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Novità IRPEF Fin. 2008 VI parte
11 PROROGA PER IL TRIENNIO 2008-2010 DELLA TASSAZIONE PARZIALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEI ?FRONTALIERI?
*Le agevolazioni per i lavoratori dipendenti ?frontalieri? sono state prorogate per gli anni 2008, *2009 e 2010.
L?art. 1 co. 204 della L. 24.12.2007 n. 244 ha prorogato la parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori ?frontalieri?, già disciplinata dall?art. 2 co. 11 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) e successive modifiche.
A differenza degli scorsi anni, infatti, la L. 244/2007:
? non è intervenuta modificando il citato art. 2 co. 11 della L. 289/2002, ma ne ha riproposto la relativa disciplina, senza modifiche sostanziali;
? ha stabilito una proroga triennale, per gli anni 2008-2010, invece che annuale.
Si ricorda che la disciplina in esame si applica ai lavoratori dipendenti:
? fiscalmente residenti in Italia;
? che prestano la propria attività all?estero, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
? che ?quotidianamente? si recano all?estero per svolgere la prestazione di lavoro (c.d. ?frontalieri?) Al ricorrere di tali condizioni, i redditi di lavoro dipendente prodotti all?estero concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l?importo eccedente 8.000,00 euro.
La disciplina in esame, pertanto, non si applica ai dipendenti che:
? previa collocazione nel c.d. ?ruolo estero?, soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di 12 mesi;
? oppure che, pur collocati nel suddetto ruolo, soggiornano all?estero per meno di tale periodo.
11.1 APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI 8.000,00 EURO
Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2 (§ 9), si ricorda che:
? l?importo di 8.000,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall?attività lavorativa ?frontaliera? e non a ciascun rapporto di lavoro;
? se la tassazione è operata direttamente dal sostituto d?imposta residente, la suddetta franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d?imposta.
Per il resto, l?applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dei ?frontalieri? segue le regole ordinarie dell?art. 23 del DPR 600/73 (es. applicazione delle detrazioni d?imposta per i redditi di lavoro dipendente e i carichi di famiglia).
11.2 APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF
Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori ?frontalieri? sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.
Si ricorda che le precedenti proroghe della disciplina in esame erano state disposte:
? per l?anno 2004, dall?art. 2 co. 12 lett. a) della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004);
? per l?anno 2005, dall?art. 1 co. 504 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005);
? per l?anno 2006, dall?art. 1 co. 122 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006);
? per l?anno 2007, dall?art. 1 co. 398 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
11.3 APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Ai fini della tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei ?frontalieri?, bisogna però tenere conto anche delle disposizioni contenute negli eventuali accordi bilaterali o convenzioni contro le doppie imposizioni stipulati tra l?Italia e i Paesi confinanti e limitrofi, ad esempio quelli con la Francia, la Svizzera e l?Austria, di seguito segnalati.
11.3.1 Convenzione tra l?Italia e la Francia
L?art. 15 della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, stipulata il 5.10.8944, prevede l?imposizione solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente (cioè in Italia). Tuttavia, ai sensi dell?art. 15 del protocollo aggiuntivo alla suddetta convenzione, l?esenzione da tassazione in uno dei due Stati ?viene accordata se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell?altro Stato?. Pertanto, il regime di imponibilità parziale previsto in Italia comporta l?esclusione da imposizione in Francia solo della parte di reddito tassata in Italia (cioè la parte di reddito eccedente il limite di 8.000,00 euro).
11.3.2 Accordo tra l?Italia e la Svizzera
L?accordo bilaterale del 3.10.74 tra l?Italia e la Svizzera45 prevede l?imposizione esclusiva da parte dello Stato nel quale il reddito è prodotto (cioè in Svizzera).
Tale accordo è espressamente richiamato dall?art. 15 della convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni stipulata il 9.3.76 e considerato parte integrante della stessa.
11.3.3 Convenzione tra l?Italia e l?Austria
L?art. 15 della convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, stipulata il 29.6.81, prevede l?imposizione solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente (cioè in Italia).
Tuttavia, a differenza della Francia, il protocollo aggiuntivo alla suddetta convenzione48 non prevede vincoli alla non imponibilità dei redditi prodotti in Austria. Pertanto, si applica solo la tassazione parziale prevista in Italia.
11.4 ESENZIONE PER I REDDITI DEI ?FRONTALIERI? EROGATI DA ENTI DELLA CITTÀ DEL VATICANO
In relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti da lavoratori ?frontalieri? nello Stato Città del Vaticano, si ricorda che resta ferma la loro esenzione da IRPEF, ai sensi dell?art. 3 del DPR 601/73, qualora erogati:
? dalla Santa Sede;
? dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica;
? dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede