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associazione temporanea d'impresa
Buongiorno a tutti,
un cliente mi ha posto una domanda... è una società edile e deve effettuare dei lavori in un cantiere .... la società committente ( non è un ente pubblico)per la costruzione dei tetti gi ha presentato un'altra società con cui gli hanno proposto di fare un contratto di associazione temporanea di impresa (che si deve fare dal notaio)... qualcuno ne sa qualcosa io non ho mai visto una contratto del genere potete darmi una mano????
Vi ringrazio in anticipo.
Valeria
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L’associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo, è una fattispecie rientrante nella più ampia categoria delle joint ventures. Essa si caratterizza, e si distingue dalle altre forme associative, per essere finalizzata all’esecuzione di appalti pubblici.
Questa figura venne introdotta con la legge 8 agosto 1977, n. 584, che introdusse la fattispecie del “raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche”. Essa subì successivamente delle modifiche attraverso la legge 11 febbraio 1994, n. 109, quindi dalla legge 13 novembre 1998, n. 415, la quale opera una serie di rinvii a successivi regolamenti per una piena applicazione della disciplina. Fondamentali sono la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 4488 del 7 ottobre 1996, e la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2100 del 22 dicembre 1998.
L’associazione temporanea di imprese è modellata sullo schema della joint venture. L’associazione temporanea consente a più imprese di partecipare ad una gara d’appalto collaborando tra loro. Questa forma collaborativa consentirebbe di evitare i costi che invece avrebbe la costituzione di una impresa comune o di un consorzio, destinati a scomparire in caso di esito negativo della gara. Inoltre l’associazione temporanea permetterebbe di dare maggiori garanzie al committente circa l’esecuzione integrale ed a regola d’arte dell’opera.
Nell’associazione temporanea più imprese si associano pur restando giuridicamente soggetti distinti. Le imprese così associate possono formulare un’offerta che viene presentata da una sola delle imprese associate. L’impresa che presenta l’offerta assume la veste di impresa capogruppo e cura i rapporti tra il committente e il raggruppamento. La dottrina riconduce il rapporto fra la capogruppo e le associate allo schema del mandato collettivo con rappresentanza.
Secondo quanto disposto dalla legge n. 109/1994 i raggruppamenti temporanei possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici a condizione che le imprese associate abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse prima della presentazione dell’offerta. Quest’ultima formulerà quindi l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
L’associazione di imprese viene di solito classificata in due fattispecie: orizzontale o verticale. La prima si ha nell’ipotesi di collaborazione fra imprese che esercitano attività omogenee, le quali si associano al fine di suddividere i lavori ed ottenere i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. La seconda ipotesi un’impresa assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgano le attività secondarie, definite come scorporabili, mentre l’attività primcipale è svolta dalla capogruppo.
Le associazioni temporanee di impresa possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici a condizione che sia la capogruppo, sia le altre partecipanti, siano in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel regolamento di partecipazione.
Con la presentazione dell’offerta i concorrenti associati assumono la responsabilità solidale nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
I singoli concorrenti alla gara non possono partecipare in più di una associazione temporanea. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Per ultimo, ai raggruppamenti è consentita la presentazione dell’offerta prima della costituzione, purchè l’offerta sia sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti. L’offerta dovrà inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
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@Contabile said:
L?associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo, è una fattispecie rientrante nella più ampia categoria delle joint ventures. Essa si caratterizza, e si distingue dalle altre forme associative, per essere finalizzata all?esecuzione di appalti pubblici.
Questa figura venne introdotta con la legge 8 agosto 1977, n. 584, che introdusse la fattispecie del ?raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l?esecuzione delle opere pubbliche?. Essa subì successivamente delle modifiche attraverso la legge 11 febbraio 1994, n. 109, quindi dalla legge 13 novembre 1998, n. 415, la quale opera una serie di rinvii a successivi regolamenti per una piena applicazione della disciplina. Fondamentali sono la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 4488 del 7 ottobre 1996, e la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2100 del 22 dicembre 1998.
L?associazione temporanea di imprese è modellata sullo schema della joint venture. L?associazione temporanea consente a più imprese di partecipare ad una gara d?appalto collaborando tra loro. Questa forma collaborativa consentirebbe di evitare i costi che invece avrebbe la costituzione di una impresa comune o di un consorzio, destinati a scomparire in caso di esito negativo della gara. Inoltre l?associazione temporanea permetterebbe di dare maggiori garanzie al committente circa l?esecuzione integrale ed a regola d?arte dell?opera.
Nell?associazione temporanea più imprese si associano pur restando giuridicamente soggetti distinti. Le imprese così associate possono formulare un?offerta che viene presentata da una sola delle imprese associate. L?impresa che presenta l?offerta assume la veste di impresa capogruppo e cura i rapporti tra il committente e il raggruppamento. La dottrina riconduce il rapporto fra la capogruppo e le associate allo schema del mandato collettivo con rappresentanza.
Secondo quanto disposto dalla legge n. 109/1994 i raggruppamenti temporanei possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici a condizione che le imprese associate abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse prima della presentazione dell?offerta. Quest?ultima formulerà quindi l?offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
L?associazione di imprese viene di solito classificata in due fattispecie: orizzontale o verticale. La prima si ha nell?ipotesi di collaborazione fra imprese che esercitano attività omogenee, le quali si associano al fine di suddividere i lavori ed ottenere i requisiti necessari per partecipare alla gara d?appalto. La seconda ipotesi un?impresa assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgano le attività secondarie, definite come scorporabili, mentre l?attività primcipale è svolta dalla capogruppo.
Le associazioni temporanee di impresa possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici a condizione che sia la capogruppo, sia le altre partecipanti, siano in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel regolamento di partecipazione.
Con la presentazione dell?offerta i concorrenti associati assumono la responsabilità solidale nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
I singoli concorrenti alla gara non possono partecipare in più di una associazione temporanea. E? vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall?impegno presentato in sede di offerta.
Per ultimo, ai raggruppamenti è consentita la presentazione dell?offerta prima della costituzione, purchè l?offerta sia sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti. L?offerta dovrà inoltre contenere l?impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L?inosservanza di tale divieto comporta l?annullamento dell?aggiudicazione o la nullità del contratto.
Grazie mille.... ma si può fare anche se il committente non è un ente pubblico???? Perchè nel mio caso si tratta di committente X ente privato società cooperativa che ha dato in appalto alla ditta A.... ma certi lavori non riesce a farli ma li potrebbe fare la ditta B che però non ha firmato nessun contratto( Allora il committente X ha proposto ad A di fare associazione temporanea d'impresa con B) al fine di svolgere l'intero lavoro...
Grazie
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ma perchè impelagarsi in un'A.T.I. quando il committente è un privato?
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@immodesto said:
ma perchè impelagarsi in un'A.T.I. quando il committente è un privato?
Perchè ha deciso così il cliente.... anche se secondo me non è logico...