• User Attivo

    Interessi usurari

    Mi è capitato un caso interessante.
    Un soggetto ha chiesto l'intervento su un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.
    Il contratto prevede un tasso nominale del 5.4%.
    Per quanto riguarda il tasso effettivo, viene indicato un acronimo T.E.G. pari al 15.23 %, per loro rilevante ai fini della quantificazione del tasso di usura come rilevato dalle tabelle ministeriali, e un T.A.E.G. del 19.32 %, non rilevante ai fini del tasso di usura.
    Ho impugnato i tassi di interesse per usura, chiedendone la disapplicazione.
    Hanno risposto affermando che siccome rileva solo il T.E.G., allora sono entro i limiti (per inciso, il limite per il tipo di contratto è del 15.51%).
    Ho proposto di agire giudizialmente.


  • User Attivo

    Ti confermo che è il TEG a rilevare ai fini del conteggio degli interessi di usura. Il superamento della soglia si ha per tassi definiti dalla banca d'italia a cui va aggiunto uno 0,5%.
    Prima di agire giudizialmente forse è meglio effettuare qualche ricalcolo degli interessi. Dove lavoro io utilizziamo un software che ci permette di monitorare gli interessi effettivi attraverso l'inserimento di tutti i dati che compongono in TEG. Nella sua composizione rientrano: tasso di interesse nominale, commissione di massimo scoperto, interessi addebitati sottoforma di antergazione e postergazione delle valute, competenze varie addebitate, interessi moratori, anatocismo. Quello che è interessante è che in questo modo possiamo tenere sotto osservazione più periodi, infatti la soglia di usura viene periodicamente rivista ed è possibile che in alcuni periodi venga superata a differenza di altri, o che comunque un ipotetico abbassamento della soglia in caso di mancata revisione del tasso implichi un suo automatico superamento. Se effettivamente il tasso è usuraio allora si può scegliere se agire giudizialmente o richiedere una restituzione degli interessi. Quello che è particolarmente importante ricordare è che in caso di usura la banca è tenuta a restituire tutti gli interessi applicati, non solo quelli oltre la soglia. Infatti il prestito a tasso usuraio rende nullo il contratto.
    Nell'esperienza pratica nei pochi mesi dai quali abbiamo iniziato ad utilizzare questo software abbiamo potuto osservare quanto tassi usurai applicati dalle banche siano tutt'altro che infrequenti, per cui il caso citato da giberavv ahimè non mi stupisce affatto.


  • User Attivo

    Sarebbe il caso di chiarire.
    Le tabelle ministeriali riportano il dato sul T.A.E.G..
    Inoltre, in contratto non si specifica cosa entra nel primo o nel secondo dato, per cui ciò non è verificabile.
    Comunque farò un ulteriore controllo prima di portare il soggetto a suicidarsi (giudizialmente parlando).


  • User Attivo

    O meglio le tabelle della Banca d'Italia riportano il T.E.G. su base annua.
    Vorrei poi capire perchè, se il T.E.G. risulta essere al limite del tasso soglia (differenza infinitesimale), come fa il T.A.E.G. ad essere 4 punti percentuali sopra.
    Tenendo conto del fatto che, in realtà, l'unica cosa che esce, in tutti e due i casi, dal computo del tasso di interesse è il costo di imposte e tasse (poche decine di euro).


  • User Attivo

    non sono in grado di entrare in dettagli tecnici, credo però che la differenza tra TEG e TAEG stia più nella modalità di calcolo che non nelle variabili che vi rientrano. Tuttavia vale la pena di effettuare ugualmente un controllo, perchè anche certe apparenti sottigliezze si rivelano essere determinanti. Ad esempio il fatto che il calcolo del TEG effettuato dal finanziatore tiene conto di oneri "una tantum", ma può essere che a posteriori vengano addebitati anche altri oneri che comunque rientrano nel conteggio per la valutazione degli interessi di usura.
    Proprio il fatto che il calcolo del TAEG e del TAN è piuttosto complessi può far sì che la non corretta (presumibilmente in mala fede) applicazione della formula (come ad esempio la determinazione del tempo su cui spalmare il prestito) dimostri che il TEG reale sia diverso da quello reale.