• ModSenior

    Nuova disciplina dell?editoria (disegno di legge 3 agosto 2007)

    Apprendo proprio in questo momento da punto informatico di una nuova legge (varata nel mese di agosto nell'indifferenza più totale dei media ed approvata lo scorso 12 ottobre) che obbligherà tutti i siti internet ed i blog italiani a diventare testate giornalistiche, con tanto di iscrizione al ROC, nonché burocrazie e tasse annesse.

    Questa bella proposta di legge avrebbe come scopo la tutela dalla diffamazione.

    Cosa ne pensano i webmaster ed i blogger del forum GT?
    E gli avvocati specializzati in leggi sul web?


  • Super User

    E' stato aperto un altro topic per lo stesso argomento in Società Civile.

    Mi sembra possibile ed anzi costruttivo tentare di tenere aperti i due topic, studiando in questo i vari aspetti della complessa proposta di legge ed i possibili coinvolgimenti e ripercussioni su blogger ed altro, mentre riserverei per l'altro i commenti e le opinioni.

    Vediamo la presentazione della proposta ed alcuni passaggi significativi:

    [CENTER]> Nuova disciplina dell?editoria e delega al Governo per l?emanazione
    di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale
    (disegno di legge 3 agosto 2007)

    [/CENTER]

    Art. 1
    (Finalità generali)

    1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
      periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
      del pluralismo dell?informazione affermato dall?articolo 21 della
      Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere
      informati.
    2. Tale disciplina mira all?arricchimento della produzione e della
      circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
      settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
      pluralismo, al sostegno all?innovazione e all?occupazione, alla
      razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
      rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
      delle competenze assegnate alle Regioni dall?articolo 117 della
      Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
      costituzionale.
      [CENTER]Capo I
      Il prodotto e l?attività editoriale

      [/CENTER]
      Art. 2
      (Definizione del prodotto editoriale)
    3. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
      finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
      che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
      esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
    4. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
      informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
    5. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici
      e audiovisivi.

    **Art. 5
    **(Esercizio dell?attività editoriale)

    1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
      distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
      pubblicitaria. L?esercizio dell?attività editoriale può essere svolto anche in
      forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

    **Art. 6
    **(Registro degli operatori di comunicazione)

    1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
      nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l?attività editoriale
      sono tenuti all?iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
      cui all?articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
      1997 n. 249. Sono esclusi dall?obbligo della registrazione i soggetti che
      operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

    Art. 7
    (Attività editoriale su internet)

    1. L?iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
      svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell?applicazione
      delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
    2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
      responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
      informazioni.

  • ModSenior

    Ottima idea secondo me 😉


  • User

    che tristezza.

    Sembra che sia stata anche approvata:

    http://www.iltuolegale.it/2006/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=1

    penso che non si rendano conto di cosa voglia dire.

    Mah!

    ciao, Marco


  • Moderatore

    Beh io non commento per non diventare eccessivamente volgare. 😉

    Comunque leggendo su Internet se non ho capito male basta che il proprio sito/blog non si trovi fisicamente sul server di un hosting italiano per non essere "colpiti" da questa legge.

    Quindi i veri problemi sono per le ditte che in Italia forniscono servizi di hosting.


  • Super User

    Vi prego di attenervi in questo topic allo studio degli aspetti della proposta di legge evitando commenti.

    Opinioni e considerazioni nonchè possibili interpretazioni di aspetti negativi o positivi della proposta di legge esprimiamoli in questo topic, in modo comunque Civile ed evitando aspetti propagandistici pro o contro il Governo. 🙂


  • User

    Scusate...non mi ero accorto del suggerimento di Andrez, ora modifico qui e commento nell'altro topic!!!

    Sorry...