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Sonni tranquilli o incubi?
La normativa di cui all'art. 2, comma g della legge 14 maggio 2005, n. 80 ("Non sono soggetti ad azione revocatoria ..... le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo..ecc) vuol significare che, in caso di fallimento della ditta che vende un appartamento, l'acquirente, fatte salve le condizioni precisate dal comma, può dormire sonni tranquilli una volta fatto il rogito notarile?
Ma, se ancora il rogito non è stato fatto e c'è solo un preliminare non registrato (IVA 4%) sottoscritto nel maggio 2004, sempre in caso di fallimento della ditta costruttrice, le fatture con Iva e le matrici degli assegni con cui sono stati fatti i relativi pagamenti, potrebbero evitarmi di essere vittima di incubi notturni e diurni?