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Filmare e registrare i propri dipendenti è un reato?
Salve a tutti,
sospetto che un mio dipendente rubi sul posto di lavoro e decido di filmarlo. Per non dare nell'occhio isolo la telecamera dal monitor principale e spengo le lucine in modo che sembri spenta.
L'ipotesi è confermata, il dipendente ruba e non poco! Come prova decido di registrarlo mentre commette l'atto incrimintato.
Ho violato qualche legge o è tutto in regola??
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Legge sulla privacy credo... avresti dovuto contattare le autorità competenti e lasciare fare a loro.
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se l'hai fatto senza autorizzazione loro penso proprio di si....
ciao, Marco
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@mad72 said:
se l'hai fatto senza autorizzazione loro penso proprio di si....
ciao, Marco
MA NOOO!!Per quanto concerne l'utilizzo di webcam Ti riporto in calce le istruzioni del Garante.
Dovrai però distinguere l'uso delle prove acquisite: per licenziare il dipendente o solamente per supportare la querela per furto??
Videosorveglianza e privacy: il garante detta nuove regole e adempimentiGarante Privacy , provvedimento 29.04.2004
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Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante della Privacy ha aggiornato ed integrato le regole in materia di videosorveglianza anche alla luce del nuovo codice sulla privacy entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
Il provvedimento in particolare stabilisce:
- che possono ammettersi modalità con le quali possono ed L?installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire;
- che gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili;
- che la proliferazione di questi sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. L?eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo;
- che i cittadini devono sapere sempre e comunque se un?area è sottoposta a videosorveglianza.
(Altalex, 22 maggio 2004. Vedi anche il comunicato del Garante della Privacy ed il dossier sulla videosorveglianza)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza
Roma, 29 aprile 2004.
Sommario
1. Premessa
2. Principi generali[INDENT] 2.1. Principio di liceità
2.2. Principio di necessità
2.3. Principio di proporzionalità
2.4. Principio di finalità
[/INDENT]3. Adempimenti[INDENT] 3.1. Informativa
3.2. Prescrizioni specifiche[INDENT] 3.2.1. Verifica preliminare
3.2.2. Autorizzazioni
3.2.3. Altri esami preventivi
3.2.4. Notificazione
[/INDENT]3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza
[/INDENT][INDENT][INDENT] 3.3.1. Responsabili e incaricati
3.3.2. Misure di sicurezza
[/INDENT][/INDENT][INDENT] 3.4. Durata dell?eventuale conservazione
3.5. Documentazione delle scelte
3.6. Diritti degli interessati
[/INDENT]4. Settori specifici[INDENT] 4.1. Rapporti di lavoro
4.2. Ospedali e luoghi di cura 4.3. Istituti scolastici
4.4. Luoghi di culto e di sepoltura[/INDENT]5. Soggetti pubblici[INDENT] 5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali
5.2. Informativa
5.3. Accessi a centri storici
5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
5.5. Deposito dei rifiuti
[/INDENT]6. Privati ed enti pubblici economici[INDENT] 6.1. Consenso
6.2. Bilanciamento degli interessi[INDENT] *6.2.1. Profili generali
*6.2.2. Registrazione delle immagini
6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione
6.2.4. Videocitofoni
6.2.5. Riprese nelle aree comuni
[/INDENT][/INDENT]7. Prescrizioni e sanzioni
**[CENTER]IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI[/CENTER]
.........................2. PRINCIPI GENERALI
***2.1 Principio di liceità
***.........................................
***2.2. Principio di necessità
****...................- ***2.3. Principio di proporzionalità
*** .............................
***2.4. Principio di finalità
......................
3. ADEMPIMENTI
3.1. Informativa
*Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell?eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso web cam).
L?informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell?art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che può essere utilizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto successivo. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell?area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 con particolare riguardo alle finalità e all?eventuale conservazione.
Il supporto con l?informativa:- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.3.2. Prescrizioni specifiche[INDENT] *3.2.1. Verifica preliminare
*.......................
3.2.2. Autorizzazioni
-......................
*3.2.3. Altri esami preventivi
*Non devono essere sottoposti all?esame preventivo del Garante, .................
*3.2.4. Notificazione
*........................
[/INDENT]3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza[INDENT] *3.3.1. Responsabili e incaricati
*...................................
*3.3.2. Misure di sicurezza
*...............................
[/INDENT]3.4. Durata dell?eventuale conservazione
In applicazione del principio di proporzionalità (v. anche art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), ....***3.5. Documentazione delle scelte
***..................................***3.6. Diritti degli interessati
***...........................4. SETTORI SPECIFICI
***4.1. Rapporti di lavoro
***Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell?attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970; art. 2 d.lg. n. 165/2001).
Queste garanzie vanno osservate sia all?interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro, così come, ad esempio, si è rilevato in precedenti provvedimenti dell?Autorità a proposito di telecamere installate su autobus (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull?attività lavorativa degli addetti).
Ê inammissibile l?installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all?attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull?attività giornalistica contenute nel Codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l?osservanza del codice deontologico per l?attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.***4.2. Ospedali e luoghi di cura
***L?eventuale ***.......4.3. Istituti scolastici
*** ......
4.4. Luoghi di culto e di sepoltura
*L?installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o .............- SOGGETTI PUBBLICI**
***5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali
***..................
***5.2. Informativa
***Contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali, l?informativa agli interessati deve essere fornita nei termini illustrati nel paragrafo 3.1. e non solo mediante pubblicazione sull?albo dell?ente, oppure attraverso una temporanea affissione di manifesti. ......***5.3 Accessi a centri storici
***. .................***5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
***Alcune situazioni di particolare ................***5.5. Deposito dei rifiuti
***In applicazione dei principi richiamati, ................6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
**
*6.1. Consenso
***A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall?interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).
In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di privati ed enti pubblici economici, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento. Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi.
Il consenso, oltre alla presenza di un?informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti, consistenti ad esempio nell?implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell?avvenuto accesso a determinati luoghi.
Nel settore privato, fuori dei casi in cui sia possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato, vi può essere la necessità di verificare se esista un altro presupposto di liceità utilizzabile in alternativa al consenso, come indicato nel paragrafo successivo.6.2. Bilanciamento degli interessi[INDENT] *6.2.1. Profili generali
*Un?idonea alternativa all?esplicito consenso va ravvisata nell?istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell?intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Considerata l?ampia serie di garanzie e condizioni sopra indicate, non appare necessario che il Garante, per alcuni trattamenti in ambito privato di seguito indicati, prescriva ulteriori condizioni e limiti oltre quelli già richiamati in premessa.
*6.2.2. Registrazione delle immagini
*I trattamenti di dati possono essere più invasivi rispetto alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, talora solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato. E ciò in considerazione delle molteplici attività di elaborazione cui i dati, possono essere sottoposti anche ad altri fini.
In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente all?erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi alle varie forme di trasporto) o a specifiche attività (che si svolgono ad esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale od industriale in relazione a particolari tipi di attività).
*6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione
*Nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali). La videosorveglianza può risultare eccedente e sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione.
Nell?uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l?angolo visuale all?area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
*6.2.4. Videocitofoni
*Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione. Tali apparecchiature sono dislocate abitualmente all?ingresso di edifici o immobili in corrispondenza di campanelli o citofoni, appunto per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare. La loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile, quando non sono utilizzati per fini esclusivamente personali (art. 5, comma 3 del Codice).
Altri dispositivi di rilevazione e controllo, invece, spesso non sono facilmente individuabili anche per mancanza di informativa, né la loro collocazione è altrimenti segnalata. In alcuni casi, poi, più telecamere collocate anche all?interno di un edificio (pianerottoli, corridoi, scale) si attivano contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato, riprendono le persone fino all?ingresso negli appartamenti. Anche in questi casi è necessaria una adeguata informativa.
*6.2.5. Riprese nelle aree comuni
*L?installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all?interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), benché non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l?adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l?angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l?accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l?abitazione di altri condomini.
Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit.
L?installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all?esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico).
La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).
[/INDENT]7. PRESCRIZIONI E SANZIONI
Il Garante invita tutti gli operatori interessati ad attenersi alle prescrizioni illustrate e a quelle definite opportune parimenti indicate nel presente provvedimento, in attesa dei più specifici interventi che potranno derivare in materia da un c.d. provvedimento di verifica preliminare di questa Autorità (art. 17 del Codice), oppure dal codice deontologico che il Garante ha promosso per disciplinare in dettaglio altri aspetti del trattamento dei dati personali effettuato "con strumenti elettronici di rilevamento di immagini" (art. 134 del Codice).
Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:-
all?inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);
-
all?adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall?autorità giudiziaria civile e penale;
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all?applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 s. del Codice).[CENTER]TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:[/CENTER]
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prescrive ai titolari del trattamento nei settori interessati, ai sensi dell?art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, le misure necessarie ed opportune indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
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individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell?art. 24, comma 1, lett. f) del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;
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individua in allegato un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione.Roma, 29 aprile 2004
[RIGHT]IL PRESIDENTE
Rodotà[/RIGHT]
[RIGHT]IL RELATORE
Rasi[/RIGHT]
[RIGHT]IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli[/RIGHT][CENTER][/CENTER]
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Per le modalità di utilizzazione del modello si veda il paragrafo 3.1.
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Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".
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Perfetto ti ringrazio!
I dipendenti erano già stati avvisati sulla presenza delle telecamere ed avevano già firmato la deliberatoria per la privacy
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@mypersonaltrainer said:
Perfetto ti ringrazio!
I dipendenti erano già stati avvisati sulla presenza delle telecamere ed avevano già firmato la deliberatoria per la privacySono contento di esserti stato utile. Buon lavoro.