• User Newbie

    Valore di un preventivo

    Chiedo ancora una volta un vostro parere riguardo una questione da cui non so se posso uscire in modo indolore.
    Un mese e mezzo fa mi sono rivolto ad un tipografo x la realizzazione di alcuni lavori.
    Ai primi di aprile mi venne mandato un preventivo via fax e a voce concordammo la consegna del materiale entro massimo 10 giorni.
    Ho provato un paio di volte a chiamarel a ditta ma non ho trovato nessuno.
    Oggi, a distanza di oltre un mese (l'ultimo contatto con loro è stato il 3 aprile) mi chiamano x dirmi che il materiale ordinato (totale quasi 1000 euro) è pronto.
    Il mio dubbio è questo. L'ultima volta che andai npresso la tipografia firmai il preventivo in originale sulla loro copia fax (non riesco a trovare più la mia), impegnandomi, quindi, almeno presumo.
    Ma visto che non hanno rispettato i tempi di consegna io mi sono rivolto altrove; ora quella merce non mi serve più e il tipografo esige che io ritiri e paghi.
    Che posso fare?

    Paolo


  • User Newbie

    Ho ritrovato alcuni appunti, nel caso le date fossero importanti:
    mi hanno mandato un primo preventivo in data 6 aprile, poi un altro 13 aprile. che ho poi firmato senza apporre alcuna data (magari fa testo la data del loro fax) il giorno 18 aprile.
    Il problema è che io non trovo più la mia copia e non mi pare ci fosse specificato nulla riguardo i tempi di consegna.
    Esiste un termine di legge? Posso mandare loro una raccomandata x fermare la cosa?


  • User Newbie

    V'è nulla di esplicitato sul preventivo in merito alle tempistiche di consegna?


  • User

    Mi pare che il contratto sia stato concluso (preventivo sottoscritto per accettazione).

    Qualora vi fosse stato un termine, occorrerebbe stabilire se è **essenziale **oppure no e data la situazione non credo che il primo sia il tuo caso.

    Ebbene, l'inosservanza di un termine **non **essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza.

    Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto:

    • in relazione all'oggetto e alla natura del contratto,
    • al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

    Cosa accade se invece un termine non è previsto?

    Di fronte al debitore che ha eseguito la sua prestazione (la tipografia), il creditore (tu) dovrebbe far accertare la tardività dell'adempimento, con il conseguente inadempimento e dunque chiedere la risoluzione del contratto.

    E' sempre obbligatoria in questo caso la messa in mora o la diffida ad adempiere? No, purchè in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito.

    Un mese per l'esecuzione della prestazione eccede ogni limite normale di tolleranza?

    Onestamente, credo che nessuno possa esprimere con certezza tale valutazione; è una tipica situazione in cui il giudice è il vero dominus.

    Se fossi il legale della tipografia evidenzierei il fatto che tu non hai mai comunicato di non voler accettare la prestazione e che dunque la tipografia ha in perfetta buona fede, e nel rispetto dei tempi usuali, eseguito la sua prestazione.

    Se fossi il tuo legale cercherei di dimostrare che un mese è un termine intollerabile; che il creditore non è obbligato a comunicare di non avere più interesse alla prestazione; che tu sei stato costretto a rivolgerti ad un altro tipografo.

    Se fossi il giudice di pace probabilmente taglierei la testa al toro: 500 euro