• User Newbie

    Visita domiciliare di controllo

    Buongiorno,

    vi disturbo per un problema che da due giorni non mi fa dormire:

    A mia moglie è stata data una settimana di malattia per burn out ansiogeno.

    In poche parole, lavorando in una struttura di sostegno per persone con grossi problemi, si è trovata ad avere la necessità di distaccarsi dal lavoro.

    Lo psicologo che segue tutte le persone che lavorano lì, le ha fatto un certificato consigliando attività extradomiciliari utili al recupero della serenità.

    Tra queste ci sono attività come la sua santa messa delle 10:00. Sua in quanto aiuta in parrochhia.

    Ora mia moglie non riesce a trovare pace perché ha paura della visita domiciliare e questi giorni, che avrebbero dovuto darle modo di rilassarsi, stanno diventando un'ossessione.

    Io le ripeto di non preoccuparsi e di uscire, al massimo non verrà pagata la malattia. Il problema della malattia pagata non mi preoccupa. Vorrei solo che lei riuscisse a distendersi e svagarsi.

    La mia paura è: può perdere il lavoro?

    Pùò il certificato dello psicologo essere un certificato valito in caso la visita domiciliare dovesse trovarla fuori di casa?

    Grazie.

    Un marito disperato.


  • Super User

    Ciao Rob. In linea di massima dipende da cosa prescrive il certificato. Se fosse normale malattia Ti direi assolutamente di no, ma nel caso di specie non posso escludere che vi sia assoluta giustificabilità per l'assenza. Ciao


  • User Newbie

    @shapur said:

    In linea di massima dipende da cosa prescrive il certificato.

    Semplicemente che vengono consigliate attività di distrazione.

    Il problema è che non vorrei mai che lei perdesse il lavoro per una stupidata del genere.

    Ripeto che non mi interessano i soldi dell'inps. Possono anche non pagarmi nemmeno un giorno, infatti se le fosse stato possibile avrebbe optato per una settimana di ferie. Ma non le venivano concesse.


  • Super User

    Ciao Rob. Ad gni bon conto Ti segnalo che l'eventuale e non certo obbligo di reperibilità vige dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. (DM 15 luglio 1986). L'assenza all'eventuale prima visita di controllo comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico nei primi dieci giorni di malattia e non ravvedo gli estremi per un licenziamento disciplinare. Ciao