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Debiti del marito, può essere chiamata a pagarli la moglie con una sua eredità?
Vengo gentilmente a chiedere un consiglio a riguardo della situazione che mi si è venuta a creare e che di seguito illustro:
Tre anni ho fatto un prestito di euro 150.000,00 a mio cognato che gestiva una società unitamente a sua moglie, cioè mia sorella. Tale prestito doveva essermi restituito al massimo dopo due anni. A garanzia mi fu fatto un assegno di conto corrente pari a 150.000,00 euro. In questa società mia sorella e suo marito erano entrambi soci.
L'azienda nel frattempo è andata a finir male ed a chiuso. Io ad oggi non ho ancora riavuto nulla e non vedo neanche delle buone prospettive per il futuro.
Circa tre mesi fa è deceduto mio padre il quale ha lasciato sia a me che a
mia sorella una eredità di circa 250.000,00 euro ciascuno. Faccio presente che mia sorella e mio cognato oltre ad essere soci nella società, sono anche in comunione dei beni.
A fronte di tutto ciò e dell'eredità che lei deve avere, chiedo se io posso
pretendere ed avere da mia sorella il risarcimento del prestito. Quando si è sposati da oltre 20 anni e si è sempre stati in comunione dei beni penso che la moglie sia chiamata a pagare i debiti del marito e viceversa.
In attesa di una vostra risposta e su come comportarmi, porgo distinti
saluti.
Grazie.
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La situazione che descrivi è assai complicata, pertanto primo consiglio è di vedere il tutto con un legale in carne e ossa, che possa accedere all'intera documentazione!
Cercherò, per quanto possibile, di esserti d'aiuto dandoti alcune dritte di carattere generale...-
bisogna capire se il prestito è stato erogato alla società o personalmente a tuo cognato o ancora contratto da tuo cognato nell'interesse della famiglia;
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nel primo caso non sempre le persone fisiche rispondono personalmente dei debiti contratti dalla società di cui sono soci: bisogna vedere se si tratta di società di capitali o di società di persone...in questo secondo caso, per esempio in una sas, solo i soci accomandatari rispondono illimitatamente dei debiti sociali;
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le eredità, ai sensi dell'art. 179, co. I, lett. b, c.c., non rientrano nella comunione legale, in quanto sono considerati beni personali: ciò potrebbe essere irrilevante qualora tua sorella sia socia illmitatamente e solidalmente responsabile delal società;
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qualora il prestito sia stato erogato personalmente a tuo cognato, i beni personali di cui è titolare tua sorella non sono aggredibili, perchè ai sensi dell'art. 179 c.c. (v. supra) non ricadono nella comunione. Si potrebbe peraltro seguire un'altra via: l'art. 190 c.c. prevede infatti che, qualora un debito sia stato contratto da un coniuge nell'interesse della famiglia (da provare in giudizio), i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando si dimostra che i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Paolo.
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