• User Newbie

    Separazione matrimoniale

    Sono separato da alcuni anni. Al termine della lunga causa di separazione, mio figlio è stato affidato a mia moglie. Nel frattempo, mio figlio è divenuto maggiorenne e, in più occasioni, mi ha manifestato la volontà di venire a vivere con me, non avendo un buon rapporto con la madre. Dopo aver tentanto più volte di far cambiare idea a mio figlio, pensando ad un passeggero momento di tensione, ho ultimamente (dopo aver constatato la suadeterminazione) deciso di richiedere l'affidamento. Avendo la certezza di trovare l'opposizione da parte di mia moglie, mi sapete dire qual'è la strada più veloce (ed economica!!!) per ottenere la variazione di affidamento e il ribaltamento dell'assegno di mantenimento? Grazie.:?


  • User Newbie

    Le condizioni della separazione - concordate dai coniugi e omologate dal Tribunale o stabilite con sentenza - sono revocabili e modificabili qualora intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto, o sopraggiunti motivi, tali da giustificare una revisione delle condizioni già stabilite.

    Per ottenere la modifica di uno dei provvedimenti della separazione il coniuge interessato deve instaurare, per mezzo di un difensore, un procedimento (ex art. 710 c.p.c) davanti al Tribunale competente.

    Fra le circostanze che costituiscono un presupposto per la modifica vi sono, innanzitutto, le mutate condizioni economiche dei coniugi. Si deve trattare di un apprezzabile aumento dei redditi o del patrimonio di un coniuge, o di un altrettanto considerevole deterioramento della situazione reddituale o patrimoniale dell'altro coniuge.

    Anche le condizioni che riguardano l'affidamento dei figli, il loro mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale possono essere oggetto di modifica con questo procedimento, disciplinato all'articolo 710 del codice di procedura civile. L'articolo 155-ter del codice civile prevede infatti che i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

    La legge n. 54 del 2006 prevede inoltre che ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge sull'affidamento condiviso, dopo la conclusione del procedimento di separazione, sia consensuale che giudiziale.
    Il genitore interessato ad ottenere la modifica di una condizione della separazione stabilita prima dell'entrata in vigore (16 marzo 2006) della legge sull'affidamento condiviso, deve instaurare il procedimento previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile.

    Spero di essere stata chiara...Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti


  • User

    complimenti per la risposta, collega Alisea !
    saluti Pierino


  • User Newbie

    Grazie a te per i complimenti...
    Sono nuova del forum e spero di poter contribuire nel migliore dei modi...
    😉


  • User Newbie

    La ringrazio per la risposta, ma l'aspetto che mi premeva approfondire era il seguente:
    avendo un solo figlio, tra l'altro maggiorenne, la sua volontà di venire a vivere da me, potrebbe rappresentare un elemento snellente di un eventuale causa di divorzio? Potrebbe adottarsi una procedura semplificata?
    Grazie.


  • User

    @kramervskramer said:

    La ringrazio per la risposta, ma l'aspetto che mi premeva approfondire era il seguente:
    avendo un solo figlio, tra l'altro maggiorenne, la sua volontà di venire a vivere da me, potrebbe rappresentare un elemento snellente di un eventuale causa di divorzio? Potrebbe adottarsi una procedura semplificata?
    Grazie.

    Assolutamente no, caro Sig. Kramer.
    L'elemento snellente di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio dipenderà (dato che suo figlio è maggiorenne - e nessun giudice può obbligarlo a vivere con uno o con l'altro genitore) dal tipo di procedimento che verrà instaurato...
    Se la cessazione sarà consensuale le assicuro che il procedimento si concluderà con una sola udienza; se, di converso, sarà giudiziale prenderà la connotazione di una causa ordinaria e, pertanto, seguirà una normale istruzione civile...

    saluti Pierino :ciauz: