• User Attivo

    Cessione d'azienda a titolo gratuito.

    Volevo cortesemente sapere quanto segue:

    1. un associazione no profit mi ha chiesto di rilevare la mia attività (scuola materna) che si regge con ditta individuale ... posso donaglierla??

    2. nel caso sia possibile la donazione nell'atto di cessione va in ogni caso riportato e quantificato il valore dell'azienza??

    3. su un atto di donazione che tipo di imposte si andrebbero a pagare??

    4. questo tip di atto necessita della presenza di un notatio o può essere redatto dalle parti e poi registrato all'agenzia dell'entrate??

    anticipatamente ringrazio chi mi vorrà rispondere.

    grazie
    stefania 😉


  • Bannato User Attivo

    La problematica è più articolata di quanto possa sembrare. Devo rintracciare una risposta de L'Esperto Risponde sulle donazione, che ricordo essere molto articolata e, che potrà tornarti utile nella valutazione che dovrai andare a fare nel prendere la tua decisione.


  • User Attivo

    Grazie per l'interessamento....:)

    .....resto in fiduciosa attesa....;)


  • Bannato User Attivo

    @scuolatangram said:

    Grazie per l'interessamento....:)

    .....resto fiduciosa attesa....;)

    Tratto da L?Esperto Risponde de Il Sole 24 ore
    Domanda
    Vorrei sapere se il nuovo Tuir ha apportato novità in tema di donazioni d?azienda.

    Risposta
    Il trattamento fiscale dei trasferimenti gratuiti d?azienda, cioè quelli in cui l?azienda passa da un soggetto imprenditore individuale ad altro soggetto per effetto di successione o donazione, ha portato con sé vari problemi, non ancora risolti del tutto, nonostante siano passati diversi anni dal primo intervento normativo che voleva fare chiarezza.
    La questione prioritaria era chiarire se, in caso di successione e, più probabilmente, di donazione, in capo al dante causa si configurasse una destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all?esercizio d?impresa, con conseguente tassazione delle plusvalenze, emergenti all?atto del trasferimento, in base al valore normale dei beni. Sul punto, è intervenuta la legge 662/96 che, integrando l?allora in vigore articolo 54 del Tuir, in sintesi andava a delineare questo sistema:

    1. la successione d?azienda non genera materia imponibile;
    2. la donazione d?azienda non genera materia imponibile, ma solo se i donatari sono familiari dell?imprenditore ai sensi del vecchio articolo 5 del Tuir, e come chiarito dalla circolare 137/E/1997 al paragrafo 15.6;
    3. il tutto a condizione che l?azienda fosse assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al de cuius o donatario.
      Il sistema, in sostanza, aveva lo scopo di sterilizzare le plusvalenze latenti sui beni aziendali, rendendo neutro il passaggio gratuito, e attendendo per la loro tassazione l?effettivo realizzo da parte dei beneficiari. Qui, però, si poneva un problema di salto d?imposta: infatti, se eredi o donatari proseguivano l?attività d?impresa, le plusvalenze sarebbero state realizzate in tale regime e lì tassate come componenti del reddito derivante dall?attività; ma, se i beneficiari non proseguivano l?attività, mancava una disposizione che attraesse a tassazione tali componenti una volta ceduti i beni. Il rimedio lo si è trovato creando una nuova ipotesi di reddito diverso ? lettera h-bis) del comma 1 del vecchio articolo 81 Tuir ? secondo la quale generano plusvalenze le cessioni, anche parziali, delle aziende acquisite per successione o donazione.
      Questa impostazione è rimasta inalterata fino all?ottobre del 2001, poiché la legge 383/2001, con norma fuori dal sistema del Tuir ? l?articolo 16, comma 2 ? e certamente con intento agevolativo, tra l?altro in un momento in cui la sensibilità per il problema dei passaggi generazionali cominciava a diffondersi, estendeva il sistema anche alle donazioni fatte a soggetti diversi dai familiari, tuttavia subordinando la neutralità, oltre alla continuità dei valori fiscali, all?ulteriore condizione che i beneficiari proseguissero l?attività d?impresa, quindi introducendo un requisito nuovo rispetto all?articolo 54, ma che si giustificava dato il contesto. Questa è l?interpretazione prevalente che si è data di tale intervento. Tuttavia, la non precisa formulazione normativa, e la non perfetta chiarezza della circolare 91/2001, esplicativa della disposizione, ponevano il dubbio se la nuova condizione della prosecuzione dell?attività dovesse estendersi anche a tutti gli altri casi di trasferimento gratuito, con il paradossale effetto di rendere più gravosi questi trasferimenti che, secondo le norme del Tuir, godevano invece di condizioni meno stringenti.
      Si arriva così al Tuir riformato dal Dlgs 344/2003 che, ora all?articolo 58, accoglie la disciplina dei trasferimenti gratuiti d?azienda. La norma si è modificata rispetto al precedente articolo 54, poiché fonde la disciplina già in vigore con quella contenuta nel comma 2 dell?articolo 16 della legge 383/2001, presentando un sistema che si può definire di neutralità a prescindere. In sostanza, successioni e donazioni d?azienda sono neutre, indipendentemente dalla natura del soggetto beneficiario, dal fatto che sia o no proseguita l?attività d?impresa, ma fermo restando il vincolo della continuità dei valori fiscali, il che significa che, ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate dal beneficiario, a seguito della cessione dell?azienda ricevuta a titolo gratuito, in regime d?impresa o meno, si deve assumere la differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, così come si configurava presso il de cuius o il donatario all?atto del trasferimento.
      Tutto bene, a meno della fastidiosa sopravvivenza della norma fuori sistema, chiaramente in contrasto con il dettato dell?articolo 58, poiché essa mantiene la condizione della prosecuzione dell?attività che, diversamente, non è prevista dall'articolo 58. Il dubbio era alimentato dal fatto che non si aveva un?abrogazione esplicita del comma 2 dell?articolo 16 anche se, per effetto della successione delle norme nel tempo, a tale conclusione si poteva giungere per tale via.
      In ogni caso, l?intento del legislatore del nuovo Tuir si è reso chiaro con la diffusione, a marzo dello scorso anno, delle bozze del correttivo Ires, disposizioni che hanno poi visto la luce con il Dlgs 247/2005, e che hanno provveduto all?esplicita abrogazione della disposizione di disturbo. A questo punto, ecco alcune considerazioni conclusive e di sintesi.
      L?erede o donatario persona fisica riceve l?azienda in ogni caso nella sua sfera privata, anche se egli è, per fatto suo, già imprenditore. In altre parole, il beneficiario non è condannato ad essere imprenditore dell?azienda ricevuta per successione o donazione. Questo è indirettamente confermato dalla previsione del reddito diverso cui si è fatto cenno prima. Se il beneficiario decide di utilizzare l?azienda, egli potrà sfruttare la norma dell?articolo 65, comma 3-bis del Tuir per immettere i beni in una propria attività imprenditoriale, tuttavia non applicando il Dpr 689/74, richiamato nella disposizione poiché, in tal caso, vale la regola della continuità dei valori fiscali. Se e quando cederà tali beni, la plusvalenza sarà un componente del reddito d?impresa, e come tale sarà tassata, calcolando il suo importo partendo dall?originario costo riconosciuto fiscalmente a questi beni. In ogni caso, il sistema vigente consente di operare una donazione anche a soggetti diversi da persone fisiche, in particolare società commerciali, in cui è sensato ? ma non obbligatorio ? prevedere che i soci siano familiari dell?imprenditore. Questa possibilità è stata sancita dalla risoluzione 237/E/2002, della quale è utile riportare il seguente passaggio, avvertendo che è riferito a un sistema in cui valeva la regola della prosecuzione dell?attività per la donazione a non familiari: «? indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario, è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che prosegue l?attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza, quindi, emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti».
      A cura di
      ALESSANDRO CORSINI

    Il punto
    La neutralità messa in crisi dalle Entrate

    Di recente, l?agenzia delle Entrate si è interessata della donazione d?azienda eseguita a favore di una società di capitali, con la risposta a un interpello datata 3 novembre 2005. La domanda rivolta dal contribuente riguardava l?effettiva neutralità fiscale del trasferimento, tenendo conto della particolare figura del donatario, una Srl.
    Il contribuente sosteneva che l?operazione non avrebbe dovuto generare l?emersione di alcun componente positivo di reddito in capo al beneficiario, in particolare con riferimento all?articolo 88 del Tuir in materia di sopravvenienze attive. Osservava, inoltre, che la neutralità la si sarebbe potuta conseguire comunque, articolando l?operazione in altro modo.
    L?agenzia osserva che il rinnovato articolo 58, Tuir, ha lo scopo di favorire il trasferimento d?azienda anche in capo ai soggetti non familiari del donante ma, nel caso di specie, visto che il donatario è soggetto alle norme in materia di reddito d?impresa, trova applicazione la lettera b) del comma 3 dell?articolo 88 del Tuir, secondo la quale costituiscono sopravvenienze attive «i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità». In sostanza, l?importo da assoggettare a tassazione è dato dal patrimonio netto dell?azienda donata, calcolato secondo il costo fiscalmente riconosciuto che presentavano i suoi elementi attivi e passivi al momento della donazione, ferma restando l?assenza di tassazione in capo al donante imprenditore individuale.
    La risposta è deludente, poiché scardina il principio retrostante della neutralità dei trasferimenti gratuiti d?azienda, e sembra anche in contraddizione con il passaggio della risoluzione 237/E/2002 che sembrava asserire, in caso del tutto analogo, la totale irrilevanza del trasferimento per il donatario. Si rivela perciò necessario un intervento normativo che assicuri la neutralità dei trasferimenti gratuiti d?azienda, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

    I riferimenti normativi


  • User Attivo

    l'articolo è molto interessante ed esaustivo...:D

    mi rimangono i seguenti dubbi::?

    1. nell'atto di cessione va in ogni caso riportato e quantificato il valore dell'azienza??

    2. come si calcolano e che tipo di imposte si vanno a pagare??

    3. questo tipo di atto necessita della presenza di un notatio o può essere redatto dalle parti e poi registrato all'agenzia dell'entrate??


  • Bannato User Attivo

    @scuolatangram said:

    l

    mi rimangono i seguenti dubbi::?

    1. nell'atto di cessione va in ogni caso riportato e quantificato il valore dell'azienda??

    2. come si calcolano e che tipo di imposte si vanno a pagare??

    3. questo tipo di atto necessita della presenza di un notaio o può essere redatto dalle parti e poi registrato all'agenzia dell'entrate??

    1. Nell'atto è sempre bene indicare i valori dei beni aziendali

    2. Le imposte sono legate ai valori dichiarati

    3. Atto notarile


  • User Attivo

    Grazie mille......:1145716609-Saltella

    certo non potevo chiedere di più da un forum.... consulenza immediata e per giunta gratuita.....;)

    vado dal notaio e speriamo bene ... magari faccio sapere....:ciauz: