- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Fiscale
- Rinnovi Co.Co.Pro.
-
Rinnovi Co.Co.Pro.
Ciao a tutti,
da qualche tempo lavoro con contratto a progetto come programmatore/tester per una grossa azienda di consulenza informatica milanese.
La società committente mi ha recentemente avvertito che, essendo io al secondo contratto consecutivo, alla scadenza (prevista per fine dicembre) non potranno più rinnovarmi il contratto e saranno tenuti ad assumermi stabilmente, a studiare una nuova forma contrattuale o a lasciarmi a casa...
Mi chiedo se sia una prassi interna all'azienda o se effettivamente esiste qualche legge/decreto che pone il limite dei 2 contratti consecutivi.Per quanto ne so i contratti a progetto, possono essere rinnovati n volte con la stessa committente:
"IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO
Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso."
(Circolare ministeriale 1/2004)So peraltro che esiste un limite di 36 mesi per la durata dei contratti a termine:
- [...]
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l?altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l?assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. [...]
(Legge 247/2007 - Protocollo sul Welfare)Il comma che ho citato va a modificare un articolo di una vecchia legge, il DLgs 368/2001, che all'art. 5, comma 4, recita:
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto
Forse è per questa ragione che la mia azienda non mi può più rinnovare il contratto???
Ho le idee un po' confuse. Qualcuno può chiarirmi un po' le cose? In particolare:
- Le disposizioni del protocollo sul welfare del 1° gennaio 2008 sui contratti a termine, si applicano solo ai "contratti nazionali" o anche alle forme "atipiche"?
- Lo stesso per il DLgs 368/2001: è applicabile anche ai parasubordinati?
- Lo stage non è considerato rapporto di lavoro, giusto? Quindi non è incluso nella normativa? E la collaborazione con partita iva?
- Cosa si intende nel protocollo sul welfare per "mansioni equivalenti"? Significa che se le mansioni sono diverse da un contratto all'altro i 36 mesi si "azzerano"?
- Come vengono contati i "periodi di interruzione tra un contratto e l'altro"? Si sommano anche questi ai 36 mesi o si considerano solo i mesi effettivi?
- Cosa significa nel DLgs 368/2001 l'espressione "senza alcuna soluzione di continuità"?
- Infine, nel caso il protocollo valga per tutte le forme contrattuali (è così o no?), i 36 mesi sono per ciascuna di esse o in totale?
Mi pare di capire che la materia è piuttosto complessa...
Mi interessa soprattutto capire se è vera o no la storia del limite dei 2 contratti consecutivi, e... Da dove l'hanno tirata fuori!
Grazie a chi sarà in grado di rispondermi.
-
Forse riesco a rispondermi da solo.
Sul web, relativamente ai contratti a **somministrazione **(credo che sia lo stesso anche per quelli a progetto) ho trovato questo:Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni del contratto a termine (D.Lgs. 368/2001), con alcune differenze:
- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
- [...]
Fonte: irpiniajob.it/prt_page.asp?idSez=234
Quindi dovrebbe essere così: sia il DLgs 368/2001 che il Protocollo sul welfare dovrebbero essere applicabili, entrambi, anche ai CoCoPro, ma quel comma che specifica il limite massimi dei 2 rinnovi no. E così?
Quindi l'unico limite sarebbe quello dei 36 mesi complessivi per tutto l'insieme dei contratti a termine (vedi le altre domande al post precedente)?
Riguardo all'espressione "soluzione di continuità" mi pare di aver capito che è una clausula in uso nelle assunzioni a tempo determinato vere e proprie legata in qualche modo ai tempi di rinnovo del contratto... E così?
-
Il contratto di somministrazione non ha nulla a che vedere con i Co.CO.PRO.
la somministrazione la fanno le Agenzie di somministrazione (ex interinali) e la somministrazione può essere a tempo determinato o inderteminato.
Inoltre i contratti CCP non hanno nulla a che vedere con i contratti a tempo determinato che sono invece di tipo subordinato.
Diciamo che è non è proprio corretto (anche se molto comune) che tu lavori come C.C.P. se di fatto operi sotto le loro direttive e senza uno specifico progetto e con durata determianta correlata al progetto**.
Potrebbero cercare di regolarizzare la tua posizione attraverso le procedure di emersione che prevedono grosse agevolazioni per le aziende che assumono CCP fittizzi.
*** in base all?articolo 61 del decreto legislativo 276/03 i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. Inoltre il contratto deve prevedere l?indicazione della durata che deve essere determinata o determinabile.
*Vedi anche
dplmodena . it / scheda_progetto
-
Ciao Fred84,
c'è un pò di confusione. Il limite dei 36 mesi (e la legge sul Welfare che hai postato) riguarda il rinnovo dei contratti a termine, non dei contratti a progetto.
Nel caso dei contratti a progetto si possono rinnovare quante volte si vuole purchè il rinnovo non riguardi lo stesso progetto.
-
Grazie a tutti per le risposte.
@Ernst said:
Ciao Fred84,
c'è un pò di confusione. Il limite dei 36 mesi (e la legge sul Welfare che hai postato) riguarda il rinnovo dei contratti a termine, non dei contratti a progetto.
Perfetto. Proprio quello che volevo sapere!
Nel caso dei contratti a progetto si possono rinnovare quante volte si vuole purché il rinnovo non riguardi lo stesso progetto.
Già... Però qui (romaexplorer.it/marketing/personale/business/contratto_a_progetto_faq.htm) ho trovato una cosa interessante:
**E? possibile la proroga o la rinnovazione di un contratto a progetto?
**Per quanto riguarda la proroga e la rinnovazione del rapporto, poiché esso si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma, che ne costituisce l'oggetto (art. 67, comma 1), per ogni progetto o programma di lavoro si può di regola prevedere un solo contratto di lavoro. Tuttavia, il contratto a progetto può essere prorogato dalle parti quando la proroga si renda necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti. Tale circostanza si rende possibile trattandosi di una semplice modifica temporale del contratto il cui oggetto rimane comunque immutato.
Nell'ipotesi invece, di progetti diversi (anche se analoghi nei contenuti) il committente può stipulare con lo stesso collaboratore una pluralità di contratti, contemporaneamente o successivamente nel tempo.Significa quindi che per ogni progetto può essere stipulato un solo contratto, ma che lo stesso può essere comunque prorogato variando solamente la data. E così?
Quindi nel mio caso basterebbe cambiare la data di scadenza, dato che il progetto proseguirà probabilmente oltre dicembre.Poi dice anche:
La reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe, tuttavia, apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto; in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti - ed in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti - sia particolarmente rigorosa.Interessante. Peraltro è esattamente ciò che prevede la Circolare ministeriale 4/2008:
Proroga e rinnovo*: ***sono leggittimi, ma la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari.**Sarà per questo che non mi vogliono più rinnovare me e gli altri membri del mio team con modalità a progetto?
Devo informarmi bene su cosa sta dietro a questa decisione, anche perché a dircelo è stata la nostra ex Project Manager, ora dimessa, quindi una persona non necessariamente esperta sulla normativa vigente, parlando di una non meglio precisata norma che impedisce 2 rinnovi consecutivi. Norma che non ho trovato da nessuna parte e che non sembra esistere. Forse faceva confusione con i contratti a tempo determinato? Mah...
-
Non so da dove tirino fuori la storia del limite dei 2 contratti :?. A meno che non si riferiscano al fatto che già hanno prorogato il contratto una volta per lo stesso progetto.
Alla fine tutto dipende da quello che vogliono fare con te. Perchè alla scadenza del contratto, se non vogliono più proseguire il rapporto di lavoro, possono semplicemente "lasciarti a casa" visto che non sono obbligati a continuare il rapporto di lavoro. :bho: