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Cooperativa Sociale
Ciao a tutti,
è la prima volta che mi rivolgo a voi esperti per quanto riguarda questo settore. Questo perchè ho seriamente l'intenzione di aprire una cooperativa sociale per poter svolgere alcuni servizi gratuiti a favore degli immigrati.
Per servizio intendo un sito web dove vengono proposti articoli, guide e quant'altro per gli immigrati ed essere in regola con tutti.
La mia domanda è:- cosa serve effettivamente per aprire una coop. sociale e quanto verrebbe a costare annualmente visto che offro solamente (per il momento) servizi gratuiti?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Sono sicuro che questo argomento potrà interessare un vasto bacino di utenza del ForumGT.
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Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'[[integrazione (scienze sociali)|integrazione sociale]] dei [[Cittadinanza (diritto)|cittadini]] attraverso:
a) la gestione di [[servizio socio-sanitario|servizi socio-sanitari]] ed educativi (tipo A);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).
Questa è la definizione che dà l'articolo 1 della [[Legge 8/11/1991 n° 381]], la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti (art. 3) cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario (art. 7).
La stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art. 2) e del socio svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni (art.5) stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B.
Le cooperative sociali che rispettino la normativa della Legge 381/1991 sono [[ONLUS]] di diritto. Sono inoltre sempre considerate ''ope legis'' cooperative a mutualità prevalente.
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**Disciplina delle cooperative sociali **
[INDENT]Art. 1[/INDENT][INDENT]**Definizione **[/INDENT][INDENT]Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l´interesse generale della comunità alla promozione umana e all´integrazione sociale dei cittadini attraverso:[/INDENT][INDENT]a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;[/INDENT][INDENT]b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all´inserimento lavorativo di persone svantaggiate.[/INDENT][INDENT]Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.[/INDENT][INDENT]La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l´indicazione di " cooperativa sociale ". Ai fini della presente legge sono considerate, organizzazioni non lucrative di utilita´ sociale le, fondazioni, le associazioni, le societa´ di capitali, e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita´ giuridica, aventi esclusivo fine solidaristico, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente:[/INDENT][INDENT]a) come oggetto principale lo svolgimento di attivita´ di utilita´ sociale nei settori dell´ assistenza beneficienza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica o dell´ambiente, cultura, arte e sport;[/INDENT][INDENT]b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agIi scopi istituzionali;[/INDENT][INDENT]c) l´obbligo di predisporre il bilancio o rendiconto annuale,[/INDENT][INDENT]d) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione ad organizzazioni non lucrative di utilita´ sociale o a fini di utilita´ pubblica;[/INDENT][INDENT]e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell´organizzazione, a condizioni piu´ favorevoli, ai soci,associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l´organizzazione o ne facciano parte;[/INDENT][INDENT]f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell´organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d´opera retribuito, nonche´ di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell´organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fmo al quarto grado;[/INDENT][INDENT]g) il divieto di corrispondere, anche in natura, agli amministratori emolumenti individuali annui di importo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle societa´ per azioni;[/INDENT][INDENT]h) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale;[/INDENT][INDENT]i) l´eleggibilita´ libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo di cui all´art. 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranita´ dell´assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi; questa disposizione non si applica alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa.[/INDENT][INDENT]la modifica di una o piu´ clausole statutarie, previste nel presente articolo e´ considerata causa di scioglimento.[/INDENT][INDENT]La violazione di una o piu´ clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della presente legge e l´applicazione degli artt. 10, 11 e 12. La decadenza permane per tutto il periodo della violazione.[/INDENT][INDENT]Art. 2[/INDENT][INDENT]**Soci volontari **[/INDENT][INDENT]Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.[/INDENT][INDENT]I soci volontari sono iscritti in un´apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non pub superare la metà del numero complessivo dei soci.[/INDENT][INDENT]Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina I´importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.[/INDENT][INDENT]Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.[/INDENT][INDENT]Nella gestione dei servizi di cui all´articolo 1, comma 1, lettera a, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche , le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all´applicazione dei commi 3 e 4.[/INDENT][INDENT]Art. 3[/INDENT][INDENT]**Obblighi e divieti **[/INDENT][INDENT]Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all´articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.[/INDENT][INDENT]Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla " sezione cooperazione sociale " prevista dal secondo comma dell´articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall´art 6, comma 1ø, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall´albo regionale di cui all´articolo 9, comma 1, della presente legge.[/INDENT][INDENT]Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall´articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all´anno.[/INDENT][INDENT]Art. 4[/INDENT][INDENT]**Persone svantaggiate **[/INDENT][INDENT]Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all´articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell´interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall´articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.[/INDENT][INDENT]Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.[/INDENT][INDENT]Le aliquote complessive della contribuzione per l´assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.[/INDENT][INDENT]Art. 5[/INDENT][INDENT]**Convenzioni **[/INDENT][INDENT]Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all´articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitarie ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all´articolo 4, comma 1.[/INDENT][INDENT]Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all´albo regionale di cui all´articolo 9, comm a 1.[/INDENT][INDENT]Art. 6[/INDENT][INDENT]**Modifiche al D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577 **[/INDENT][INDENT]Al citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n.1577, sono apportate le seguenti modificazioni:[/INDENT][INDENT]a) all´art.10, e´ aggiunto, in fine, il seguente comma: " Se l´ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ";[/INDENT][INDENT]b) all´articolo 11, e´ aggiunto, in fine, il seguente comma: " Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell´organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ";[/INDENT][INDENT]c) al secondo comma dell´articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: " Sezione cooperazione sociale ";[/INDENT][INDENT]d) all´articolo 13, e´ aggiunto, in fine, il seguente comma: " Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce I´attività da esse svolta ".[/INDENT][INDENT]Art. 7[/INDENT][INDENT]**Regime tributario **[/INDENT][INDENT]Ai trasferimenti di beni per successioni o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell´articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.[/INDENT][INDENT]Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all´esercizio dell´attività sociale.[/INDENT][INDENT]Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e´ aggiunto il seguente numero: " 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali ".[/INDENT][INDENT]Art. 8[/INDENT][INDENT]**Consorzi **[/INDENT][INDENT]Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.[/INDENT][INDENT]Art. 9[/INDENT][INDENT]**Normativa regionale **[/INDENT][INDENT]Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono I´albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con I´attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.[/INDENT][INDENT]Le regioni adottano convenzioni tipo peri rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell´ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l´applicazione delle norme contrattuali vigenti.[/INDENT][INDENT]Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni medesime. a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime[/INDENT][INDENT]Art. 10[/INDENT][INDENT]**Partecipazione alle cooperative sociali delle persone **[/INDENT][INDENT]esercenti attività di **assistenza e di consulenza **[/INDENT][INDENT]Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.[/INDENT][INDENT]Art. 11[/INDENT][INDENT]**Partecipazione delle persone giuridiche **[/INDENT][INDENT]Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.[/INDENT][INDENT]Art. 12[/INDENT][INDENT]**disciplina transitoria **[/INDENT][INDENT]Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.[/INDENT][INDENT]Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell´assemblea ordinaria stabilite dall´atto costitutivo.[/INDENT]
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ok. Questo l'ho letto pure io ma:
- quali sono i passi "pratici" per aprirla?
- quale categoria è più idonea al mio progetto?
- gli eventuali costi annuali a quanto ammontano?
Grazie.
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Potresti verificare anche la possibilità di un'associazione no profit.
Almeno inizialmente e, forse, con minori costi.
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ok, intendevo infatti un qualcosa per poter pagare poche tasse visto che faccio servizi gratuiti.
fedclaud qualche link o qualche notizia in merito?
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Riporto alcuni passi di un articolo trovato in rete (http://www.xedotnet.org/40/section.aspx/290).
Volevo capire se era fattibile così come spiegato nell'articolo:- Occorre inanzitutto dire che un gruppo di persone che si trovano attorno ad un tavolo (beh, il tavolo può anche non esserci), e decidono che hanno degli argomenti in comune che vogliono portare avanti sono formalmente una associazione. La costituzione è chiara. A patto che non intervengano discriminazioni razziali, di sesso, di religione, etc, etc, l'asociazionismo in Italia è libero e quindi non ha bisogno di alcun riconoscimento ufficiale. Però, se avete la necessità di far girare un po' di quattrini, ad esempio sotto forma di benefit, oppure semplicemente perchè come noi avete la volontà di organizzare qualche evento importante, allora vi serve un pezzo di carta che stabilisca dei punti fermi, che serviranno solo ed esclusivamente se i soldi che girano cominceranno a causare problemi come hanno la spiacevole tendenza a fare.
- Il primo passo da fare per costituire l'associazione è quello di redarre due documenti: lo statuto, ovvero una sorta di regolamento interno all'associazione che stabilisce lo scopo, l'ordinamento, le cariche, e soprattutto che dice esplicitamente che gli associati non possono spartirsi utili. l'arto documento è l'atto costitutivo. Quest'ultimo è l'atto con cui i convenuti all'assemblea costitutiva riconoscono lo statuto ed eleggono le persone che dovranno poi ricoprire le cariche stabilite nello statuto. In buona sostanza, per dircela tra programmatori, l'atto costitutivo è il "costruttore" dell'associazione dove le variabili vengono inizializzate per poter fare in modo che essa possa funzionare correttamente.
- Una cosa importante da tenere presente nella redazione dello statuto e dell'atto costitutivo è di usare il carattere tipografico più piccolo che avete a disposizione a patto di mantenerne la leggibilità. Questo perchè il costo di registrazione è aggravato dalle marche da bollo che incidono per 14,62? ogni 100 righe. Quindi scrivete tutto, perchè è importante che sia così, ma scrivete piccolo... ;-). Per redarre lo statuto in rete trovate vari modelli. Io ho copiato dallo statuto del JUG Padova che ringrazio pubblicamente perchè dopo averne analizzati alcuni era quello che più soddisfava le nostre esigenze. Se volete un consiglio spassionato, evitate di trasformare il consiglio direttivo in un tribunale. In molti statuti ho trovato la formalizzazione di commissioni disciplinari e altre cose di questo tipo che trovo davvero di cattivo gusto. Gli associati, fintanto che non violano la legge italiana e lo statuto per quanto mi riguarda possono fare tutto ciò che gli pare. Non saremo certamente noi a giudicarli. Appena possibile metterò in linea quello di XeDotNet che comunque ha subito delle lievi modifiche con l'intento di "sburocratizzarlo". Questo per evitare ad esempio di scrivere verbali a go-go ogni quattro parole scambiate.
- Una volta che statuto e atto sono pronti organizzate una assemblea tra i fondatori. Non serve che vengano cento persone. Radunate tutti quelli che vogliono venire, che sono stati più attivi, etc... leggete i documenti assieme e poi firmateli, riportanto a chiare lettere i nomi dei convenuti (firmatari). Poi raccogliete le quote associative, utilizzando la forma descritta nello statuto. E' importante questo atto perchè il passo successivo richiede che vi siano dei soci per poter eleggere le cariche statutarie. E' fondamentale capire che in una associazione quello che conta è il diritto di voto nell'assemblea dei soci e l'unico modo per poterlo esercitare è di aver versato la quota associativa. Perciò solo dopo aver raccolto le quote potrete a ragio veduta eleggere il consiglio direttivo che è il massimo organo dell'associazione, infinitamente più importante del suo presidente che a conti fatti è un mero rappresentante ed esecutore. Una volta eletti i membri del consiglio l'associazione è pronta per passare alla registrazione.
- La registrazione dell'associazione è un atto non obbligatorio, ma che però è l'unico modo valido di dare una data certa agli atti. In definitiva è la parte più costosa nella quale dovrete investire buona parte delle quote associative raccolte (a noi non è rimasto un cent...), ma come detto prima vale la pena di farla. La registrazione va fatta presso gli sportelli dell'ufficio entrate della località in cui avete deciso di porre la vostra sede sociale. Essa si compone di vari passi che vanno fatti in un preciso ordine:
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contate le righe dello statuto e dell'atto costitutivo separatamente. dividetele per cento e moltiplicate per due. Questo è il numero di marche da bollo da 14,62? che dovrete innanzitutto acquistare. Come già detto le marche vanno calcolate nella misura di una ogni cento righe. Però lo statuto va presentato in due copie originali (una per l'ufficio e una per voi) perciò il numero è doppio.
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recatevi allo sportello informazioni dell'ufficio entrate e chiedete la modulistica specifica per la registrazione e per il conferimento del codice fiscale. Non vi so dire se sia specifica di ogni località oppure unificata, comunque all'ufficio informazioni vi sapranno sicuramente aiutare. Inoltre chiedete quali sono i codici tributo e i relativi importi per la registrazione e per il codice fiscale. Anche in questo caso non so se siano specifici tuttavia l'ammontare della spesa è di circa 170?.
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se nel vostro ufficio entrate c'è un apparecchio che distribuisce i numeri per la coda è giunto il momento di prenderne uno, soprattutto se come nel mio caso la coda è infinita. A me non piace buttare il mio tempo in coda perciò tendo ad ottimizzare prendendo in anticipo il numero mentre vado a fare altre cose. Tenete presente che se gli sportelli per il codice fiscale e per la registrazione sono distinti, come spesso capita quello che dovrete raggiungere per primo è quello del codice fiscale senza il quale non potrete fare la registrazione.
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è giunto il momento di recarvi nella banca più vicina (state certi che a meno di cento metri dall'ufficio entrate troverete uno di questi "parassiti"). Chiedete un modulo F23. compilatelo con i codici che vi avrà dato l'ufficio e saldate i 170?.
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ritornate alla coda e mentre ancora aspettate preoccupatevi di compilare la modulistica specifica, prima quella per il codice fiscale e poi quella per la registrazione. Da noi la modulistica per la registrazione va redatta in duplice copia, una per ogni copia dello statuto.
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una volta davanti all'impiegato dello sportello, snocciolate le vostre necessità spiegandogli per filo e per segno quello di cui avete bisogno, facendovi forti della conoscenza che avete acquisito dalla lettura di questo articolo. Gli impiegati come al solito sono un po' pigri e se non gli dite voi cosa debbono fare allora siete finiti.
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L'ultima cosa da fare, che non vi dirà mai nessuno, è quella di recarvi alla buffetti e di acquistare: un registro entrate/uscite, un registro dei soci e un blocchetto di ricevute generiche. quest'ultimo è importante perchè se date una ricevuta della quota taluni, soprattutto i liberi professionisti, saranno in grado di scaricarla dalle tasse e voi sapete bene quanto me quanti sono i liberi professionisti nel nostro campo. 6) completato questo passo potete dire di essere ufficialmente una associazione. d'ora in avanti dovete ricordare i seguenti punti:
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ogni volta che un centesimo passa dalle vostre mani a quelle di un'altro o viceversa abituatevi a scrivere un pezzetto di carta e poi riportare il movimento nel registro entrate/uscite.
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non temete di chiedere il contributo ai vostri associati. molto spesso chi non può partecipare con articoli, tip e altro è ben lieto di darvi qualche euro in sostituzione. e' brutto a dirsi, ma i soldi servono se volete che l'associazione cresca.
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cercate sempre delle partnership così potete dare dei benefit agli associati paganti. per ognuna di esse stipulare un piccolo contratto, anche in forma di email per stabilire chiaramente i limiti dell'accordo
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chiedete sempre facilitazioni: il termine no-profit apre molte strade che sarebbero altrimenti chiuse se foste una associazione con scopo di lucro
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riunitevi. non fate che la vostra associazione sia una oligarchia o peggio una dittatura. chiamate ogni volta che potete attorno a voi gli associati e prospettategli l'indirizzo che volete dare all'associazione e fate tesoro dei feedback E' tutto. spero che questo possa aiutare chi come me ha il timore di rimanere imbrigliato nelle "pegole" burocratiche. E magari favorire la nascita di nuove realtà. In bocca al lupo.
Vediamo se qualcuno mi conferma quanto sopra...:o
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Se a qualcuno interessa è stata finalmente costituita (13 maggio 2010) la cooperativa sociale di cui avevo chiesto informazioni...