• User Newbie

    subappalti, reverse change e fatturazione

    Salve,
    avendo stipulato un contratto di subappalto con un artigiano, ed avendo ora finito il cantiere, abbiamo richiesto ancora una volta il Durc, che ancora una volta no ci è stato presentato. Avendo ricevuto fatture dall'artigiano in questione e non potendo piu' aspettare la presentazione del documento mancante, come possiamo fare?
    Abbiamo pensato di non registrare le fatture...... con conseguente aumento del reddito e di imposte da versare
    Oppure le registriamo ugualmente e, in questo caso, le scarichiamo ugualmente?
    Ringrazio.


  • User Attivo

    Le fatture comunque dovrete registrarle.
    Non vedo alcuna connessione tra le imposte sul reddito che dovere pagare e le responsabilità collegate alla mancata presentazione del Durc.

    Sono inoltre dell'idea che l'artigiano nemmeno dovesse presentare il Durc.
    Il durc serve a sollevare l'appaltatore dalla responsabilità solidale con il subappaltatore per i contributi versati da quest'ultimo ai suoi dipendenti; nel caso di singolo artigiano tuttavia, non avendo questi dipendenti, di quali contributi sarebbe corresponsabile l'appaltatore?!?
    Se non ricordo male infatti il lavoratore autonomo senza dipendenti è esonerato dall'obbligo di presentazione del Durc.


  • User Attivo

    @Eichi Okabe said:

    Se non ricordo male infatti il lavoratore autonomo senza dipendenti è esonerato dall'obbligo di presentazione del Durc.

    primo non è detto che l'artigiano non abbia lavoratori dipendenti
    Secondo: comunque, anche se fosse da solo, deve presentare il DURC relativo ai suoi contributi previdenziali personali.


  • User Attivo

    Giusta la precisazione di Grisu, non è detto che l'artigiano non abbia dipendenti.

    Approfitto per chiedere io chairimenti allora.
    Per quanto riguarda l'obbligo da parte di artigiano senza dipendenti, io ricordo una circolare dell'INPS (inizio 2007?) che esonerava in questo caso dalla presentazione del Durc.
    Ci sono stati aggiornamenti contrari in tal senso ultimamente?
    La responsabilità solidale dell'appaltatore è estesa anche ai contributi personali dell'artigiano?


  • User Attivo

    @Eichi Okabe said:


    La responsabilità solidale è per TUTTI i contributi dovuti dal subappaltatore e quindi anche per quelli dei lavoratori autonomi.

    Il DURC viene rilasciato anche per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi.


  • User Attivo

    Non voglio passare per quello che vuole avere ragione (anzi, vorrei capire cosa mi sono perso, di modo che possa aggironarmi!), ma sono andato a vedermi la normativa, ed il DM 74 del 25/02/2008 e l'art.4 c.3 cita:

    "Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1."

    La L.223/2006 all'art.35 c.28 recita:

    "L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore"

    Ho poi trovato la CIRC. Inps cui mi riferivo per quanto riguarda l'esenzione dal DURC degli autonomi senza dipendenti, ed è la 9 del 27/01/2006; so tuttavia che a partire dal primo luglio è tuttavia esteso l'obbligo del DURC agli autonomi nell'edilizia PUBBLICA (tant'è che in caso di DURC mancante nel pubblico sono sospesi i pagamenti), ma ora opera anche nei subappalti privati?


  • User Attivo

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Decreto 24 ottobre 2007
    Art. 1 Soggetti obbligati

    1. Il possesso del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall?ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici normativi e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell?ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell?edilizia.

    INPS - Circolare 18 aprile 2008, n. 51

    ...
    In relazione a ciò dal decreto emerge il seguente quadro:

    a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;

    b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.


  • User Attivo

    Ok, grazie!