• User Newbie

    Aiuto per concorso con proced penali(forse)

    Salve e vi ringrazio anticipatamente per il vostro tempo ke mi dedikerete.

    Sono un ragazzo di 24anni residente a Lecce, a 20 anni qnd ero domiciliato a Parma mi sn state sequestrate 3piante di marijuana che coltivavo in giardino dalla gdf, la sera stessa in caserma mi è stata fatta firmare un foglio ke mi informava di un apertura di un proc penale nei miei confronti e nei confronti dei miei 2 altri conquilini.

    Sono passati 4anni quasi e nn si è saputo mai piu niente di tutto cio ne a me ne ai miei amici nemmeno ai nostri avvocati. Il mio avvocato dice ke molto probabilmente il caso è stato archiviato dal pm, ma il problema è ke io entro il 19 gennaio devo inoltrare una domanda per un concorso ove è espressamente rikiesto ke il candidato nn deve avere proc penali in corso, il mio avvocato ha detto ke è necessario un certificato ex art.335 per verificare se è stato archiviato e ho gia inoltrato rikiesta ma so di nn farcela per il 19gennaio!

    La mia idea è qst, e chiedo il vostro consiglio avvocati : posso eventualmente allegare alla domanda di candidatura 2 righe dove dichiaro di essere ammesso con riserva alle selezioni fino a qnd nn ricevo qst certificato da parma? Vi ringrazio!


  • User

    Ciao, l'unica strada per conoscere quale "destino" sia toccato al tuo procedimento penale è l'istanza ai sensi dell'art. 335 cpp.
    Purtroppo i tempi di riscontro non sono particolarmente celeri (qui a Brescia fra le 3 e le 4 settimane).
    In ogni caso una risposta precisa al tuo quesito sarebbe possibile darla solo leggendo il requisito richiesto nel bando (ogni bando fa storia a sè): per esempio per iscriversi al registro dei praticanti legali è richiesto certificato generale e certificato dei carichi pendenti, che anche nel tuo caso sarebbero intonsi (risultano solo le condanne e i procedimenti in cui sei imputato, non indagato).
    Puoi senz'altro allegare tali certificati che ti vengono rilasciati immediatamente, ma, ripeto, dipende da cosa chiede con precisione il bando: di solito la clausola - tipo prevede di non essere soggetti a procedimenti penali per cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
    Spero di esserti stato utile e in bocca al lupo!

    Paolo.


  • User Newbie

    dunque, il bando indica di non aver riportato condanne penali, apllicazioni di pena e di nn avere procedimenti penali in corso, senza la clausola "ke nn prevedano rapporti con le PA" deduco che nn specificando quali intenda credo si riferisca a tutti, ma nel mio caso il reato per cui sono indagato rientra tra quelli ke non prevedono un rapporto con la PA? ke faccio?
    e poi loro come fanno a sapere se ho proc penali in corso? essendo i lfatto kommesso a parma e nn a lecce dove sono residente fanno controlli in tutte le province?


  • User

    Il registro delle notizie di reato è ovviamente a disposizione di tutti coloro che devono effettuare delle verifiche, a livello nazionale...certo è che il requisito da te riportato è molto ampio e ritengo ricomprenda in sè tutte le tipologie di procedimenti penali, senza ulteriori distinzioni: altrettanto certo che tale requisito (l'assenza di procedimenti penali) deve sussistere sin dalla presentazione della domanda...
    ad ogni buon conto, per le tue ulteriori valutazioni, ti riporto il testo integrale di una sentenza molto interessante, in un caso diverso dal tuo ma che presenta argomentazioni molto interessanti da parte del Giudice:

    ***Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
    Sentenza 27 giugno 2005, n. 8730


    FATTO
    Con determinazione n. 106 del 3 febbraio 2005, comunicata con atto prot. n. 3680 del 3 febbraio 2005, il Comune di Maddaloni ha escluso D.P.S. dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 12 posti di vigile urbano perché la stessa non ha presentato la dichiarazione relativa ai procedimenti penali in corso.

    Con ricorso, notificato in data 11 aprile 2005 e depositato il 6 maggio 2005, D.P.S. ha impugnato gli atti in esame, unitamente al bando di concorso ed alle delibere con le quali lo stesso è stato indetto, deducendone l'illegittimità in relazione ai seguenti vizi:

    1. violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 368/1954 e del d.P.R. n. 686/1957, eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza d'istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste ed irragionevolezza;

    2. violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell'affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A.;

    3. violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per falsa ed erronea applicazione degli elementi di diritto e violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990.

    Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dei relativi effetti, e per la condanna dell'ente intimato al pagamento delle spese processuali.

    Il Comune di Maddaloni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17 maggio 2005, ha chiesto il rigetto del ricorso.

    Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2005, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, il Tribunale ha avvisato le parti presenti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971; all'esito il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO
    Il Tribunale ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971 consentendolo l'oggetto della causa, la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.

    Di tale possibile esito processuale è stato dato avviso alle parti costituite presenti alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2005 fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

    Deve, poi, essere esaminata l'eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Maddaloni ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe dimostrato l'assenza di procedimenti penali in corso e, quindi, in ogni caso non potrebbe partecipare alla procedura oggetto di causa.

    L'eccezione è infondata in quanto, a prescindere da ogni valutazione sull'effetto impeditivo della partecipazione al concorso riconoscibile alla mera pendenza di un procedimento penale, la D.P., in allegato all'atto introduttivo, ha prodotto un certificato del 7 aprile 2005 emesso dal Cancelliere addetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua a Vetere ed attestante l'inesistenza di carichi pendenti nei suoi confronti.

    Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

    D.P.S. impugna la determinazione n. 106 del 3 febbraio 2005 e la nota prot. n. 3680 del 3 febbraio 2005, con le quali è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per la copertura di n. 12 posti di "Vigile Urbano", le deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali è stato indetto il concorso in esame, e, in parte qua, il bando, laddove prevede come motivo di esclusione l'omissione della dichiarazione relativa ai procedimenti penali.

    Con le prime due censure del ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, la ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per carenza d'istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell'affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A.: in particolare sia la clausola del bando di concorso che prevede l'esclusione nell'ipotesi di omessa dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti che i consequenziali provvedimenti di esclusione della ricorrente sarebbero illegittimi perché applicano una sanzione sproporzionata per l'omissione di una formalità non essenziale.

    Le predette censure sono fondate.

    In assenza di disposizioni legislative che sanciscano espressamente l'esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali in corso, deve essere ritenuta illogica ed ingiusta la clausola del bando che prevede tale sanzione per l'omissione della predetta formalità.

    In materia di procedure concorsuali costituisce, infatti, principio generale quello per cui la potestà discrezionale dell'amministrazione di inserire clausole ritenute più confacenti per il raggiungimento dello scopo incontra il limite dell'illogicità, superfluità e gravosità (C.d.S., sez. IV, n. 4787/2003; C.d.S., sez. IV, n. 1785/2003) di talché l'esclusione dei partecipanti può essere disposta solo in presenza di carenze, formali e non, che rivestano carattere essenziale dovendo, in particolare, la gravosità di tale sanzione essere giustificata dalla compromissione di un rilevante interesse dell'amministrazione (C.G.A. n. 62/2003).

    Ciò in quanto la massima partecipazione al concorso, oltre a rispondere all'evidente interesse dei singoli aspiranti, è coerente con lo stesso principio di buon andamento dell'azione amministrativa dal momento che una platea di partecipanti il più ampia possibile garantisce meglio l'interesse dell'ente pubblico a selezionare gli elementi più idonei alla copertura del posto vacante.

    Con riferimento specifico alla fattispecie in esame deve ritenersi che la mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali non giustifica la disposta esclusione trattandosi di omissione di una formalità non rispondente ad alcun significativo interesse dell'amministrazione che possa giustificare la gravosa sanzione adottata (in questo senso anche T.A.R. Puglia - Lecce n. 442/1997; T.A.R. Campania - Salerno n. 462/1994).

    Ed, infatti, la mera pendenza di un procedimento penale non giustifica l'esclusione dal concorso potendo tale effetto ricollegarsi, come desumibile dall'art. 2, lett. e), del bando, solo alla condanna definitiva.

    Proprio la scarsa rilevanza delle circostanze oggetto della dichiarazione omessa e l'accertata, in fatto, inesistenza di procedimenti penali a carico della D.P. inducono il Tribunale ad escludere che l'esclusione della ricorrente sia giustificata dall'esigenza di tutelare un rilevante interesse dell'ente locale intimato o la stessa "par condicio" dei partecipanti.

    In realtà dall'esame della domanda di partecipazione risulta che la D.P. ha dichiarato espressamente di non avere precedenti penali e, addirittura, di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione di talché il mancato riferimento ai carichi pendenti concretizza una mera dimenticanza agevolmente emendabile con la richiesta d'integrazione della documentazione che, ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. n. 241/1990, costituisce un obbligo per l'amministrazione procedente (T.A.R. Sicilia - Catania n. 1696/2004; T.A.R. Liguria n. 1122/2002).

    La ritenuta fondatezza delle censure ora esaminate impone l'accoglimento del ricorso (con assorbimento, per esigenze di economia processuale, degli ulteriori motivi proposti) ed il conseguente annullamento dei provvedimenti di esclusione e degli ulteriori atti impugnati, questi ultimi nei soli limiti di quanto d'interesse della ricorrente (ciò con specifico riferimento alla ritenuta illegittimità del bando con esclusivo riferimento alla clausola che prevede l'estromissione dal concorso per l'omessa dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti).

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., agli avv.ti Giuseppe Pirozzi e Giuseppe Terzo, difensori della ricorrente, che ne hanno fatto espressa richiesta.

    P.Q.M.

    il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971, così provvede:

    1. accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;

    2. condanna il Comune di Maddaloni a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, deve essere direttamente corrisposto ai difensori della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

    3. ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

    Concludendo, in ogni caso ti invito a prendere una decisione direttamente con il legale che già ti sta assistendo e che sicuramente, conoscendo tutta la situazione, potrà darti una risposta esauriente e completa!

    Paolo