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    [News]Data Retention, proroga di un anno

    La fine del 2007 ha portato parecchie novità nel mondo del web, sono state approvate alcune leggi e ne sono state respinte altre.
    Oggi mi sono soffermata su questo:

    [CENTER]**Art. 34.

    Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale**[/CENTER]

    1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";

    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
    Che si riferisce a questo:

    Art. 6.
    Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
      e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle
      disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
      che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
      telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
      stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e
      limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita'
      degli accessi, (( nonche', qualora disponibili, )) dei servizi,
      debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una
      rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
      elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
      vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati
      del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del
      decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
      esclusivamente per le finalita' del presente decreto-legge, salvo
      l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
    2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
      2003, n. 259, le parole (( «al momento )) dell'attivazione del
      servizio.» sono sostituite dalle seguenti:
      «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
      messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
      predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga
      garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
      documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della
      riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano
      il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
    3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
      sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono
      inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
      risposta,»;
      b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
      medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi
      comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
      fornitore per sei mesi»;
      c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
      inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
      risposta,»
      d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
      sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
      esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
      ulteriori sei mesi»;
      e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
      ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero
      anche su istanza»;
      f) (( dopo il comma 4, e' inserito il seguente:***
      «4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
      ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
      indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
      relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e'
      comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al
      giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
      ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
      decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
      pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i
      dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))***
    4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
      della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
      Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, ((***
      sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ))*** sono
      definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di
      cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo ))
      anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi
      costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
      Stato.
      Art. 7.
      Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
      di telefonia e internet
      (( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
      entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
      fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
      esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
      posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
      terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve
      chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel
      caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
      abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
    5. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
      la licenza deve essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla
      data di entrata in vigore del presente decreto.
    6. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
      dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
      disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo
      III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
      decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
      materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
      Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto
      2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in***
      materia. ))***
    7. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
      Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
      tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
      da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
      della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
      misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
      svolgono le attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per
      il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione
      dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
      dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
      legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
      acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di
      identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
      vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
      Internet utilizzando tecnologia senza fili.
    8. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice
      di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
      il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e
      l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
      dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
      comunicazioni.
      (( Art. 7-bis
      Sicurezza telematica

      *** 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
      sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
      801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
      regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di
      protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate
      di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
      dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con
      apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
    9. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e
      repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del
      terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
      giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono
      svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
      decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
      dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
      226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
      codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
      1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
      polizia giudiziaria ivi indicati. ))
      *** Art. 11.
      Permesso di soggiorno elettronico
    10. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
      1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
      «8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
      all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
      tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
      ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
      concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
      attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
      riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
      soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
      soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai
      predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
      carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
      36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
      materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
      Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
    11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al com-ma 1, non
      possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
      Stato.
      (fonte)

    La proroga da molti è stata considerata non solo inutile ma anche un tentativo riuscito di violare la privacy degli utenti.
    Pare che solo in italia si applichi la retention nonostante il parere contrario dei garanti per la privacy europei che aspettano di sapere se ci siano stati in questi anni risultati soddisfacenti per considerare questa legge una cosa utile ai fini della sicurezza.

    Secondo voi questa legge è utile? E' stato un bene applicare una proroga?

    😉