• User

    R.M. 140/E del 10 Giuno 1997

    Salve ragà
    Qualcuno mi sa dire dove posso trovare ( e possibilmente scaricare) la risoluzione ministeriale 140/E del 10 Giugno 1997?😢
    Sto girando in lungo e in largo il Web ma niente!! :arrabbiato:
    Grazie


  • Super User

    @François said:

    Salve ragà
    Qualcuno mi sa dire dove posso trovare ( e possibilmente scaricare) la risoluzione ministeriale 140/E del 10 Giugno 1997?😢
    Sto girando in lungo e in largo il Web ma niente!! :arrabbiato:
    Grazie

    Vai sul sito dell'agenzia delle Entrate alla sezione "Documenti" (nell'home page a sinistra) e clicca su "Circolari e risoluzioni"; quindi su "Documentazione tributaria" dopodiché esegui la ricerca per estremi e dovrebbe visualizzarti il documento che stai cercando.
    Saluti.


  • Bannato User Attivo

    Eccola.

    Risoluzione Ministeriale in data 10 giugno 1997, n. 140/E

    Dipartimento delle Entrate - Iva - Rimborsi - Società di persone - Cessazione attività - Mancato deposito presso la cancelleria del Tribunale del bilancio finale di liquidazione - Rimborso - Ammissibilità.

    La Confederazione ... con la lettera dall'11 febbraio 1997 ha riferito che taluni uffici rifiutano di esaminare le domande di rimborso Iva presentate dalle società di persone che hanno cessato la propria attività, adducendo a motivazione il mancato deposito presso la cancelleria del Tribunale del bilancio finale di liquidazione. Al riguardo, si fa presente che l'art.2311 del C.C. non prevede per le società in nome collettivo l'obbligo di deposito del bilancio finale di liquidazione "presso l'ufficio del registro delle imprese", così come, invece, si evince dal comma 2 dell'art.2453 del C.C. per le società per azioni e dagli artt. 2464 e 2497 del codice civile rispettivamente per le società in accomandita per azioni e per le società a responsabilità limitata. La sussistenza della condizione del deposito del bilancio finale di liquidazione "presso la cancelleria del Tribunale" prevista all'art. 5, comma 1, del D.M. 26 febbraio 1992, richiamato nella circolare n. 19 dell'11 agosto 1993, per il riconoscimento del credito Iva alle società in fase di estinzione, deve intendersi, pertanto, riferita soltanto alle società di capitali, in quanto, in base alle richiamate disposizioni normative primarie, tale obbligo non e' previsto con riferimento alle società di persone. Pertanto, non si può che concordare con quanto esposto in linea di diritto da codesta Confederazione.


  • User

    Grazie Contabile e grazie rubis :bigsmile:siete Mitici!!