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Ma voi come lo tenete il registro rifiuti manualmente o con uso software? dai qualcuno mi risponda.
saluti.roby
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L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con la circolare 104 del 11 dicembre 2001, ha chiarito che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, precisa inoltre la circolare, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
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@Contabile said:
L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con la circolare 104 del 11 dicembre 2001, ha chiarito che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, precisa inoltre la circolare, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
Mi dispiace ma la normativa è cambiata vedasi quanto segue:
Norme in materia ambientale: pubblicato il decreto sui registri di carico e scarico rifiuti
area tematica: AmbienteSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 alcuni decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 ?Norme in materia ambientale?.
Tra questi si segnala in particolare il decreto del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006*"Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*?.Approfondimenti
Per quanto concerne il registro di carico e scarico dei rifiuti il nuovo decreto contiene le seguenti differenze rispetto al precedente decreto in materia (D.M. 148/1998):
- nel modello di registro in uso per tutte le varie attività ad esclusione di quella di commercio ed intermediazione senza detenzione (quindi il registro in uso per i soggetti che effettuano attività di produzione, trasporto, smaltimento, recupero di rifiuti) è stata modificata la colonna relativa alle quantità non solo consentendo la totale alternativa tra kg, litri e metri cubi, ma anche inserendo la possibilità di indicare ? per i movimenti di scarico ? il ?peso verificato a destino?, tutte le volte in cui, nell?invio del rifiuto a terzi, si sia optato nel formulario per tale possibilità;
- nelle istruzioni per la compilazione del medesimo modello viene precisato:
- che al punto ?descrizione del rifiuto? deve essere riportata per i codici CER terminanti con la cifra 99 una descrizione appropriata dello specifico rifiuto oggetto di registrazione;
- è ribadito che per i rifiuti pericolosi e solo per questi deve essere indicata la classe di pericolo (cosiddetti codici H elencati nel frontespizio del registro);
- che spetta al produttore scegliere l?unità di misura (kg o litri o metri cubi) con cui effettuare le registrazioni e che tale unità di misura deve essere mantenuta dal trasportatore e fino al recuperatore o smaltitore destinatario;
- la indicazione del peso verificato a destino (nei casi in cui sul formulario si sia indicato un peso stimato e si sia barrata l?apposita casella) deve essere riportata sul registro entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario, mentre all?atto della registrazione dello scarico deve essere precisato nella colonna relativa alle annotazioni che il peso indicato è solo stimato.
I registri in uso possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento, eventualmente all?occorrenza aggiungendo la voce ?peso verificato a destino?.
Resta confermato che a seguito dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, i registri debbono essere tenuti secondo le regole previste per i registri IVA, con la conseguenza, in particolare, che all?atto della sostituzione il nuovo registro non necessiterà della vidimazione.
L?obbligo connesso alla tenuta del registro di carico e scarico si intende correttamente adempiuto anche con l?utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata.
Si ricorda inoltre che l'art. 190 comma 1 stabilisce per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico nuovi termini per effettuare le registrazioni:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.? (art. 190, comma 1).
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@roy12 said:
Mi dispiace ma la normativa è cambiata vedasi quanto segue:
Norme in materia ambientale: pubblicato il decreto sui registri di carico e scarico rifiuti
area tematica: AmbienteSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 alcuni decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 ?Norme in materia ambientale?.
Tra questi si segnala in particolare il decreto del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006*"Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*?.Approfondimenti
Resta confermato che a seguito dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, i registri debbono essere tenuti secondo le regole previste per i registri IVA, con la conseguenza, in particolare, che all?atto della sostituzione il nuovo registro non necessiterà della vidimazione.
Ne prendo atto ed "inglobo" ai fini di futuri utilizzi. Ringrazio per la correzione.
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Roy12 fai attenzione perchè quello che dici non è corretto. Il DM al quale ti riferisci è privo di efficacia a causa di vizi procedurali. Restano in essere l'obbligo di vidimazione e le precedenti disposizioni.
Ciao.
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@immodesto said:
Roy12 fai attenzione perchè quello che dici non è corretto. Il DM al quale ti riferisci è privo di efficacia a causa di vizi procedurali. Restano in essere l'obbligo di vidimazione e le precedenti disposizioni.
Ciao.
Hai qualche fonte certa, posta il link o riferimenti precisi.
Grazie.
ciao.
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Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.06.2006.
Ciao.
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Ciao immodesto.
Ti ringrazio per la tua precisazione. Grazie ad essa ho scoperto un "baco" in una mia banca dati. Infatti il decreto citato da Roy12 viene riportato come vigente a tutti gli effetti e nulla invece dice in merito a quanto da te segnalato. Mi auguro che non ci siano ulteriori cambiamenti da andare a ritrovare sulla problematica citata da Roy.
Grazie ad entrambi cmq perché questo interscambio di informazioni sarà utile a più amici del forum.
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Volevo segnalare, considerato che la cosa mi ha preso e mi sono voluto ulteriormente documentare, che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) è stato aggiornato, da ultimo, dal D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006), come modificato in sede di conversione in L. n. 17/2007 (G.U. n. 47 del 26.2.2007, S.O. n. 48) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n. 244)
Tali modifiche riportano, salvo altro, all?art. 190 quanto di seguito:
Art. 190
*Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
***7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o»..............
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Ciao Contabile, è tutto abbastanza chiaro. L'hai pure postato. Se ti leggi il comma 7 dell'art. 190, capirai al volo dove sta il problema. Il decreto è stato emesso ma successivamente reso inefficace per vizi (vediti la G.U. che ti ho evidenziato). Restano in essere, pertanto, le vecchie disposizioni. Sono i soliti italici problemi nei quali i professionisti e cittadini devo imbattersi quotidianamente.
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@immodesto said:
Ciao Contabile, è tutto abbastanza chiaro. L'hai pure postato. Se ti leggi il comma 7 dell'art. 190, capirai al volo dove sta il problema. Il decreto è stato emesso ma successivamente reso inefficace per vizi (vediti la G.U. che ti ho evidenziato). Restano in essere, pertanto, le vecchie disposizioni. Sono i soliti italici problemi nei quali i professionisti e cittadini devo imbattersi quotidianamente.
Comunque ho voluto verificare la cosa tramite l'Associazione Industriali e mi è stato confermato che il dlg 152/2006 è in vigore anche se non è stato inviato alla corte dei conti per il controllo e che il registro non è OBBLIGATORIO vidimarlo ma facoltativo.
saluti.roby
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Il Dlgs 152/06 è in vigore ma l'articolo 190 del predetto decreto non è stato disciplinato (come, del resto, altri numerosi punti del decreto) per i motivi già da me esposti, restano in vigore, pertanto, le vecchie disposizioni. Il non vidimare il registro di carico-scarico lo fai a tuo rischio e pericolo e, allo stato attuale, è una pratica assolutamente da censurare.
Ciao e buon lavoro
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Ritengo che una vidimazione in più non guasti, anzi. Se poi il fatto di non vidimare deriva da una questione di principio (che potrebbe trovarmi d'accordo ma non troppo) è un altro discorso. La scelta cmq è tua.
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Contabile, vorrei fare una proposta: perchè non dedicare una parte del forum alle questioni amministrative legate all'ecologia? so che molti commercialisti, gioco forza, devono essere competenti in materia e, pertanto, discuterne non sarebbe male. Io sono disponibile a trattare l'argomento (per le mie specifiche competenze).
Ti saluto.
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@immodesto said:
Contabile, vorrei fare una proposta: perchè non dedicare una parte del forum alle questioni amministrative legate all'ecologia? so che molti commercialisti, gioco forza, devono essere competenti in materia e, pertanto, discuterne non sarebbe male. Io sono disponibile a trattare l'argomento (per le mie specifiche competenze).
Ti saluto.
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@immodesto said:
Il Dlgs 152/06 è in vigore ma l'articolo 190 del predetto decreto non è stato disciplinato (come, del resto, altri numerosi punti del decreto) per i motivi già da me esposti, restano in vigore, pertanto, le vecchie disposizioni. Il non vidimare il registro di carico-scarico lo fai a tuo rischio e pericolo e, allo stato attuale, è una pratica assolutamente da censurare.
Ciao e buon lavoro
Io non sono competente per cui ho chiesto delucidazioni all' Associazione Industriali e ti posso dire che la persona con cui ho parlato non è l'ultimo arrivato ma è il capo del settore ambiente il più esperto che fra l'altro fa numerosi convegni per cui non vedo perchè non devo fidarmi? anche nel loro sito dove c'è tutta la normativa è ribadito il tutto, non credo che un ente così grosso possa sbilanciarsi nel dubbio se mi ha confermato il ciò vuol dire che hanno studiato bene il caso, alla fine dei conti a me non interessa molto il mio registro è ancora quello vecchio già vidimato, solo che volevo sostituirlo con una in formato elettronico mediante un foglio di excell e cercavo qualcuno che mi desse una zampa, invece mi sa che me lo devo crearo da solo
roby
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Per il registro creato da te a mezzo tuo software non hai problemi. Noi ci siamo fatti un bel programmino in Access per la gestione dei registri di carico/scarico, utilizzando normali fogli A4 che portiamo a vidimare prima di utilizzare. Ti ribadisco, la legge è chiara (per modo di dire..), le motivazioni te le ho elencate. Se qualcuno ti ha detto di non vidimare il registro se ne deve prendere le responsabilità quando e se (ribadisco se) ti verranno a fare un controllo.
Ciao.
Ciao.
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@immodesto said:
Per il registro creato da te a mezzo tuo software non hai problemi. Noi ci siamo fatti un bel programmino in Access per la gestione dei registri di carico/scarico, utilizzando normali fogli A4 che portiamo a vidimare prima di utilizzare. Ti ribadisco, la legge è chiara (per modo di dire..), le motivazioni te le ho elencate. Se qualcuno ti ha detto di non vidimare il registro se ne deve prendere le responsabilità quando e se (ribadisco se) ti verranno a fare un controllo.
Ciao.
Ciao.Beato tu che hai il bel programmino comunque ognuno è libero di agire come vuole certo che se posso eliminare un po' di burocrazia e ho il benestare di un ente qualificato non mi faccio scrupoli anche se ci fosse qualche dubbio di interpretazione, penso che ci sono prima molti altri grossi problemi esempio studi di settore e li si che sono ******** amari
ciao.roby
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Roy12 non sottovalutare perche' questo è un bel problema. Senti a me, vidima i fogli così stai tranquillo e sei nel pieno rispetto delle leggi attuali.
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salve a tutti.
Mi sorge un dubbio: un negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento calzature bigiotteria ecc. deve tenere il registro carico e scarico rifiuti e conseguentemente compilare il mud?
Da una lettura dell'art. 190 del testo unico (ma è o non è in vigore?)pare che i soggetti che producono rifiuti sono tenuti al suddetto registro se producono rifiuti di cui all'art. 184 co.3 lettere c), d) e g). Pertanto la lettera e) "rifiuti derivanti da attività commerciali" non rientrano.
Giusto?
un'ultima questione. Per gli imballaggi sarebbe obbligatoria l'iscrizione al CONAI?
Grazie anticipatamente