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    Novità IRPEF Fin. 2008 I parte

    1 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008
    La L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) apporta numerose modifiche alla disciplina dell?IRPEF.
    Nell?ambito della presente circolare sono analizzate le novità in materia di:
    ? esenzione dall?IRPEF per i titolari di soli redditi fondiari fino a 500,00 euro;
    ? irrilevanza del reddito dell?abitazione principale e delle relative pertinenze, ai fini della determinazione dell?importo spettante delle detrazioni d?imposta per familiari a carico e per tipologie reddituali, di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
    ? previsione di un?ulteriore detrazione d?imposta per i contribuenti con almeno quattro figli a carico;
    ? modifica delle detrazioni d?imposta spettanti ai soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato;
    ? modifica della disciplina relativa alla richiesta al sostituto d?imposta, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, del riconoscimento in sede di ritenuta delle detrazioni per carichi familiari e tipologie reddituali;
    ? proroga, per l?anno 2007, della detrazione d?imposta per le spese degli asili nido;
    ? proroga, per il triennio 2008 - 2010, delle detrazioni d?imposta del 20% per la sostituzione di
    frigoriferi e congelatori e per l?acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità;
    ? nuova detrazione del 19% per le spese, sostenute nel 2008, per l?acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
    ? nuova detrazione del 19% per le spese, sostenute nel 2008, per l?attività di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
    ? riforma della disciplina di deducibilità dal reddito complessivo, oppure di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato, dei contributi di assistenza sanitaria integrativa;
    ? proroga, per il triennio 2008 - 2010, della parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei ?frontalieri?;
    ? ulteriore estensione dei casi in cui l?Agenzia delle Entrate non procede alla riscossione o al rimborso dell?imposta determinata in sede di riliquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata;
    ? previsione di una riduzione del prelievo fiscale sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione decorre dall?1.4.2008, da definire con successivo decreto ministeriale;
    ? definizione del regime fiscale applicabile al TFR maturato fino al 31.12.2006 e conferito a forme di previdenza complementare dall?1.1.2007;
    ? proroga per l?anno 2008 della destinazione del 5 per mille dell?IRPEF a finalità sociali e di ricerca scientifica e sanitaria.
    Novità in materia di immobili
    In particolare, nell?ambito della circolare relativa agli immobili saranno analizzate le novità in materia di:
    ? proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio;
    ? proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
    ? aumento del limite di detraibilità IRPEF degli interessi passivi sui mutui contratti per l?acquisto dell?abitazione principale;
    ? aumento delle detrazioni d?imposta per gli inquilini;
    ? estensione della detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede.
    1.2 PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI
    In relazione agli argomenti trattati nella presente circolare, alcuni chiarimenti sono stati forniti mediante:
    ? la circ. INPS 28.12.2007 n. 142, con riferimento alla nuova disciplina della richiesta al sostituto d?imposta per l?applicazione in sede di ritenuta delle detrazioni IRPEF per familiari a carico e per tipologie reddituali;
    ? la circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1, in materia di detrazioni IRPEF per familiari a carico e tipologie reddituali, nonché di tassazione del TFR maturato fino al 31.12.2006 e conferito a forme di previdenza complementare dall?1.1.2007.
    2 ESENZIONE DALL?IRPEF PER I TITOLARI DI SOLI REDDITI FONDIARI FINO A 500,00 EURO
    I contribuenti che possiedono solo redditi fondiari fino a 500,00 euro non devono IRPEF e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
    L?art. 1 co. 13 della L. 24.12.2007 n. 244 introduce il nuovo co. 2-*bis *all?art. 11 del TUIR, stabilendo che l?IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un importo non superiore a 500,00 euro.
    Conseguentemente, non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale.
    2.1 DECORRENZA
    Il successivo co. 14 dell?art. 1 della L. 244/2007 stabilisce che la suddetta disposizione si applica a decorrere dal periodo d?imposta in corso al 31.12.2007, quindi dall?anno 2007.
    2.2 EFFETTI AI FINI DICHIARATIVI
    Ai sensi dell?art. 1 co. 4 lett. c) del DPR 600/73, i contribuenti che non devono IRPEF in quanto rientranti nel nuovo co. 2-*bis *all?art. 11 del TUIR (sempreché non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili), sono conseguentemente esonerati anche dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    La disciplina in esame, pertanto, intende porre parzialmente rimedio alle conseguenze derivanti dall?abolizione della c.d. ?no tax area?, operata dall?art. 1 co. 6 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal periodo d?imposta 2007.
    Si ricorda, infatti, che la circ. Agenzia delle Entrate 15.3.2004 n. 10 (§ 5) e le istruzioni al modello UNICO PF avevano chiarito che erano esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche che possedevano redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3.000,00 euro, al netto del reddito derivante dall?abitazione principale e relative pertinenze.
    In tal caso, quindi, non vi era base imponibile e non erano dovute imposte.
    Per effetto del nuovo co. 2-*bis *all?art. 11 del TUIR, pertanto, si evita che i contribuenti possessori solo di redditi fondiari, fino a 500,00 euro, siano assoggettati all?IRPEF e ai relativi obblighi dichiarativi, a 1 Di cui all?art. 25 del TUIR.
    3 MODIFICHE ALLE DETRAZIONI D?IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO E PER TIPOLOGIE REDDITUALI
    La legge Finanziaria 2008 apporta alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina delle detrazioni d?imposta per familiari a carico e per tipologie reddituali, con effetto retroattivo dal 2007.
    A decorrere dal periodo d?imposta 2007, l?art. 1 co. 6 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha reintrodotto le detrazioni d?imposta per:
    ? carichi di famiglia, disciplinate dal nuovo art. 12 del TUIR;
    ? tipologie reddituali, disciplinate dal nuovo art. 13 del TUIR7.
    La L. 24.12.2007 n. 244 apporta alcune modifiche ed integrazioni a tale disciplina, con effetto retroattivo dal 2007.
    3.1 IRRILEVANZA DEL REDDITO DELL?ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE
    L?art. 1 co. 15 della L. 24.12.2007 n. 244 ha integrato gli artt. 12 e 13 del TUIR, stabilendo che, per la fruizione delle relative detrazioni d?imposta, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito derivante dall?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all?art. 10 co. 3-*bis *del TUIR.
    Si ricorda, infatti, che:
    ? l?importo spettante delle detrazioni d?imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è collegato all?entità del reddito complessivo del contribuente, riducendosi all?aumentare dello stesso e annullandosi oltre determinate soglie;
    ? le rendite catastali dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze:
    ? da una parte, vanno dichiarate quali redditi di fabbricati e concorrono alla formazione del reddito complessivo;
    ? dall?altra, ai sensi dell?art. 10 co. 3-*bis *del TUIR, costituiscono un onere deducibile di pari importo, al fine di escludere tali redditi dalla base imponibile IRPEF.
    Pertanto, per la determinazione delle detrazioni d?imposta spettanti, in assenza di specifiche disposizioni, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.4.9) aveva confermato che il reddito complessivo era costituito:
    ? dalla sommatoria dei redditi del contribuente, compreso il reddito imputabile all?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze;
    ? al lordo degli oneri deducibili, compreso quello relativo alla suddetta unità immobiliare e relative pertinenze.
    L?abitazione principale e le sue pertinenze, pertanto, rilevavano in negativo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia e tipologie reddituali, in quanto le detrazioni spettanti diminuivano al crescere delle relative rendite catastali.
    Inoltre, si creavano rilevanti complicazioni a livello operativo, in quanto:
    ? se il sostituto d?imposta operava le ritenute senza considerare la rendita dell?abitazione principale e delle relative pertinenze del sostituito, riconosceva delle detrazioni d?imposta superiori a quelle spettanti (in quanto parametrate ad un reddito complessivo inferiore);
    ? il contribuente sarebbe quindi stato costretto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni usufruite e non spettanti, oppure a comunicare al sostituto d?imposta l?ammontare degli altri redditi che concorrono alla formazione del proprio reddito complessivo, compreso quello dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze9.
    3.1.1 Decorrenza
    Al fine di eliminare alla radice tali inconvenienti, l?art. 1 co. 16 della L. 244/2007 ha stabilito che l?irrilevanza del reddito dell?abitazione principale e delle relative pertinenze ha effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007, quindi fin dall?inizio dell?applicazione delle nuove detrazioni d?imposta.
    3.1.2 Limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico
    Il reddito dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze continua invece a rilevare ai fini della determinazione del limite di reddito di 2.840,51 euro per essere considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell?art. 12 co. 2 del TUIR.


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    3.2 ULTERIORE DETRAZIONE D?IMPOSTA PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO
    L?art. 1 co. 15 lett. a) della L. 24.12.2007 n. 244 apporta alcune modifiche all?art. 12 del TUIR, in relazione alle detrazioni d?imposta spettanti per i figli a carico.
    Mediante l?inserimento del nuovo co. 1-bis, infatti, è stabilito che, alla presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un?ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.
    Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1), l?ulteriore detrazione in esame:
    ? si aggiunge a quelle ?ordinarie? già previste dall?art. 12 del TUIR;
    ? non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come ?bonus? complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta alla presenza di un numero di figli superiore a quattro;
    ? non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle ?ordinarie? detrazioni di cui all?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, in quanto, ad esempio:
    ? ha un reddito complessivo troppo elevato;
    ? oppure si è optato per attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare fenomeni di ?incapienza?.
    3.2.1 Non parametrazione della detrazione
    La circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1) ha chiarito che l?ulteriore detrazione per figli a carico:
    ? trova applicazione nell?intera misura, anche se la condizione dell?esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell?anno;
    ? conseguentemente, non deve essere effettuato il ragguaglio al periodo dell?anno in cui si verifica l?evento che dà diritto alla detrazione stessa (es. nascita del quarto figlio a carico).
    3.2.2 Irrilevanza del reddito complessivo del contribuente
    A differenza delle detrazioni per figli a carico che erano già previste dall?art. 12 del TUIR, l?ulteriore detrazione in esame non è influenzata dall?ammontare del reddito complessivo del contribuente.
    3.2.3 Ripartizione della detrazione
    Il nuovo co. 1-*bis *dell?art. 12 del TUIR stabilisce che l?ulteriore detrazione per almeno quattro figli a carico:
    ? è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
    ? in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice;
    ? nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell?altro, compete a quest?ultimo per l?intero importo.
    Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1), i suddetti criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR con riferimento alle ?ordinarie? detrazioni per figli a carico.
    3.2.4 Incapienza dell?IRPEF lorda
    Al fine di evitare fenomeni di ?incapienza? che non consentano di usufruire in tutto o in parte del nuovo beneficio fiscale per le famiglie numerose, è stabilito che qualora l?IRPEF lorda non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
    A tali fini, è stabilito che occorre considerare l?IRPEF lorda diminuita delle detrazioni d?imposta spettanti:
    ? per i familiari a carico, previste dall?art. 12 co. 1 del TUIR;
    ? per tipologie reddituali, di cui all?art. 13 del TUIR;
    ? per gli oneri detraibili, di cui all?art. 15 del TUIR;
    ? per canoni di locazione, di cui all?art. 16 del TUIR;
    ? in base ad altre disposizioni normative (es. detrazione del 36% per lavori di recupero edilizio).
    Pertanto, il credito in esame è pari all?importo dell?ulteriore detrazione spettante ai contribuenti con almeno quattro figli a carico che non trova più capienza nell?IRPEF lorda, dopo aver già scomputato le suddette detrazioni.
    Ad esempio, in caso di genitori non separati, qualora la madre abbia un ammontare di IRPEF lorda residua pari a 200,00 euro, avrà diritto ad un credito di 400,00 euro (50% di 1.200,00 euro ? 200,00 euro).
    Disposizioni attuative
    Con un successivo decreto del Ministro dell?economia e delle finanze saranno definite le modalità di erogazione ai contribuenti ?incapienti? del predetto credito.
    3.2.5 Decorrenza
    L?art. 1 co. 16 della L. 244/2007 stabilisce che l?ulteriore detrazione in esame ha effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    3.3 MODIFICA DELLE DETRAZIONI D?IMPOSTA SPETTANTI AI SOGGETTI CHE PERCEPISCONO
    ASSEGNI DAL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO
    L?art. 13 co. 5 del TUIR disciplina le detrazioni d?imposta spettanti ai contribuenti titolari di alcune tipologie reddituali, tra le quali gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell?art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR.
    Al riguardo, l?art. 1 co. 11 della L. 24.12.2007 n. 244 modifica le detrazioni spettanti per i redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell?autorità giudiziaria, che costituiscono, per il soggetto erogante, oneri deducibili ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR.
    Viene, infatti, stabilito che, in relazione a tali assegni, il soggetto percipiente:
    ? non ha più diritto alle detrazioni d?imposta come disciplinate dal citato co. 5 dell?art. 13 del TUIR18;
    ? ha invece diritto ad una detrazione dall?imposta lorda in misura pari a quella prevista per i soggetti pensionati con meno di 75 anni di età, di cui al co. 3 dell?art. 13 del TUIR:
    − non rapportata ad alcun periodo nell?anno; pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle
    Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 2), la detrazione compete in misura piena anche nell?eventualità che gli assegni in discorso sono percepiti solo in un periodo dell?anno;
    − non cumulabile con le altre detrazioni previste dallo stesso art. 13 del TUIR.
    3.3.1 Ammontare della detrazione spettante
    Si ricorda che, in relazione agli assegni in esame, ai sensi dell?art. 13 co. 5 del TUIR spettava una detrazione dall?IRPEF lorda pari a:
    ? 1.104,00 euro, se il reddito complessivo non era superiore a 4.800,00 euro;
    ? 1.104,00 euro, se il reddito complessivo era superiore a 4.800,00 euro ma non a 55.000,00 euro;
    ? la detrazione spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l?importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l?importo di 50.200,00 euro.
    Per effetto della nuova disciplina, invece, ai sensi dell?art. 13 co. 3 del TUIR, agli assegni in esame spetta una detrazione dall?IRPEF lorda pari a:
    ? 1.725,00 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500,00 euro;
    ? 1.255,00 euro, aumentata del prodotto tra 470,00 euro e l?importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500,00 euro, se l?ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
    ? 1.255,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 55.000,00 euro;
    la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l?importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l?importo di 40.000,00 euro.
    In sostanza, il soggetto che riceve gli assegni in esame ha diritto ad una detrazione d?imposta maggiore rispetto a quanto precedentemente previsto, ancorché con importi differenziati a seconda dell?ammontare del proprio reddito complessivo.
    3.3.2 Decorrenza
    L?art. 1 co. 12 della L. 244/2007 stabilisce che il nuovo regime delle detrazioni per gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato ha effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    3.4 RECUPERO DELLE MAGGIORI DETRAZIONI RELATIVE AL 2007
    Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le novità relative all?irrilevanza dell?abitazione principale, all?ulteriore detrazione per i contribuenti con almeno quattro figli a carico e all?aumento della detrazione spettante per gli assegni ricevuti dal coniuge separato o divorziato, hanno effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    Poiché si tratta di disposizioni più favorevoli per il contribuente, si pone quindi il problema di recuperare le maggiori detrazioni spettanti per il 2007, rispetto a quanto previsto anteriormente alla legge Finanziaria 2008.
    3.4.1 Conguaglio di fine anno 2007
    La circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1 e 2) ha pertanto chiarito che il sostituto d?imposta è tenuto:
    ? sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico del contribuente:
    − a riconoscere l?ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007;
    − ad indicare nelle ?Annotazioni? del modello CUD 2008, da rilasciare con riferimento ai redditi del 2007, l?ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell?imposta dovuta dal contribuente;
    ? qualora abbia calcolato le detrazioni per redditi di lavoro dipendente o assimilati e per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell?abitazione principale e relative pertinenze, come comunicatogli dal contribuente, ad effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.
    Analogamente, il sostituto d?imposta deve altresì riconoscere le maggiori detrazioni per gli assegni ricevuti dal coniuge separato o divorziato, nel caso in cui si trovi a ?gestire? anche tali redditi.
    Conguaglio già effettuato
    Qualora il sostituto d?imposta avesse già operato il conguaglio di fine anno 2007, lo stesso può essere ripetuto, al fine di applicare le nuove disposizioni, entro il 28.2.200825.
    La ripetizione del conguaglio è possibile, anche se si tratta di conguaglio ?complessivo?, cioè che tenga conto dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti dal lavoratore nell?ambito di precedenti rapporti di lavoro, ai sensi dell?art. 23 co. 4 del DPR 600/73.

    3.4.2 Presentazione della dichiarazione dei redditi per l?anno 2007
    Nei casi in cui, invece, le nuove disposizioni non saranno considerate in sede di conguaglio di fine anno 2007 (es. lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2007 e non ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro), per recuperare le maggiori detrazioni spettanti si dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa all?anno 2007 (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).


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    ***4 DICHIARAZIONE AL SOSTITUTO D?IMPOSTA SUL DIRITTO ALLE DETRAZIONI PER ***REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E PER FAMILIARI A CARICO
    Dal 2008, il contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati deve dichiarare ogni anno al proprio sostituto d?imposta la spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, anche in assenza di variazioni rispetto all?anno precedente.
    Ai sensi dell?art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, le detrazioni d?imposta per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente (*ex *artt. 12 e 13 del TUIR) sono riconosciute dal sostituto d?imposta se il contribuente:
    ? dichiara al sostituto d?imposta di avervi diritto:
    ? si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto d?imposta le eventuali successive variazioni.
    Tale disciplina si applica anche in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, stante il rinvio operato dal successivo art. 24 del DPR 600/73.
    4.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
    Le detrazioni d?imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR sono riconosciute dal sostituto d?imposta, in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, se il percipiente dichiara di avervi diritto, indicando:
    ? le condizioni di spettanza (es. familiari considerati fiscalmente a carico, mancanza fisica del coniuge, figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap, ecc.);
    ? il relativo periodo di applicazione;
    ? le modalità di riparto della detrazione tra gli aventi diritto, quando spetti a più soggetti (specie quella per i figli).
    Indicazione del codice fiscale dei familiari a carico
    L?art. 1 co. 221 della L. 24.12.2007 n. 244, modificando il suddetto art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, ha previsto l?obbligo di indicare, nella dichiarazione da presentare al sostituto d?imposta, anche il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni, vale a dire dei familiari a carico.
    Tale obbligo persegue evidenti finalità di controllo sull?effettiva spettanza delle detrazioni usufruite.
    4.2 VALIDITÀ ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE
    L?art. 1 co. 221 della L. 244/2007 ha anche introdotto l?obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d?imposta la spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.
    In precedenza, invece, il terzo periodo dell?art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, ora abrogato, prevedeva che la dichiarazione del contribuente al sostituto d?imposta sulla spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, in assenza di variazioni, avesse effetto anche per i periodi d?imposta successivi.
    Pertanto, al fine di usufruire delle suddette detrazioni per il 2008, il contribuente deve presentare la suddetta dichiarazione al sostituto d?imposta, anche in assenza di variazioni rispetto al 2007.
    Per quanto riguarda i pensionati INPS, la circ. 28.12.2007 n. 142 ha chiarito che è stato predisposto un nuovo modulo di richiesta delle detrazioni d?imposta27, che sarà inviato a tutti i soggetti che usufruiscono di detrazioni per familiari a carico, unitamente al modello CUD 2008.
    5 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER GLI ASILI NIDO
    La legge Finanziaria 2008 proroga la detrazione IRPEF del 19% delle spese per gli asili nido, in relazione a quelle sostenute nel periodo d?imposta 2007.
    L?art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha previsto la detrazione dall?IRPEF lorda, nella misura del 19%, ai sensi dell?art. 15 del TUIR, per le spese documentate:
    ? sostenute dai genitori;
    ? per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.
    5.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    L?applicazione della detrazione IRPEF in esame era prevista per il solo periodo d?imposta 2005.
    L?art. 1 co. 201 della L. 244/2007 proroga però la sua applicazione anche al periodo d?imposta 200728.
    26 Si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 2.2).
    Pertanto, la stessa può essere usufruita anche in sede di dichiarazione dei redditi per tale anno, vale a dire nel modello 730/2008 ovvero nel modello UNICO 2008 Persone fisiche.
    5.2 NOZIONE DI ?ASILI NIDO?
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che, ai fini della detrazione in esame:
    ? costituiscono ?asili nido? le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
    ? rilevano sia gli asili nido pubblici che quelli privati.
    5.3 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    La detrazione d?imposta spetta in relazione ad un importo massimo delle spese:
    ? pari a 632,00 euro;
    ? per ogni figlio ospitato negli asili nido.
    Pertanto, ad esempio, una famiglia con due figli che frequentano l?asilo nido ha diritto ad una detrazione IRPEF massima di 240,16 euro (19% di 1.264,00 euro).
    Principio di cassa
    Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1), la detrazione compete, in aderenza al principio di cassa, in relazione alle spese sostenute nel periodo d?imposta 2007, a prescindere dall?anno scolastico cui si riferiscono.
    5.4 DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che la documentazione dell?avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
    5.5 RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA I GENITORI
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha inoltre chiarito che:
    ? la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell?onere da ciascuno sostenuto;
    ? qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque
    possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
    Irrilevanza dei criteri di ripartizione della detrazione d?imposta per i figli a carico
    Si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.1) ha precisato che i criteri di
    ripartizione tra i genitori delle detrazioni d?imposta per i figli a carico, stabiliti dall?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, si applicano esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.
    6 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 20% DELLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI
    FRIGORIFERI E CONGELATORI
    La legge Finanziaria 2008 proroga al 31.12.2010 la detrazione IRPEF/IRES del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori.
    L?art. 1 co. 353 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione dall?imposta lorda in relazione alle spese documentate sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
    La detrazione d?imposta:
    ? spetta sia ai fini IRPEF che IRES;
    ? è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
    6.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    L?applicazione della detrazione IRPEF in esame era prevista per il solo periodo d?imposta 2007 (spese sostenute entro il 31.12.2007).
    Con l?art. 1 co. 20 della L. 24.12.2007 n. 244, la stessa è invece prorogata in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010.
    6.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    La detrazione d?imposta spetta fino ad un valore massimo della stessa di 200,00 euro per ciascun apparecchio.
    La spesa massima detraibile è quindi pari a 1.000,00 euro per apparecchio.
    Spese connesse
    La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2007 n. 24 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell?importo detraibile, possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell?apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
    6.3 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
    Ai fini della documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione in esame, le circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.2) e 27.4.2007 n. 24 hanno chiarito che è necessario che:
    ? l?acquisto sia documentato tramite una fattura, ovvero uno scontrino fiscale recante i dati identificativi dell?acquirente (c.d. ?scontrino parlante?);
    ? la fattura o lo scontrino ?parlante? rechi anche:
    − la data di acquisto;
    − la classe energetica non inferiore ad A+ dell?elettrodomestico acquistato;
    ? vi sia un?ulteriore documentazione dalla quale si possa evincere l?avvenuta sostituzione dell?elettrodomestico. In relazione a quest?ultimo punto, è stato stabilito che il contribuente è tenuto a redigere un?apposita autodichiarazione:
    ? dalla quale risultino:
    − la tipologia dell?apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.);
    − le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso; in particolare, la certificazione deve recare l?indicazione dell?impresa o dell?ente cui è stato conferito l?apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;
    ? da conservare ed esibire agli uffici dell?Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste.


  • User Attivo

    7 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 20% DELLE SPESE PER L?ACQUISTO DI
    MOTORI ELETTRICI E DI VARIATORI DI VELOCITÀ
    La legge Finanziaria 2008 proroga al 31.12.2010 la detrazione IRPEF/IRES del 20% delle spese sostenute per l?acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità.
    L?art. 1 co. 358 - 359 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione
    d?imposta, sia ai fini IRPEF che IRES, in misura pari al 20% delle spese documentate sostenute, rispettivamente:
    ? per l?acquisto e l?installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW;
    ? per l?acquisto e l?installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.
    Si ricorda che le disposizioni attuative delle detrazioni in esame sono state emanate con il DM 19.2.2007.
    7.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    Le detrazioni in esame erano previste per il solo periodo d?imposta 2007.
    Con l?art. 1 co. 20 della L. 24.12.2007 n. 244, le stesse sono invece prorogate in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010.
    Peraltro, sulla base di quanto stabilito dall?art. 1 co. 3 del citato DM 19.2.2007 in relazione alla
    disposizione della L. 296/2006, deve ritenersi che le detrazioni in esame competano relativamente alle spese sostenute nei periodi d?imposta in corso, rispettivamente, alla data del 31.12.2008, del 31.12.2009 e del 31.12.2010.
    7.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI E DELLE DETRAZIONI D?IMPOSTA
    Le detrazioni d?imposta spettano:
    ? sulla misura massima di spese, per acquisto e installazione, stabilita dal citato DM 19.2.2007 in relazione alla potenza dei motori e dei variatori di velocità;
    ? in ogni caso, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500,00 euro per motore o variatore di velocità (in pratica, la spesa massima detraibile è pari a 7.500,00 euro per ogni motore o variatore).
    7.3 ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI
    Il riconoscimento delle detrazioni in esame è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti, previsti dal suddetto DM 19.2.2007.
    In particolare, il contribuente è tenuto a:
    ? acquisire la copia della certificazione del produttore del motore;
    ? trasmettere all?ENEA un?apposita scheda di raccolta dati sugli interventi effettuati;
    ? conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture comprovanti le spese
    effettivamente sostenute.
    7.4 CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
    Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall?art. 8 del citato DM 19.2.2007, le detrazioni in esame:
    ? non sono cumulabili con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per le medesime spese;
    ? sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali 24.7.2004 e con specifici incentivi disposti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
    8 NUOVA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L?ABBONAMENTO AI SERVIZI DI
    TRASPORTO PUBBLICO
    *La legge Finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute nel 2008 per l?abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. *
    L?art. 1 co. 309 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute per l?acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
    8.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    La detrazione in esame è prevista in relazione alle sole spese sostenute nel 2008.
    8,2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    L?importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 250,00 euro.
    La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro.
    Inoltre, è espressamente previsto che la suddetta detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (es. dal reddito di lavoro autonomo).
    8.3 SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI A CARICO
    La detrazione in esame spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell?interesse delle persone indicate nell?art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.), fiscalmente a carico.
    9 NUOVA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L?AUTOAGGIORNAMENTO E LA
    FORMAZIONE SOSTENUTE DAI DOCENTI
    La legge Finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute nel 2008 per l?attività di autoaggiornamento e di formazione dei docenti.
    L?art. 1 co. 207 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una nuova detrazione IRPEF del 19%:
    ? a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale;
    ? in relazione alle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per l?autoaggiornamento e per la formazione.
    9.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    La detrazione in esame è prevista in relazione alle sole spese sostenute nel 2008.
    9.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    L?importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 500,00 euro.
    La detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro.
    10 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
    I contributi versati a fondi di assistenza sanitaria integrativi possono essere dedotti solo se sono erogate prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute.
    L?art. 1 co. 197 - 199 della L. 24.12.2007 n. 244 riforma la disciplina dei contributi sanitari integrativi, ai fini della loro:
    ? deducibilità dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR;
    ? non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato, ai sensi degli artt. 51 co. 2 lett. a) e 52 del TUIR.
    10.1 DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
    L?art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007 sostituisce la lett. e-ter) dell?art. 10 co. 1 del TUIR.
    Per effetto della nuova disposizione, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale:
    ? istituiti o adeguati ai sensi dell?art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 (c.d. ?fondi doc?);
    ? che erogano prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute.
    Ai sensi dell?art. 9 co. 4 - 5 del suddetto DLgs. 502/92, l?ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:
    ? prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; fra tali prestazioni sono comprese:
    ? le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
    ? le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
    ? l?assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l?esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell?età evolutiva e dell?assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità;
    ? prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell?assistito, inclusi gli oneri per l?accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri per richiesta dell?assistito;
    ? prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell?assistito.
    Pertanto, appare probabile che gli ambiti di intervento che saranno stabiliti dal previsto decreto del Ministro della salute riguarderanno prestazioni in tutto, o in larga parte, non a carico del Servizio sanitario nazionale.
    10.1.1 Limite di deducibilità
    I suddetti contributi sanitari integrativi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di 3.615,20 euro.
    Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR.
    Precedente disciplina
    Sulla base della precedente disciplina, la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi del citato art. 9 del DLgs. 502/92, era stabilita per un importo fino a 2.065,83 euro.
    10.1.2 Contributi versati per i familiari a carico
    La deducibilità spetta anche per i contributi sanitari integrativi versati nell?interesse delle persone fiscalmente a carico, ai sensi dell?art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.).
    Tuttavia, è previsto che la deduzione spetti, innanzitutto, alla persona a carico.
    Solo se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l?intera deduzione delle somme versate, l?eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto di cui è a carico, fermo restando l?importo complessivamente stabilito.
    10.2 NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
    L?art. 1 co. 197 lett. b) della L. 244/2007 ha sostituito la lett. a) dell?art. 51 co. 2 del TUIR.
    Per effetto della nuova disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:
    ? ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. ?fondi non-doc?);
    ? che operino negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con il decreto del Ministro della salute di ? in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
    10.2.1 Limite di deducibilità
    I suddetti contributi sanitari integrativi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.
    Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR.
    Solo l?eventuale eccedenza rispetto a tale limite concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente.
    10.2.2 Disciplina transitoria
    L?art. 1 co. 198 della L. 244/2007 stabilisce che, sino alla data di entrata in vigore del previsto decreto del Ministro della salute, è prorogata l?efficacia del co. 399 dell?art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
    In base a quest?ultima disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, i contributi di assistenza sanitaria:
    ? versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. ?fondi non-doc?);
    ? in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
    ? per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.
    10.2.3 Redditi assimilati al lavoro dipendente
    La nuova disciplina fiscale dei contributi sanitari integrativi si applica anche in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per effetto del richiamo operato dall?art. 52 del TUIR al precedente art. 51.
    10.3 COMUNICAZIONE ALL?ANAGRAFE TRIBUTARIA DELLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE
    L?art. 1 co. 199 della L. 244/2007 apporta alcune integrazioni all?art. 78 co. 25-*bis *della L. 30.12.91 n. 413, in materia di controlli sulle spese sanitarie detratte ai fini IRPEF ai sensi dell?art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.
    Viene, infatti, stabilito che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nonché i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, devono comunicare in via telematica all?Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati ai sensi:
    ? dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR;
    ? dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR.


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    11 PROROGA PER IL TRIENNIO 2008-2010 DELLA TASSAZIONE PARZIALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEI ?FRONTALIERI?
    *Le agevolazioni per i lavoratori dipendenti ?frontalieri? sono state prorogate per gli anni 2008, *2009 e 2010.
    L?art. 1 co. 204 della L. 24.12.2007 n. 244 ha prorogato la parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori ?frontalieri?, già disciplinata dall?art. 2 co. 11 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) e successive modifiche.
    A differenza degli scorsi anni, infatti, la L. 244/2007:
    ? non è intervenuta modificando il citato art. 2 co. 11 della L. 289/2002, ma ne ha riproposto la relativa disciplina, senza modifiche sostanziali;
    ? ha stabilito una proroga triennale, per gli anni 2008-2010, invece che annuale.
    Si ricorda che la disciplina in esame si applica ai lavoratori dipendenti:
    ? fiscalmente residenti in Italia;
    ? che prestano la propria attività all?estero, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
    ? che ?quotidianamente? si recano all?estero per svolgere la prestazione di lavoro (c.d. ?frontalieri?) Al ricorrere di tali condizioni, i redditi di lavoro dipendente prodotti all?estero concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l?importo eccedente 8.000,00 euro.
    La disciplina in esame, pertanto, non si applica ai dipendenti che:
    ? previa collocazione nel c.d. ?ruolo estero?, soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di 12 mesi;
    ? oppure che, pur collocati nel suddetto ruolo, soggiornano all?estero per meno di tale periodo.
    11.1 APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI 8.000,00 EURO
    Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2 (§ 9), si ricorda che:
    ? l?importo di 8.000,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall?attività lavorativa ?frontaliera? e non a ciascun rapporto di lavoro;
    ? se la tassazione è operata direttamente dal sostituto d?imposta residente, la suddetta franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d?imposta.
    Per il resto, l?applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dei ?frontalieri? segue le regole ordinarie dell?art. 23 del DPR 600/73 (es. applicazione delle detrazioni d?imposta per i redditi di lavoro dipendente e i carichi di famiglia).
    11.2 APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF
    Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori ?frontalieri? sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.
    Si ricorda che le precedenti proroghe della disciplina in esame erano state disposte:
    ? per l?anno 2004, dall?art. 2 co. 12 lett. a) della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004);
    ? per l?anno 2005, dall?art. 1 co. 504 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005);
    ? per l?anno 2006, dall?art. 1 co. 122 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006);
    ? per l?anno 2007, dall?art. 1 co. 398 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
    11.3 APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
    Ai fini della tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei ?frontalieri?, bisogna però tenere conto anche delle disposizioni contenute negli eventuali accordi bilaterali o convenzioni contro le doppie imposizioni stipulati tra l?Italia e i Paesi confinanti e limitrofi, ad esempio quelli con la Francia, la Svizzera e l?Austria, di seguito segnalati.
    11.3.1 Convenzione tra l?Italia e la Francia
    L?art. 15 della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, stipulata il 5.10.8944, prevede l?imposizione solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente (cioè in Italia). Tuttavia, ai sensi dell?art. 15 del protocollo aggiuntivo alla suddetta convenzione, l?esenzione da tassazione in uno dei due Stati ?viene accordata se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell?altro Stato?. Pertanto, il regime di imponibilità parziale previsto in Italia comporta l?esclusione da imposizione in Francia solo della parte di reddito tassata in Italia (cioè la parte di reddito eccedente il limite di 8.000,00 euro).
    11.3.2 Accordo tra l?Italia e la Svizzera
    L?accordo bilaterale del 3.10.74 tra l?Italia e la Svizzera45 prevede l?imposizione esclusiva da parte dello Stato nel quale il reddito è prodotto (cioè in Svizzera).
    Tale accordo è espressamente richiamato dall?art. 15 della convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni stipulata il 9.3.76 e considerato parte integrante della stessa.
    11.3.3 Convenzione tra l?Italia e l?Austria
    L?art. 15 della convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, stipulata il 29.6.81, prevede l?imposizione solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente (cioè in Italia).
    Tuttavia, a differenza della Francia, il protocollo aggiuntivo alla suddetta convenzione48 non prevede vincoli alla non imponibilità dei redditi prodotti in Austria. Pertanto, si applica solo la tassazione parziale prevista in Italia.
    11.4 ESENZIONE PER I REDDITI DEI ?FRONTALIERI? EROGATI DA ENTI DELLA CITTÀ DEL VATICANO
    In relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti da lavoratori ?frontalieri? nello Stato Città del Vaticano, si ricorda che resta ferma la loro esenzione da IRPEF, ai sensi dell?art. 3 del DPR 601/73, qualora erogati:
    ? dalla Santa Sede;
    ? dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica;
    ? dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede


  • User Attivo

    12 NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
    Di seguito si analizzano le novità in materia di redditi soggetti a tassazione separata contenute nella L. 24.12.2007 n. 244.
    12.1 RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
    L?art. 37 co. 43 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, in seguito alla riliquidazione dell?imposta, da parte dell?Agenzia delle Entrate, su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, non si procede all?iscrizione a ruolo delle imposte ancora dovute, ovvero all?effettuazione dei rimborsi, se gli importi (rispettivamente a debito o a credito) derivanti dalla riliquidazione sono inferiori a 100,00 euro.
    Tale disposizione è ulteriormente modificata dall?art. 1 co. 272 della L. 24.12.2007 n. 244, dopo che è sostituita dall?art. 39 co. 8-*ter *del DL 1.10.2007 n. 159, convertito nella L. 29.11.2007 n. 222.
    L?intervento della L. 244/2007 ha comportato un?ulteriore estensione dell?ambito applicativo della disciplina in esame, che ora riguarda anche:
    ? le indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all?art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2004;
    ? le anticipazioni delle indennità di mobilità e dei trattamenti di cassa integrazione, di cui all?art. 17 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2004.
    Si ricorda che la disciplina in esame era già prevista in relazione:
    ? ai trattamenti di fine rapporto (TFR) e alle indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all?art. 19 del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2003;
    ? alle prestazioni erogate sotto forma di capitale dalle forme pensionistiche complementari (c.d. ?fondi pensione?), di cui all?art. 20 del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2003;
    ? agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, di cui all?art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR, corrisposti a decorrere dall?1.1.2004.
    Esclusione della comunicazione al contribuente dell?esito della riliquidazione
    Se l?importo a debito o a credito del contribuente è inferiore al suddetto limite di 100,00 euro, non si procede alla comunicazione dell?esito della riliquidazione al contribuente stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell?art. 1 co. 412 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).
    12.2 RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    L?art. 2 co. 514 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all?art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR:
    ? il cui diritto alla percezione sorge a partire dall?1.4.2008;
    ? secondo i criteri che saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, da emanare entro il 31.3.2008.
    A tali fini, è stabilito che:
    ? la tassazione operata dai sostituti d?imposta anteriormente all?emanazione del suddetto decreto si considera effettuata a titolo di acconto;
    ? resta ferma l?applicazione della clausola di salvaguardia di cui all?art. 1 co. 9 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), secondo la quale continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006, cioè anteriormente alla riforma dell?IRPEF operata dalla stessa L. 296/2006.
    L?art. 2 co. 516 della L. 244/2007, invece, stabilisce che, con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, sarà istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione dei redditi di cui al citato art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR, con il compito di proporre l?adozione di modifiche normative volte:
    ? alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente;
    ? a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare;
    ? all?attenuazione del prelievo fiscale.
    12.3 REGIME FISCALE APPLICABILE AL TFR MATURATO FINO AL 31.12.2006 E DESTINATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DALL?1.1.2007
    L?art. 2 co. 515 della L. 24.12.2007 n. 244 ha inserito il co. 7-*bis *all?art. 23 del DLgs. 5.12.2005 n. 252.
    Si ricorda che:
    ? con il suddetto DLgs. 252/2005 è stata riformata la disciplina civilistica e fiscale della previdenza complementare, a decorrere dall?1.1.2007;
    ? l?art. 23 del DLgs. 252/2005 riguarda la disciplina transitoria.
    Con la nuova disposizione viene individuato il trattamento fiscale da applicare alle quote di TFR:
    ? maturate entro il 31.12.2006, cioè anteriormente all?entrata in vigore della suddetta riforma;
    ? conferite ad una forma pensionistica complementare (c.d. ?fondi pensione?) a decorrere dall?1.1.2007, cioè in vigenza della nuova disciplina.
    Viene, infatti, stabilito che le somme di TFR versate ad un fondo pensione concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.
    In sostanza, l?importo del TFR pregresso imputato alla posizione individuale dell?iscritto al fondo pensione deve essere assoggettato a tassazione:
    ? al momento dell?erogazione della prestazione pensionistica complementare;
    ? secondo la disciplina applicabile in relazione al periodo in cui è maturato il TFR stesso.
    Occorre, infatti, tenere presente che, ai sensi dell?art. 23 co. 5 del DLgs. 252/2005, la prestazione di previdenza complementare deve essere ?scomposta? in relazione ai montanti maturati:
    ? fino al 31.12.2000, assoggettati al regime di tassazione previsto anteriormente all?entrata in vigore del DLgs. 18.2.2000 n. 47;
    ? dall?1.1.2001 al 31.12.2006, assoggettati al regime di tassazione di cui al suddetto DLgs.
    18.2.2000 n. 47;
    ? dall?1.1.2007, assoggettati al regime di tassazione di cui allo stesso DLgs. 252/2005.
    Il conferimento a un fondo pensione del TFR maturato prima dell?1.1.2007, pertanto, non può essere utilizzato per usufruire della più favorevole tassazione prevista dal DLgs. 252/2005.
    Si ricorda, infatti, che l?art. 11 co. 6 del DLgs. 252/2005 prevede, sulle prestazioni di previdenza complementare maturate dall?1.1.2007, anche erogate sotto forma di capitale (per la parte consentita), l?applicazione di una ritenuta a titolo d?imposta con l?aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (in pratica, la tassazione minima al 9% si applica dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari).
    Sul TFR, invece, si applica la tassazione separata IRPEF con un?aliquota minima del 23% (prevista dall?art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito).
    12.3.1 Chiarimenti ufficiali
    In relazione alla disciplina in esame, la circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 4) ha chiarito che:
    ? le somme versate al fondo pensione concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente:
    − dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto,
    La nuova disciplina è stata oggetto di sistematica analisi per opera della circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2007 n. 70. da cui decorre l?accumulo del TFR conferito;
    − dal fatto che esistano già montanti maturati presso il fondo pensione corrispondenti al periodo di maturazione del TFR;
    ? ai fini della tassazione applicabile ai montanti maturati dall?1.1.2007, si considerano quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo pensione;
    ? l?attribuzione convenzionale prevista dalla norma in esame rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l?acquisizione della qualificazione di ?vecchi iscritti? per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.
    12.3.2 Disposizioni attuative
    Con un successivo provvedimento dell?Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle necessarie informazioni tra:
    ? le forme pensionistiche complementari destinatarie del TFR;
    ? i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR conferito.


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    13 PROROGA PER IL 2008 DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL?IRPEF A FINALITÀ SOCIALI E DI RICERCA SCIENTIFICA E SANITARIA
    Anche nel 2008 è possibile destinare il 5 per mille dell?IRPEF a sostegno del settore no-profit o della ricerca scientifica e sanitaria.
    L?art. 3 co. 5 - 8 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede, anche per l?anno finanziario 2008, la possibilità di devolvere il 5 per mille dell?IRPEF dovuta per il periodo d?imposta 200757 a determinate finalità.
    Tale disciplina deve essere integrata con quanto stabilito dall?art. 45 del DL 31.12.2007 n. 248 (c.d. ?DL milleproroghe?), che ha esteso la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
    13.1 FINALITÀ DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL?IRPEF
    Le persone fisiche possono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 alle seguenti finalità:
    ? sostegno delle:
    − organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all?art. 10 del DLgs. 4.12.97 n. 460;
    − associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall?art. 7 co. 1 - 4 della L. 7.12.2000 n. 383;
    − associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all?art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97;
    − associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
    ? finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell?università;
    ? finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
    Differenze rispetto allo scorso anno
    Rispetto a quanto stabilito dall?art. 1 co. 1234 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), le differenze riguardano le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all?art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97, per le quali è previsto che:
    ? non devono avere ?scopo di lucro?;
    ? devono operare nei suddetti settori ?in via esclusiva o prevalente?.
    In sostanza, l?intervento della L. 244/2007 persegue l?obiettivo di restringere la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del 5 per mille, limitandolo ai soggetti ritenuti ?meritevoli?.
    13.2 DETERMINAZIONE DELL?IRPEF DI RIFERIMENTO
    A differenza degli scorsi anni, l?art. 3 co. 5 della L. 244/2007 stabilisce che la quota del 5 per mille deve essere determinata sull?IRPEF netta, diminuita:
    ? del credito d?imposta per i redditi prodotti all?estero, di cui all?art. 165 del TUIR;
    ? degli altri crediti d?imposta spettanti.
    Lo scopo di tale previsione è quello di parametrare il 5 per mille all?IRPEF che costituisce un?effettiva entrata per lo Stato.
    13.3 OBBLIGO DI REDIGERE UN APPOSITO RENDICONTO
    L?art. 3 co. 6 della L. 244/2007 stabilisce che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche per mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite.
    Finalità di tale adempimento, non previsto dalle precedenti disposizioni in materia di 5 per mille, è quello di consentire maggiori controlli sull?utilizzo delle somme destinate dai contribuenti.
    Termine di redazione
    Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme.
    13.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
    L?art. 3 co. 7 della L. 244/2007 stabilisce che, con successivo DPCM, saranno stabilite:
    ? le modalità di richiesta;
    ? le liste dei soggetti ammessi al riparto;
    ? le modalità di riparto delle somme;
    ? le modalità e i termini per il recupero delle somme non rendicontate.
    13.5 LIMITE DI SPESA
    L?art. 3 co. 8 della L. 244/2007 stabilisce che la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 può avvenire entro il limite massimo di spesa di 380 milioni di euro.
    13.6 ESCLUSIONE DELLA DESTINAZIONE DI UNA QUOTA ALL?AGENZIA DELLE ONLUS E ALLE ?PARTI SOCIALI?
    A differenza dell?art. 1 co. 1235 della L. 296/2006, la L. 244/2007 non prevede più la destinazione di una quota del 5 per mille:
    ? all?Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    ? alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti no profit, riconosciute come ?parti sociali?.
    13.7 DEVOLUZIONE DELL?OTTO PER MILLE DELL?IRPEF
    La destinazione del 5 per mille dell?IRPEF non incide sul meccanismo di devoluzione dell?otto per mille dell?IRPEF a confessioni religiose riconosciute o allo Stato (per finalità sociali o umanitarie).
    Il contribuente può quindi esprimere entrambe le scelte.
    13.8 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
    I contribuenti effettuano la scelta per la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al periodo d?imposta 2007 utilizzando:
    ? il modello CUD 2008, se si tratta di contribuenti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta 2007 (modello 730/2008 ovvero modello UNICO 2008 Persone fisiche), ma che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e nel modello CUD 2008 risultano indicate ritenute;
    ? ovvero il modello 730/2008, se la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 è presentata con tale modalità;
    ? ovvero il modello UNICO 2008 Persone fisiche, se la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 è presentata con tale modalità;
    ? ovvero la Scheda allegata al modello UNICO 2008 Persone fisiche, se si è esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 e non si possiedono redditi di lavoro dipendente o assimilati certificati con il modello CUD 2008.
    In tutti i suddetti casi, i contribuenti possono esprimere la propria scelta apponendo la firma nel riquadro corrispondente ad una sola delle seguenti tre finalità destinatarie dei fondi derivanti dal 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007:
    ? sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle altre associazioni riconosciute che operano in determinati settori e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi;
    ? finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell?università;
    ? finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
    In relazione a ciascuna delle suddette tre finalità, i contribuenti possono indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto destinatario delle somme, sulla base degli elenchi che saranno pubblicati sul sito dell?Agenzia delle Entrate.
    Si sottolinea, peraltro, che:
    ? il contribuente è libero di non effettuare alcuna scelta; in tal caso il 5 per mille della relativa IRPEF non concorre alla formazione dell?ammontare da destinare al riparto tra i soggetti beneficiari;
    ? se il contribuente non indica il codice fiscale dello specifico soggetto beneficiario, il 5 per mille della propria imposta è attribuito ai soggetti ammessi nell?ambito della stessa finalità, in proporzione alle destinazioni dirette effettuate dagli altri contribuenti.
    13.8.1 Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 con il modello 730/2008
    I contribuenti che intendono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 e che presentano il modello 730/2008 devono:
    ? compilare la ?Scheda per la scelta della destinazione dell?8 per mille dell?IRPEF e del 5 per mille dell?IRPEF? (modello 730-1);
    ? allegarla al modello 730/2008.
    La suddetta Scheda:
    ? deve essere presentata, anche se non è stata effettuata alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
    ? deve essere inserita, per motivi di riservatezza, in un?apposita busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.
    Modello 730/2008 presentato in forma congiunta
    Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta, al modello 730/2008 devono essere allegate le Schede relative sia al ?dichiarante? che al ?coniuge dichiarante?.
    Le suddette Schede devono essere inserite in un?unica busta, sulla quale devono essere riportati i soli dati del ?dichiarante? e non anche quelli del ?coniuge dichiarante?.
    Modalità e termini di presentazione
    Il modello 730/2008 deve essere presentato entro:
    ? il 30.4.2008, al sostituto d?imposta, se quest?ultimo ha comunicato entro il 15.1.2008 di voler prestare assistenza fiscale;
    ? il 3.6.2008, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
    13.8.2 Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 con il modello UNICO 2008 Persone fisiche
    I contribuenti che intendono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 e che presentano il modello UNICO 2008 Persone fisiche devono compilare il riquadro ?Scelta della destinazione del 5 per mille dell?IRPEF? posto nel frontespizio del modello.
    La scelta di destinazione del 5 per mille compiuta nel modello UNICO 2008 Persone fisiche:
    ? ne costituisce parte integrante;
    ? segue quindi le modalità e i termini di presentazione di tale modello dichiarativo.
    Modalità e termini di presentazione
    Il modello UNICO 2008 Persone fisiche deve essere presentato entro:
    ? il 30.6.200870, allo sportello di una banca convenzionata o presso un ufficio postale, sempreché non vi sia l?obbligo di trasmissione in via telematica;
    ? il 31.7.2008, ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF, ecc.), oppure mediante trasmissione telematica diretta.
    ***13.8.3 Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ***al 2007
    I contribuenti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma che intendono effettuare la scelta per la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 devono:
    ? utilizzare l?apposita Scheda contenuta nel modello CUD 2008 o nel modello UNICO 2008 Persone fisiche, relativa alla destinazione sia dell?otto per mille che del cinque per mille dell?IRPEF;
    ? attestare, sotto la propria responsabilità, di essere esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione, né di volersi avvalere della facoltà di presentarla, apponendo la propria firma nell?apposito riquadro posto in calce alla suddetta Scheda;
    ? inserire la Scheda in una busta chiusa recante:
    ? la dicitura ?SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL?OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL?IRPEF?;
    ? l?indicazione del proprio codice fiscale, cognome e nome.
    La Scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell?IRPEF).
    Consegna al contribuente della Scheda allegata al modello CUD 2008
    Il sostituto d?imposta deve consegnare al contribuente il modello CUD 2008 comprensivo anche della suddetta Scheda per la destinazione dell?otto e del cinque per mille dell?IRPEF, entro il 28.2.2008.
    Consegna della Scheda presso un ufficio postale
    Il contribuente può consegnare la busta contenente la Scheda in esame presso un ufficio postale, entro il 31.7.2008.
    Si ricorda, infatti, che l?art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244:
    ? ha abolito la possibilità di presentare la Scheda anche presso lo sportello di una banca convenzionata con l?Agenzia delle Entrate;
    ? ha previsto un?unica scadenza al 31 luglio, anche in caso di presentazione del modello cartaceo presso un ufficio postale.
    Al riguardo, si segnala che:
    ? le istruzioni per la presentazione della Scheda per la scelta della destinazione dell?otto e del cinque per mille dell?IRPEF, allegata al citato modello CUD 2008, non tengono conto delle novità previste dall?art. 1 co. 219 della L. 244/2007, ma ripropongono ancora la precedente disciplina;
    ? le bozze del modello UNICO 2008 Persone fisiche, disponibili sul sito *internet *dell?Agenzia delle Entrate, invece, risultano aggiornate con le nuove disposizioni.
    Peraltro, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino anche a chi utilizzerà la Scheda allegata al modello CUD 2008, anche se sul punto appare opportuna una conferma ufficiale.
    Il servizio di ricezione delle buste da parte degli uffici postali è gratuito.
    Tali soggetti provvederanno ad inviare telematicamente le scelte espresse all?Agenzia delle Entrate.
    Trasmissione della Scheda in via telematica
    In alternativa alla consegna presso un ufficio postale, il contribuente può:
    ? consegnare la busta contenente la Scheda in esame ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF, ecc.), entro il 31.7.2008;
    ? trasmettere la Scheda direttamente in via telematica, sempre entro il 31.7.2008.
    Si ricorda, infatti, che il citato art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 ha introdotto la possibilità di trasmettere direttamente la Scheda in via telematica.
    Al riguardo, valgono le stesse considerazioni sopra svolte in relazione al diverso contenuto delle istruzioni relative alla Scheda allegata al modello CUD 2008 rispetto a quella allegata al modello UNICO 2008 Persone fisiche.
    In ogni caso, l?intermediario:
    ? non è obbligato ad accettare la Scheda dal contribuente;
    ? può richiedere un corrispettivo per l?effettuazione del servizio di invio telematico della stessa;
    ? è obbligato, se accetta l?incarico:
    ? a rilasciare al contribuente una ricevuta attestante l?impegno a trasmettere la scelta;
    ? a trasmettere i dati in via telematica all?Agenzia delle Entrate.