoltre, svolgendo io attività sindacale e politica, sono state utilizzate, nel corpo della denuncia, mie proposizioni non direttamente ascrivibili al caso in esame, ma derivanti da miei convincimenti da anni espressi in tutte le sedi cui espleto le mie attività.
    Si consideri anche che ho denunciato il dirigente per vari illeciti alla Procura e che considero quantomeno strano che questi riesca a far precedere un'udienza presso il giudice di pace per diffamazione a mezzo stampa, quando dovrebbero essere in corso le indagini per la denuncia di illeciti che, quanto meno, dovrebbero portare all'accorpamento dei procedimenti. Non ritengo di aver diffamato la persona, in quanto le mie affermazioni corrispondono alla verità e sono documentate. L'unica cosa che forse avrei potuto evitare (ma , ripeto, parlavo con amici in dialogo che considero privato e non so nemmeno come il dirigente abbia fatto ad avere quelle pagine... ) e l'avere detto che non lo considero intelligente ma semmai furbo, dando una distinta valutazione alle due qualità, come d'altronde sempre esprimo. Considero l'intelligenza una dote e la furbizia un sintomo di disonestà e cattiveria.
    Ho anche il dubbio, non ricordando specificatamente quei dialoghi, che si comunque esprimono cose che penso, ma che lui sa che penso, che egli abbia potuto autonomamente accedere al mio profilo, avendo egli la mia password (fatto che determinò una delle contestazioni da me fattigli a suo tempo..).
    Ora io mi chiedo, è mai possibile che non vi sia uuna reale tutela verso chi , come me, lungi dal personalizzare la questione, nonostante mi sia sentita anche tradita in quella che consideravo un'amicizia, ha agito in difesa dell'amministrazione che tale persona ha danneggiato, e questa persona trovi modo, nonchè una discreta faccia tosta, di crearmi una situazione in cui sarei io l'imputata?
    Vediamo che ragionamenti possono uscire fuori da questo mio post...
    Magari darò dettagli richiesti. Il mio avvocato è molto ottimista, ma non riesco ad avere difucia in questo nostro sistema , per cui non mi sento tranquilla.


  • Super User

    Ciao Jana58,

    mi rendo conto del tuo stato d'animo, ma penso che in questa sede più che consigliarti di seguire la situazione con caparbietà e fa compulsare il PM procedente dal tuo legale, non credo che possiamo fare altro, data la scarsa conoscenza dei fatti. Inoltre, essendoci in atto ben due procedimenti penali sulla vicenda, penso che qualsiasi valutazione nostra sarà sicuramente più incompleta di una valutazione del PM.
    Per il fatto che il procedimento dinanzi al giudice di pace si sia attivato in tempi più brevi, generalmente ciò dipende dal minor carico di lavoro di questo giudice onorario, rispetto ad un PM presso il tribunale che ha sicuramente tempi più lunghi per lavorare tutte le denunce che gli pervengono.
    Io sinceramente ho ancora fiducia nella giustizia italiana, nonostante tutti i problemi che la affliggono, per lo più dipendente (opinione mia) dalla enorme massa di riforme e controriforme che ogni anno si abbattono sul sistema rallentandolo e rendendolo incoerente.
    Ovviamente i tempi sono quelli che sono, ma se davvero la tue opinioni non costituiscono diffamazione, sono convinto che alla lunga sarà quello che il giudice dirà in sentenza.
    Per l'aspetto inerente l'amministrazione non saprei che dire, tutto dipende dalle persone con le quali hai avuto contatti, alle quali hai portato le tue rimostranze.
    Al momento non saprei che altro dire.

    Ah, benvenuta nel ForumGT:)