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Lumi su vincoli tra soci in una snc
Ciao a tutti,
spero che qualcuno mi aiuti a chiarificare la seguente situazione.
Sono uno dei soci amministratori di una snc che ne comprende in totale 4, con quote paritarie.
2 di questi soci (tra l'altro parenti...) hanno manifestato l'intezione di sciogliere la società.Tale società risulta "sana" non ha mai contratto debiti, non è inadempiente, e perpetua l'oggetto sociale senza difficoltà.
In queste condizioni 2 soci, aventi il 50% di quote sociali, possono obbligare i restanti soci a sciogliere la società?
Dopo un diniego a questa eventualità da parte dei soci che vogliono continuare, gli "illustrissimi" che tentano la spallata hanno cominciato a non presentarsi al lavoro (ma continuano a percepire lo stipendio...) causando dei notevoli danni all'azienda...
A questo punto è possibile agire per vie legali e tentare l'estromissione dei soci assenteisti?
Qual'è la prassi in questi casi? Bisogna raccogliere delle prove?
Mi scuso per il tedio e per l'esposizione alquanto "personale"....
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Giò
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Ciao Naso.
Se ricordo bene per sciogliere una società di persone ci vuole la totalità dei soci. Si può invece escludere un socio con la maggioranza.
Non capisco però perchè ci sia uno stipendio: sono forse dipendenti??
Oppure mi forse parlando di acconti sui compensi? In tal caso non vi è motivo per i prelievi. Mi rivolgerei immediatamente ad un legale che se ne intenda di diritto societario.
Ciao.
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Ciao shapur,
grazie per la risposta!
Forse ho fatto un po' di confusione...tutti e 4 i soci della società sono soci lavoratori, lo stipendio a cui accennavo in realtà è l'utile della società stessa (suddiviso in in una cifra fissa mensile che ho chiamato stipendio).In un caso come questo è possibile fare leva sull'esclusione (di un socio) per giusta causa (inadempienza da assenteismo) ?
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Sicuramente ci può essere l'impulso ad un'azione per l'esclusione dei soci che indebitamente realizzino prelievi in difetto di ogni causale e del lavoro sociale. Un tanto deve però essere realizzato avanti il tribunale dove ha sede la società a mezzo iscritto all'ordine degli avvocati.
Credo si debba però fare attenzione in merito al raggiungimento della maggioranza necessaria.
Ciao
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@shapur said:
Sicuramente ci può essere l'impulso ad un'azione per l'esclusione dei soci che indebitamente realizzino prelievi in difetto di ogni causale e del lavoro sociale. Un tanto deve però essere realizzato avanti il tribunale dove ha sede la società a mezzo iscritto all'ordine degli avvocati.
Dal mio punto di vista considerando che:
- il socio è assenteista per davvero, cioè si presenta al lavoro 2 o al max 3gg la settimana a cui intervalla periodi di 10gg di assenza completa...
- ha aperto una nuova attività con partita iva, di conseguenza nn avendo il dono dell'ubiquità non può contribuire all'oggetto della vecchia società.
- A causa della sua assenza crea un danno notevole alla società.
- in alcuni casi documentabili la sua assenza ha causato disguidi nell'attuazione di piani per richiesti da pratiche sulla sicurezza sul lavoro (assenza a corsi programmati ecc...).
- Forte del suo 25% ci sottopone a una forma di ricatto...testuali sue parole:" Voi siete obbligati a darmi il mio utile anche se nn vengo...."
Hai capito con che persona devo avere a che fare?
Credo si debba però fare attenzione in merito al raggiungimento della maggioranza necessaria.
Il problema è che i 2 soci coalizzati hanno il 50% delle quote (contro un il rimanente 50% degli altri 2...)
In un caso come questo è possibile fare leva sull'esclusione (di un socio o 2 soci) per giusta causa (inadempienza da assenteismo) ?
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in estrema ratio non escluderei l'ipotesi di minacciare un recesso se ne ricorrono le condizioni. i soci superstiti sarebbero costretti a liquidare la quota in base ai valori determitati sul patrimonio della società al momento in cui la liquidazione viene richiesta. Ovviamente occorre verificare che sussista una convenienza. Eventualmente la somma liquidata può essere usata per avviare una nuova attività. Mi rendo conto che si tratta di una ipotesi estrema e tutta da verificare nell'efficacia
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Ciao Bax,
il recesso può essere esercitato solo ove previsto dai patti sociali. Il caso mi sembra residuale. Abbandonare una SNC vuota vorrebbe significare non avere nulla da chiedere in liquidazione e dover sostenere ex novo tutti i costi di start up e ricostruzione dell'avviamento lasciato agli ex soci.Ad ogni modo mi sembra vi siano i presupposti per un'azione avverso i soci che operano in avversione agli interessi sociali sia con prelievi non leciti sia ponendo in essere attività in concorrenza. Il tutto quindi in via giudiziale con l'ausilio di un legale, anche nella fase preparatoria. Voglio dire che il tutto va preparato e costruito in via istruttoria prima di palesare l'esistenza del contenzioso.
OK?
Ciao.