• User

    Quindi nessuno dei due perde le agevolazioni economiche sulle imposte, conseguite all'atto del rogito prima del matrimonio?
    Nell'esempio che riportavo, quindi, ciascuno avra' beneficiato dello sconto di 24.000 euro sull'acquisto dei singoli appartamenti. STOP! Nessuna penale/sanzione se, sposandosi, cadra' il requisito di prima casa per uno dei due immobili?


  • Bannato User Attivo

    Soggetto X (marito) e Y (moglie) acquistano prima di contrarre matrimonio con agevolazioni. Poi vanno dopo sposati a vivere a casa di X o di Y.

    A questo punto Y o X non trasferisce la residenza ma sposta solo il domicilio; cosa pensate succeda per le agevolazioni, gli interessi, l'ici, l'irpef?


  • Bannato Super User

    bhè
    irpef non è prima casa (se fanno controlli) quindi dovrebbe tassare il reddito da immobile
    ici 2 sanzioni omessa denuncia dichiarazione ici x perdita abitaz princ. + sanzioni per omesso versamento in quanto non ha diritto a detrazione
    idem per interessi
    ovviamente dipende dal tipo di lavoro che fa il nostro marito o moglie
    se è lavoratore dipendente quasi sicuramente non succede nulla tranne per ici
    se professionista o imprenditore o altro la vedo un pò più nera
    ah dimenticavo anche tarsu
    perdita beneficio riduzione unico abitante
    e maggior tassa da pagare (il nucleo familiare è cresciuto)
    in sintesi da parte degli enti locali è più facile una verifca del caso
    da parte dell'a.d.e. più difficile


  • Bannato User Attivo

    Ciao Fabio. Non mi trovi d'accordo.

    Sono residente anche se domiciliato altrove.

    Per cui la detrazione prima casa ed ICI che hanno a riferimento la residenza secondo me non le perdo.

    Seguendo questo filone va da se che il principio si estenda al recupero degl altri oneri.

    Consiedera che si può fittare la casa acquistata con i benefici senza perderli.


  • Bannato Super User

    contabile ti svelo un segreto
    svolgo per 4 comuni gli accertamenti ici
    quindi il mio compito è "stanare" coloro che hanno la residenza nei comuni senza dimorare effettivamente
    anke perchè ai fini ici e tarsu è la dimora ciò che conta e non la residenza


  • User

    Scusami Contabile, ma quando ci si sposa e' possibile, per uno dei due coniugi, trasferire il solo domicilio e non la residenza? Il fatto di essere coniugati non implica la residenza in comune per entrambi i coniugi?
    Mi sembra strano che due coniugi possano avere residenze distinte, seppur uno dei due abbia domicilio c/o la residenza dell'altro... Se cosi' fosse, il famoso meccanismo della compravendita ripetuta usufruendo delle agevolazioni prima casa (a patto che l'acquisto venga effettuato entro 1 anno dalla vendita della casa, entro lo stesso comune) sarebbe applicabile da chiunque.
    In particolare mi riferisco a coniugi con regime di separazione dei beni.
    Riformulo, quindi: il matrimonio non implica la medesima residenza nello stesso immobile?

    PS: l'unico aggiornamento su casi particolari e peraltro riferiti a coniugi con regime di comunione dei beni son riuscito a trovarlo nella circolare 38/2005 dell'Agenzia delle Entrate, che peraltro non comprende il caso da me citato (possesso degli immobili con agevolazione prima casa, ante matrimonio, per entrambi i coniugi)
    La circolare cita:
    "....- se entrambi i coniugi possiedono i requisiti per usufruire delle agevolazioni, lo sconto spetta sull'intero valore dichiarato;

    • se uno solo dei coniugi possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa, perché l'altro prima del matrimonio aveva già beneficiato degli sconti, le agevolazioni "prima casa" competono solo limitatamente alla quota di sua spettanza. Sulla restante parte si pagheranno le aliquote intere...."

  • Bannato User Attivo

    @fabioalessandro said:

    anke perchè ai fini ici e tarsu è la dimora ciò che conta e non la residenza
    *
    FINANZIARIA 2007*

    Per quanto concerne la detrazione per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria. In proposito, è bene ricordare che sino ad 31 dicembre 2006 la detrazione spetta solo a condizione che il proprietario abbia la dimora abituale nell'immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.

    Il discorso che ho fatto prima era basato su questo presupposto. Ho considerato che l'operazione abbai avuto effettuazione con data successiva al 1 gennaio 2007. 😉


  • Bannato Super User

    si ma la norma dice "salvo prova contraria"
    quindi se sei residente io posso prendere per buona la residenza
    ma se in realtà la residenza è fittizia posso accertarti tranquillamente
    la prova in genere la ricerco nelle fornitute domestiche (enel ecc ecc)
    quindi in teoria la residenza fa fede
    ma in realtà la cosa è diversa


  • User

    Quindi, in soldoni, accadrebbe quanto avevo supposto all'inizio e parzialmente confermato da fabioalessandro nell'11o permalink: perdita dei benefici inizialmente acquisiti con sanzione, piu' tutta la serie di tassazioni di cui al citato permalink...!?


  • User Attivo

    Secondo l'ADE la risposta è questa:
    Se l'immobile non si utilizza più come abitazione principale?
    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura).
    Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.