• Super User

    Nell'attesa che qualche utente esperto nel settore, ti risponda, in merito ai tuoi quesiti, ti consiglio vivamente, di cambiare commercialista 🙂


  • User Attivo

    @GloboGsm said:

    Nell'attesa che qualche utente esperto nel settore, ti risponda, in merito ai tuoi quesiti, ti consiglio vivamente, di cambiare commercialista 🙂
    grazie comunque per la risposta..ma non sarebbe meglio darmi qualche consiglio utile veramente??:bho::bho:


  • Super User

    Non voleva essere una sorta di battuta la mia, anzi...
    il commercialista, molte volte, è causa di spiacevoli situazioni economiche, a danno del cliente che lo ha scelto, ragion per cui, ho dato tale risposta, nella quale, ho anche specificato:

    Nell'attesa che qualche utente esperto nel settore, ti risponda, in merito ai tuoi quesiti
    Altrimenti, oltre al consiglio, avrei dato le risposte alle tue domande...
    Di norma cerco di essere sempre cortese e disponibile in questo Forum, quindi se la mia risposta ti ha offeso, o è sembrata una mancanza di rispetto o professionalità, ti chiedo scusa in anticipo 😉


  • User Attivo

    @GloboGsm said:

    Non voleva essere una sorta di battuta la mia, anzi...
    il commercialista, molte volte, è causa di spiacevoli situazioni economiche, a danno del cliente che lo ha scelto, ragion per cui, ho dato tale risposta, nella quale, ho anche specificato:

    Altrimenti, oltre al consiglio, avrei dato le risposte alle tue domande...
    Di norma cerco di essere sempre cortese e disponibile in questo Forum, quindi se la mia risposta ti ha offeso, o è sembrata una mancanza di rispetto o professionalità, ti chiedo scusa in anticipo 😉 assolutamente non mi sono e non mi hai offeso..sei stato comunque cortese nel tuo consiglio,che ho gia' da me messo in atto...:impiccato:
    e' solo che,avendo ricevuto la mail ,ho pensato che qualcuno mi avesse gia' risposto dandomi qulche indicazione riguardo il mio problema..


  • Bannato User Attivo

    Il regime di franchigia cui sicuramente fai riferimento Fabio a mio avviso è un regime antieconomico sia per i commercialisti che per i contribuenti.
    In merito a quella che è la tua problematica chi sceglie di "transitare" al regime di franchigia deve presentare apposita richiesta all'Agenzia Entrate la quale attribuirà al soggetto un numero di partita IVA speciale.
    Non si gode di sgravi ai fini INPS passando al REGIME di FRANCHIGIA.

    Di seguito tutta una panoramica sul REGIME di FRANCHIGIA

    Il nuovo regime è applicabile a partire dal 01 gennaio 2007.
    *** Soggetti interessati.***
    Il regime si applica nei confronti di:
    [INDENT] ·imprenditori individuali commerciali o agricoli;
    ·artisti e professionisti.
    [/INDENT] Sono esclusi dall’applicazione del nuovo regime:
    [INDENT] ·le ** società** di persone e di capitali;
    ·gli imprenditori individuali e gli artisti e professionisti che non risiedono nel territorio dello Stato;
    ·coloro che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell'imposta come, ad esempio, il regime agricolo, per** l'editoria,** per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i** giochi, spettacoli ed intrattenimenti,** per i ** beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.**
    [/INDENT] Ai soggetti cui si applica il regime della franchigia sarà attribuito un ** numero speciale di partita IVA**:
    [INDENT] · direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, nel caso di soggetti già in attività;
    ·in seguito alla presentazione della dichiarazione di inizio attività per i soggetti che iniziano l’attività e che ritengono di versare nelle condizioni previste per l’accesso al regime.
    [/INDENT] *** Determinazione del volume d’affari.***
    Il regime della franchigia si applica ai soggetti che:
    ·nel caso di soggetti già in attività:
    [INDENT] -nell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
    -nell’anno solare precedente non hanno effettuato esportazioni.
    [/INDENT] ·in caso di inizio dell’attività:
    [INDENT] -prevedono di realizzare nell’anno solare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
    -prevedono di non effettuare esportazioni.
    [/INDENT] Il **volume d’affari **deve essere determinato facendo riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno solare precedente - tenendo conto della variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 - con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa.
    Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il **volume d'affari complessivo **relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o se assoggettate a regimi speciali espressamente disciplinati.
    Nel calcolo del volume d’affari si deve tenere conto anche dei corrispettivi e dei compensi assoggettati a regimi speciali.

     ***     Casi nei quali la      franchigia non è applicabile***
          Il regime della franchigia può non essere applicato dal      contribuente che ha la facoltà di **optare per l’applicazione dell’imposta      nei modi ordinari**. L’opzione è vincolante per il contribuente per un      triennio,  trascorso il quale la scelta resta valida per ciascun anno      successivo, fino a quando è concretamente applicata. 
          L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione      annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata: fino a tale      momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto dal      contribuente. 
          La** revoca dell’opzione**      ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. Poiché l’applicazione      del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla      presentazione della dichiarazione annuale IVA la scelta deve essere      comunicata presentando, il **“quadro VO” **“comunicazioni delle opzioni e      delle revoche” rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA,  unitamente alla      dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini. 
          Dal regime della      franchigia si **fuoriesce** in due ipotesi:
          ·è      conseguito un volume d’affari superiore a 7.000 euro;
          ·sono      effettuate esportazioni.
     
          In entrambi i casi il      regime **cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno solare successivo**      a quello in cui è superato uno dei limiti, ovvero **a decorrere dal      medesimo anno solare** se la soglia viene superata per oltre il cinquanta      per cento del limite stesso. 
          Facciamo un esempio:
          2007 – volume d’affari      superiore a 7.000 euro, ma non a 10.500 -  il contribuente calcolerà      l’imposta nei modi ordinari a decorrere dall’anno 2008;
          2007 - volume d’affari      superiore a 10.500 euro -  il contribuente calcolerà l’imposta nei modi      ordinari a decorrere dall’anno 2007. In questo caso l’imposta andrà      applicata secondo le regole ordinarie fin dall’inizio dell’anno e, pertanto,      il contribuente dovrà calcolare e versare l’IVA a debito relativa alle      operazioni effettuate nell’anno 2007 dopo aver detratto l’imposta sugli      acquisti relativi al medesimo periodo.
     ***     ***
     ***     Obblighi tributari IVA***
          I soggetti che applicano      il nuovo regime della franchigia sono **esonerati** dai seguenti      adempimenti: 
    
    •    registrazione delle fatture emesse (articolo 23),       
      
    •    registrazione dei corrispettivi (articolo 24) 
      
    •    registrazione degli acquisti (articolo 25) 
      
    •    dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e        8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322) 
      
    •    compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e        fornitori (articolo 37, commi 8 e 9 del D.L.223/2006) 
      
    •    tenuta e conservazione dei registri e documenti        (articolo 39) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette        doganali di importazione.           I soggetti che applicano      il regime della franchigia hanno i seguenti **obblighi**: 
          ·l’obbligo      di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette      doganali; 
          ·l’obbligo      di certificazione dei corrispettivi; 
          ·l’obbligo      di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate;     
          ·l’obbligo      di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre      operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione      contabile) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;      
          ·l’obbligo      di versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del      mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
      
          Per tutti gli adempimenti      tributari i contribuenti che applicano il regime della franchigia possono      farsi assistere dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in      ragione del domicilio fiscale del contribuente.
          I contribuenti in regime      di franchigia:
          ·non      addebitano l’IVA ai clienti per le cessioni di beni e le prestazioni di      servizi;
          ·non      detraggono l’IVA assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché      sulle importazioni;
          ·devono      certificare i corrispettivi con emissione di ricevuta o scontrino.
      

      *** Acquisti intracomunitari***
      Nel caso di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge, il contribuente in franchigia deve integrare la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

      *** Rettifica della detrazione***
      Nel caso in cui dei contribuenti che esercitano l’attività già prima del 2007 passano al regime della franchigia devono tenere presente che occorre rettificare l’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.
      Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, dal regime della franchigia al regime ordinario.


      *** Rimborso dell’imposta a credito ***
      Nel caso di passaggio dal regime normale a quello della franchigia, qualora dall’ultima dichiarazione annuale IVA, eseguite le opportune rettifiche, emerga una eccedenza di credito IVA, il medesimo potrà essere chiesto a rimborso se sussistono i presupposti, ovvero potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.


  • User Attivo

    quindi io ,odontotecnico che emette fatture esente iva,non ne trarrei grandi benefeci..giusto?


  • Bannato User Attivo

    Da un punto di vista legato alle uscite finanziarie NO. Qualche lieve vantaggio potresti averlo nella gestione documentale. Ma credo che il gioco non vale la candela.


  • User Attivo

    quindi..non mi resta che chiudere ufficialmente partita iva..?


  • Bannato User Attivo

    Non posso esprimermi in merito. Ritengo tu possa decidere per il tuo meglio,
    buona giornata.


  • User Attivo

    @Contabile said:

    Non posso esprimermi in merito. Ritengo tu possa decidere per il tuo meglio,
    buona giornata.
    grazie comunque per la risposta