• Bannato User Attivo

    Ciao immodesto.

    Ti ringrazio per la tua precisazione. Grazie ad essa ho scoperto un "baco" in una mia banca dati. Infatti il decreto citato da Roy12 viene riportato come vigente a tutti gli effetti e nulla invece dice in merito a quanto da te segnalato. Mi auguro che non ci siano ulteriori cambiamenti da andare a ritrovare sulla problematica citata da Roy.

    Grazie ad entrambi cmq perché questo interscambio di informazioni sarà utile a più amici del forum.


  • Bannato User Attivo

    Volevo segnalare, considerato che la cosa mi ha preso e mi sono voluto ulteriormente documentare, che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) è stato aggiornato, da ultimo, dal D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006), come modificato in sede di conversione in L. n. 17/2007 (G.U. n. 47 del 26.2.2007, S.O. n. 48) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n. 244)

    Tali modifiche riportano, salvo altro, all?art. 190 quanto di seguito:

    Art. 190
    *Registri di carico e scarico
    1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
    a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
    b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
    c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
    d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
    2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
    a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
    b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
    c) il metodo di trattamento impiegato.
    3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
    4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
    5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
    6.
    I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
    ***7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
    8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
    9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

    .............


  • User Attivo

    Ciao Contabile, è tutto abbastanza chiaro. L'hai pure postato. Se ti leggi il comma 7 dell'art. 190, capirai al volo dove sta il problema. Il decreto è stato emesso ma successivamente reso inefficace per vizi (vediti la G.U. che ti ho evidenziato). Restano in essere, pertanto, le vecchie disposizioni. Sono i soliti italici problemi nei quali i professionisti e cittadini devo imbattersi quotidianamente.


  • User Newbie

    @immodesto said:

    Ciao Contabile, è tutto abbastanza chiaro. L'hai pure postato. Se ti leggi il comma 7 dell'art. 190, capirai al volo dove sta il problema. Il decreto è stato emesso ma successivamente reso inefficace per vizi (vediti la G.U. che ti ho evidenziato). Restano in essere, pertanto, le vecchie disposizioni. Sono i soliti italici problemi nei quali i professionisti e cittadini devo imbattersi quotidianamente.

    Comunque ho voluto verificare la cosa tramite l'Associazione Industriali e mi è stato confermato che il dlg 152/2006 è in vigore anche se non è stato inviato alla corte dei conti per il controllo e che il registro non è OBBLIGATORIO vidimarlo ma facoltativo.
    saluti.

    roby


  • User Attivo

    Il Dlgs 152/06 è in vigore ma l'articolo 190 del predetto decreto non è stato disciplinato (come, del resto, altri numerosi punti del decreto) per i motivi già da me esposti, restano in vigore, pertanto, le vecchie disposizioni. Il non vidimare il registro di carico-scarico lo fai a tuo rischio e pericolo e, allo stato attuale, è una pratica assolutamente da censurare.

    Ciao e buon lavoro


  • Bannato User Attivo

    Ritengo che una vidimazione in più non guasti, anzi. Se poi il fatto di non vidimare deriva da una questione di principio (che potrebbe trovarmi d'accordo ma non troppo) è un altro discorso. La scelta cmq è tua.


  • User Attivo

    Contabile, vorrei fare una proposta: perchè non dedicare una parte del forum alle questioni amministrative legate all'ecologia? so che molti commercialisti, gioco forza, devono essere competenti in materia e, pertanto, discuterne non sarebbe male. Io sono disponibile a trattare l'argomento (per le mie specifiche competenze).

    Ti saluto.


  • Bannato User Attivo

    @immodesto said:

    Contabile, vorrei fare una proposta: perchè non dedicare una parte del forum alle questioni amministrative legate all'ecologia? so che molti commercialisti, gioco forza, devono essere competenti in materia e, pertanto, discuterne non sarebbe male. Io sono disponibile a trattare l'argomento (per le mie specifiche competenze).

    Ti saluto.

    Parlane direttamente con gli admin del forum. Usa questa sezione.


  • User Newbie

    @immodesto said:

    Il Dlgs 152/06 è in vigore ma l'articolo 190 del predetto decreto non è stato disciplinato (come, del resto, altri numerosi punti del decreto) per i motivi già da me esposti, restano in vigore, pertanto, le vecchie disposizioni. Il non vidimare il registro di carico-scarico lo fai a tuo rischio e pericolo e, allo stato attuale, è una pratica assolutamente da censurare.

    Ciao e buon lavoro

    Io non sono competente per cui ho chiesto delucidazioni all' Associazione Industriali e ti posso dire che la persona con cui ho parlato non è l'ultimo arrivato ma è il capo del settore ambiente il più esperto che fra l'altro fa numerosi convegni per cui non vedo perchè non devo fidarmi? anche nel loro sito dove c'è tutta la normativa è ribadito il tutto, non credo che un ente così grosso possa sbilanciarsi nel dubbio se mi ha confermato il ciò vuol dire che hanno studiato bene il caso, alla fine dei conti a me non interessa molto il mio registro è ancora quello vecchio già vidimato, solo che volevo sostituirlo con una in formato elettronico mediante un foglio di excell e cercavo qualcuno che mi desse una zampa, invece mi sa che me lo devo crearo da solo 😞

    roby


  • User Attivo

    Per il registro creato da te a mezzo tuo software non hai problemi. Noi ci siamo fatti un bel programmino in Access per la gestione dei registri di carico/scarico, utilizzando normali fogli A4 che portiamo a vidimare prima di utilizzare. Ti ribadisco, la legge è chiara (per modo di dire..), le motivazioni te le ho elencate. Se qualcuno ti ha detto di non vidimare il registro se ne deve prendere le responsabilità quando e se (ribadisco se) ti verranno a fare un controllo.

    Ciao.
    Ciao.


  • User Newbie

    @immodesto said:

    Per il registro creato da te a mezzo tuo software non hai problemi. Noi ci siamo fatti un bel programmino in Access per la gestione dei registri di carico/scarico, utilizzando normali fogli A4 che portiamo a vidimare prima di utilizzare. Ti ribadisco, la legge è chiara (per modo di dire..), le motivazioni te le ho elencate. Se qualcuno ti ha detto di non vidimare il registro se ne deve prendere le responsabilità quando e se (ribadisco se) ti verranno a fare un controllo.

    Ciao.
    Ciao.

    Beato tu che hai il bel programmino 😄 comunque ognuno è libero di agire come vuole certo che se posso eliminare un po' di burocrazia e ho il benestare di un ente qualificato non mi faccio scrupoli anche se ci fosse qualche dubbio di interpretazione, penso che ci sono prima molti altri grossi problemi esempio studi di settore e li si che sono ******** amari 😮
    ciao.

    roby


  • User Attivo

    Roy12 non sottovalutare perche' questo è un bel problema. Senti a me, vidima i fogli così stai tranquillo e sei nel pieno rispetto delle leggi attuali.


  • User

    salve a tutti.
    Mi sorge un dubbio: un negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento calzature bigiotteria ecc. deve tenere il registro carico e scarico rifiuti e conseguentemente compilare il mud?
    Da una lettura dell'art. 190 del testo unico (ma è o non è in vigore?)pare che i soggetti che producono rifiuti sono tenuti al suddetto registro se producono rifiuti di cui all'art. 184 co.3 lettere c), d) e g). Pertanto la lettera e) "rifiuti derivanti da attività commerciali" non rientrano.
    Giusto?
    un'ultima questione. Per gli imballaggi sarebbe obbligatoria l'iscrizione al CONAI?
    Grazie anticipatamente


  • User Attivo

    Ergo che tipologia di rifiuti produce? l'art. 190, come già ho chiarito, doveva essere successivamente disciplinato da un successivo decreto. Tale decreto è stato respinto per in presenza di vizi. Puoi leggerti quanto già da me spiegato.


  • User

    Produce rifiuti d'imballaggio (cartoni plastica), in modiche quantità ed altri rifiuti assimilabili agli urbani. non produce rifiuti pericolosi.
    Grazie ancora


  • User Attivo

    Per la tenuta del registro di carico scarico i riferimenti normativi sono quelli che tu hai evidenziato e, come è specificato, il tuo cliente non rientra tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro. Per l'iscrizione al CONAI, voglio vedere chi ti può contestare la produzione di 5-6 scatoloni in cartone prodotti in un largo lasso di tempo in mancanza della predetta iscrizione (dovrebbero sanzionare l'ottanta per cento dei comemercianti.... eheh). Considera, vado a mente, che la mancata iscrizione al CONAI comporta solo sanzioni amministrative.


  • User

    Grazie.la penso come te.
    Sono un pò troppo svedese per essere italiano.