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    fine convivenza, figlio e assegno di mantenimento

    Buonasera a tutti,

    sperando di postare nella sezione giusta, vorrei porre agli esperti questa situazione:

    da un anno circa convivo con la mia compagna, con la quale ho avuto un figlio che oggi ha 10 mesi circa. La convivenza però sembra che non abbia preso la piega giusta e dati i continui litigi (per cose futili, ma che appunto sfociano in litigi per l'astio che ormai si è creato) e le ripetute minacce di lei di tornare dalla mammina (facile...).

    In particolare la ns. sistemazione è la seguente:

    conviviamo in un appartamento messo a disposizione dai miei genitori in quanto la gravidanza non preventivata non ha permesso una diversa sistemazione, io sono residente nell'appartamento suddetto mentre sia lei che il bimbo sono residenti a casa dei miei suoceri in un altro comune, il figlio per ora è solamente a suo carico, la ns. convivenza non risulta registrata da nessuna parte, lei attualmente è iscritta nelle liste di disoccupazione.

    Vorrei sapere cosa può comportare una eventuale fine convivenza per quanto riguarda l'assegno di mantenimento (che pago più che volentieri per il figlio, ma non vorrei dover fare uno stipendio anche alla mamma) ed eventualmente per l'appartamento nel quale attualmente viviamo (che non è nostro ma messoci a disposizione a titolo gratuito) e sul quale spero lei non possa vantare alcun diritto (anche perché vuole espressamente tornare da mamma...).

    Nell'attesa porgo cordiali saluti.


  • User

    Ciao, vediamo se ti posso aiutare...innanzitutto una doverosa premessa: benchè per tanto tempo i figli naturali nati al di fuori del matrimonio siano stati considerati figli di serie b (e purtroppo per molti aspetti lo sono ancora), la legislazione più recente tende ad equipararli a tutti gli altri figli. Ciò per dire che le norme previste per i figli legittimi (in particolare gli artt. 155 e ss. c.c. ) sono applicabili anche ai figli naturali.
    Tu, pertanto, qualora il figlio venga collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, dovrai riconoscere alla stessa un assegno per il mantenimento del minore (art. 155, co. IV, c.c.). Per quanto concerne la casa familiare, l'art. 155 - quater, c.c., stabilisce che il suo godimento sia attribuito tenendo prioritariamento conto dell'interesse dei figli: la tua compagna, pertanto, potrà chiedere anche l'assegnazione a sè della casa familiare, sempre che essa sia identificabile con riferimento ad uno stato duraturo e prevalente nella convivenza del nucleo familiare: si guarda alla situazione di fatto, nessun rilievo hanno le residenze formali.
    Ovviamente nella determinazione dell'assegno di mantenimento per il minore si terrà conto dell'eventuale assegnazione alla madre della casa familiare.
    Unica differenza rispetto ai figli legittimi resta la competenza del Tribunale, che nel caso di figli naturali è devoluta al Tribunale per i Minorenni: nella mia città (Brescia) quest'ultimo Tribunale è più ristretto nella quantificazione dell'assegno rispetto al Tribunale Ordinario.
    Per quanto concerne invece le eventuali pretese della tua compagna per sè, stai tranquillo: in Italia, da quel punto di vista, alla famiglia di fatto non è attribuita (purtroppo! a mio modesto giudizio) alcuna tutela, per cui la parte della coppia più debole non può avanzare alcuna richiesta economica.
    Spero di essere stato chiaro,
    Paolo.