• User Newbie

    S.n.c. un socio può lasciare in qualsiasi momento?

    Buongiorno a tutti, sono nuova e ho subito un problema da porVi. Sono socia al 50% di una attività commerciale che chiuderà il 31 di agosto. Socia di una S.n.c.
    Giorni fa ho sostenuto un colloquio per un posto a cui terrei molto, ma la mia socia (l'altro 50%), non ha gradito molto la cosa dicendomi che non posso lasciare la società. Io metterei al mio posto una signora che da sempre ci aiuta in negozio, ovviamente a mie spese, ma anche così la cosa non va bene. Mi domando: ha ragione la mia socia? Se decidessi comunque di andarmene, dovrei rinunciare alla spartizione finale? Vado incontro a sanzioni legali? Vi prego aiutatemi a far chiarezza su questo problema che da qualche notte non mi fa dormire. Di domande ne avrei altre, ma le porrò in seguito, in base alle risposte alle domande sopra. Grazie


  • User Newbie

    Non c'è proprio nessuno che sa dirmi qualcosa? Ho provato a fare una ricerca qui sul forum, ma non ho trovato nessun caso simile al mio... forse ho sbagliato sezione?


  • Super User

    Ciao,
    la prima cosa da fare è leggere l'atto costitutivo della società e vedere cosa prevede in tema di recesso ed in tema di cessione di quote.
    Così su due piedi una strada percorribile potrebbe essere quella del recesso.

    Fabrizio


  • User

    Sebbene il recesso di un socio debba tenersi distinto dallo
    scioglimento consensuale della societa', anche nel caso in cui essa
    sia composta da due soli soci, in quanto lascia in vita la societa',
    con la possibilita', per il socio rimasto solo, di ricostruire la
    pluralita' dei soci, deve, tuttavia, ritenersi che, qualora al socio
    receduto non sia stata, nel termine di sei mesi previsto dall'art.
    2289 Cod. Civ., liquidata e pagata la somma corrispondente al valore
    della sua quota, egli possa chiedere lo scioglimento della societa',
    se nel frattempo non si sia ricostituita la pluralita' dei soci ai
    sensi dell'art. 2272 Cod. Civ., non perche' abbia conservato la
    qualita' di socio nei rapporti interni nonostante il recesso, ma in
    base alla sua qualita' di creditore della societa' per detta
    liquidazione della quota.

    Il tutto a prescindere dallo statuto....

    Hola :gthi:
    Pierino


  • User Newbie

    Eccomi....per prima cosa "GRAZIE". Ho letto lo statuto, per andarmene devo dare disdetta 6 mesi prima, quindi ormai sono fuori tempo visto che chiudiamo il 31 di agosto. Ora però mi domando: se pago la signora che già ci aiuta in caso di necessità (malattie, ferie...) per le ore che mi competono, la mia socia può rifiutarsi? Consideriamo che ormai non faremo più campionari, ordini ecc ma si tratta solo di svuotare il negozio più che si può. Quindi non causerei danno alla società. Grazie per l'attenzione


  • Super User

    Nell'atto costitutivo probabilmente ti sei impegnato a prestare la tua attività nell'azienda (magari controlla ma di solito è così). Le società di persone si basano sul rapporto personale per cui per sostituire un soggetto occorre il gradimento dell'altro socio. Questo avviene in caso di cessione di quote per cui è previsto il gradimento degli altri soci e ritengo sia valido anche per l'affidamento di compiti lavorativi a terzi.

    Fabrizio