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UNICO 08: Compensi eredi professionista
Ciao a tutti!
Nel dicembre '07 ho ricevuto assieme a mia madre e mia sorella il rimborso per le somme relative all'invio dei RED curate a suo tempo da mio padre, deceduto nel 2006.
Ora mi chiedo, i compensi che abbiamo incassato dove caspita si dichiarano? Nè sul 730 nè sul modello UNICO trovo il quadro adatto, visto che in tassazione separata si parla di somme non inerenti reddito di impresa o professionale.
Non rispondetemi di fare una dichiarazione a nome di mio padre e di presentarla come erede perchè il documento giustificativo (una semplice ricevuta con ritenuta d'acconto emessa a nome "eredi di...") non è stato emesso a nome di mio padre (ovviamente, essendo deceduto alla data dell'emissione).
Grazie a chi vorrà aiutarmi, ciao.
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@pippofaina said:
Ciao a tutti!
Nel dicembre '07 ho ricevuto assieme a mia madre e mia sorella il rimborso per le somme relative all'invio dei RED curate a suo tempo da mio padre, deceduto nel 2006.
Ora mi chiedo, i compensi che abbiamo incassato dove caspita si dichiarano? Nè sul 730 nè sul modello UNICO trovo il quadro adatto, visto che in tassazione separata si parla di somme non inerenti reddito di impresa o professionale.
Non rispondetemi di fare una dichiarazione a nome di mio padre e di presentarla come erede perchè il documento giustificativo (una semplice ricevuta con ritenuta d'acconto emessa a nome "eredi di...") non è stato emesso a nome di mio padre (ovviamente, essendo deceduto alla data dell'emissione).
Grazie a chi vorrà aiutarmi, ciao.
Secondo alcuni orientamenti, tali compensi mantengono la natura di redditi di lavoro autonomo.
Ti cito:- Dec. n. 2987 dei 28 marzo - 5 settembre 1994, la Sezione VII della Commissione Tributaria Centrale;
- Dec. n. 5736 del 18 novembre 1998, la Sez. XXIII della stessa Commissione;
- Ministero delle Finanze, Ris. n. III-5-1001 del 3 gennaio 1994 Dir. AA.GG. e cont. trib.
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L'art. 7 co. 3 del TUIR stabilisce che, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti:
· devono essere determinati a norma delle stesse disposizioni;
· sono tassati separatamente nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli artt. 19 e 21 del TUIR, anche se non rientranti tra i redditi indicati nell'art. 17, salvo quanto stabilito dal successivo co. 3 dello stesso art. 17, vale a dire:- in relazione ai redditi di cui alle lettere d), e) ed f) del co. 1 dell'art. 17, nonché di quelli di cui alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, l'erede o il legatario ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata, optando quindi per la tassazione ordinaria, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la loro percezione;
- per i redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del co. 1 dell'art. 17, gli Uffici finanziari che provvedono alla riliquidazione verificano se per l'erede o il legatario è più favorevole far concorrere i redditi in esame alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
Tale disciplina si applica anche in relazione ai redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del TUIR; al riguardo, la R.M. 3.1.94 n. III-5-1001 ha espressamente previsto l'applicazione della tassazione separata in relazione agli onorari liquidati in favore degli eredi di un professionista deceduto.
I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura che avevano in capo al de cuius. La N.M. 1.12.80 n. 8/873 ha, infatti, chiarito che "con l'istituzione di erede un soggetto, per effetto della successione mortis causa, subentra nei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius lasciandoli inalterati. Conseguentemente, anche se il reddito di lavoro autonomo prodotto dal de cuius viene a confluire tra i redditi che fanno capo all'erede, non varia, ai fini dell'Irpef, il titolo - cioè il presupposto oggettivo - che ha originato il reddito stesso" (nel caso di specie si trattava di compensi per l'attività professionale di notaio svolta a suo tempo dal de cuius).
Pertanto, poiché i redditi percepiti dagli eredi conservano la natura di redditi di lavoro autonomo, il professionista superstite che li eroga dovrà, in qualità di sostituto d'imposta (si vedano le citate N.M. 1.12.80 n. 8/873 e R.M. 3.1.94 n. III-5-1001): - applicare la ritenuta d'acconto del 20% di cui all'art. 25 del DPR 600/73;
- rilasciare la relativa certificazione di cui all'art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 322/98;
- inserirli nel modello 770 Semplificato, in relazione a ciascun erede percipiente.
In relazione alla natura reddituale delle somme corrisposte agli eredi, si segnala che l'ADC di Milano (norma di comportamento n. 111) ha affermato che la liquidazione agli eredi della quota del patrimonio dell'associazione professionale "non ha natura reddituale e, quindi, non è imponibile per i percipienti, né posta deducibile per l'associazione". Si sottolinea, peraltro, che sul punto non constano conferme ufficiali.
In relazione alle modalità di tassazione in capo agli eredi, l'art. 21 co. 2 del TUIR, nell'ipotesi di cui al suddetto art. 7 co. 3 ed in relazione ai redditi tassati separatamente diversi da quelli disciplinati dai precedenti artt. 19 e 20, stabilisce che l'imposta dovuta da ciascuno degli eredi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
La deduzione dell'imposta di successione non è, invece, ammessa qualora il contribuente (ovvero l'Amministrazione finanziaria) opti per la tassazione ordinaria.
Sulla base di quanto sopra illustrato, deve quindi concludersi che:
· il professionista superstite debba assoggettare alla ritenuta d'acconto del 20% e possa dedursi gli importi corrisposti agli eredi a titolo di quota spettante al de cuius (? 199.072,13) e di quota del valore dell'avviamento dello studio (? 195.943.75);
· aderendo alla suddetta tesi dell'ADC, invece, non sarebbe tassabile in capo agli eredi e deducibile in capo all'erogante (professionista superstite) la quota di liquidazione del patrimonio netto dell'associazione (? 7.752); diversamente, adottando un comportamento prudenziale, si rientrerebbe nell'ipotesi del punto precedente;
· per quanto riguarda il rimborso della quota di competenza del professionista superstite di un pagamento effettuato dagli eredi a favore di un terzo (? 14.400), invece, dovrebbe trattarsi di una mera movimentazione finanziaria che non dovrebbe rivestire valenza reddituale in capo agli eredi, ferma restando la deducibilità in capo all'erogante (professionista superstite), in quanto gli eredi hanno anticipato una quota di costi che in via ordinaria avrebbero dovuto essere sostenuti dall'associazione e deducibili in capo all'associazione stessa per l'intero ammontare, mentre ora l'onere deve essere ripartito tra il professionista superstite (da una parte) e gli eredi del professionista defunto (dall'altra); in tale ottica, tale importo non dovrebbe essere assoggettato a ritenuta;
· correlativamente, le somme assoggettate alla ritenuta del 20% e dedotte in capo all'erogante (professionista superstite) costituiscono per gli eredi percipienti redditi di lavoro autonomo assoggettati a tassazione separata;
· sia in capo all'erogante che ai percipienti rilevano gli importi al lordo delle compensazioni effettuate in sede di pagamento.
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Grazie per le citazioni ma ancora tutto più incasinato ora! Eh eh... Per non saper nè leggere nè scrivere, data la cifra bassa (222,00 per ciascun erede) la dichiaro nel quadro dei redditi occasionali di lavoro autonomo (avendo mantenuto lo status di reddito di lavoro autonomo) anche se per i riferimenti che mi citate qualcuno sostiene che non essendo stato fruito in un periodo d'imposta (chiuso alla data della morte del de cuius) e quindi non potendo operare l'erede le deduzioni di costi che invece il de cuius poteva fare, non si può parlare di reddito di lavoro autonomo.
Il problema è sempre quello: allora che cos'è? Ma soprattutto, lo dichiaro o no? E meno male che sono 222,00 euro....
Grazie a tutti, buon weekend!