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- Case History - in testa con la key del competitor; Denuncia?
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@Andrez said:
Ebbene, l'ha fatto
Constatando il perdurare della sua propria serp usurpata per giunta da un competitor, quel signore ha denunciato l'usurpatore, facendo presentare dal suo Avvocato un Ricorso al Giudice, accompagnato da relazione tecnica di un esperto e chiedendo di condannare l'usurpatore a togliere quei subdoli trukki certamente presenti in quel sito ed aggiungendo domanda di indennizzo di 5.000 ?./giorno per i danni subiti. :bho:
...a riprova che alla pazia umana bon c'è limite! Permettetemi anche una nota di biasimo per quell'avvocato che non ha saputo ben consigliare il suo cliente.
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Mah.... mi suonerebbe molto strano che il giudice gli desse ragione, anche se se ne vedono di tutti i colori.
Perchè poi?
Perchè un "competitore" con lo stesso nome lo supera in google grazie ai link?
Dove sarebbe il dolo? Essere primi per il proprio nome (anche se ti chiamassi Ermenegildo PdorFiglioDiKhmer & Bros SpA) non è mica un diritto naturale protetto dalla legge. Tantomeno se non sei un marchio registrato.Applicare la legislazione corrente alla rete per analogia produce spesso risultati paradossali. In modo particolare se consideri i risultati nei MdR, che ora valutano soprattutto fattori reputazionali (link e anchor).
Occhio che se il principio fosse questo (se vinci grazie ai link esterni, ne sei responsabile a prescindere) Bush potrebbe chiedere i danni per miserable failure... beh magari lui no, ma quell'ometto ridicolo a cui corrispondeva la traduzione italiana state certi che 40 milioni di euro a blog ve li chiede e vi scatena contro una muta di onorevoli avvocati.Insomma... a me sembra più che paradossale, al limite della lite temeraria.
Ciao.
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Il posizionamento in quella serp per quella key è dunque dovuto a link che Gamberini stesso o chi per lui ha fatto inserire, a pagamento, col suo nome in anchor, l'anno precedente che la terza ditta acquistasse quel dominio e vi togliesse ogni traccia della key Gamberini dal codice.
Scusa Andrez,
forse mi sfugge qualcosa... ma se hanno tolto ogni key riguardante "Gamberini" e si trovano in quella posizione a causa di anchor di link di soggetti terzi (yahoo e le varie directory) e a causa di un algoritmo di un ulteriore soggetto terzo (google).. che diavolo centra quel povero cristo con quel posizionamento?
Eppoi trattandosi di una query composta da due parole nome registrato + nome comune , ma chi l'ha detto che nome registrato deve uscire per forza sempre primo? (ma anche se non fosse registrato)... che so cercando "Google Ufficio" , la società Google non è affatto prima...
Mah, o forse c'è qualcosa che non ho capito....
ok, che il marchio è "gamberini ufficio" ma ufficio da solo NON è registrabile (è una parola di uso comune) , quindi se l'algoritmo lo considera come una query formata da due parole che cosa vai a denunciare?
Poi caso mai, se proprio sei "fissato" , denuncia Google, mica il cliente... che non fa niente di illegale... anche se avesse scritto nel suo sito la parola Gamberini (mi pare che la pubblicità comparativa sia permessa ad esempio) non farebbe nulla di legalmente rilevante...
o sbaglio?
Nicola
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... o sbaglio?Direi proprio di no
Evidentemente, non essendoci nel codice quella key, quel povero cristo con quel posizionamento non c'enta un cavolo.
VÃ difatti ricordato che quei link sono stati messi dal ricorrente stesso, quando il sito apparteneva ad una Ditta con la quale lui collaborava, e che per scelta sua ha fatto inserire con il ***suo nome ***in anchor e non della Ditta proprietaria del sito.
Ma se anche l'avesse messa quella key, pare anche a me che la pubblicità comparativa sia permessa e che dunque non avrebbe fatto nulla di legalmente rilevante. :bho:
Sembra che l'attore [quello che ha presentato il Ricorso al Giudice chiedendo i 5.000 €./giorno] citi nell'Atto la Perizia di un Tennico Esperto: > La ricorrente ha chiesto lumi ai propri tecnici i quali le hanno spiegato che, evidentemente, la Ditta Citata] ha inserito nella propria sorgente HTML etichette nascoste, cioè parole chiave (es. Gamberini Ufficio) che, se digitate dall’utente, conducono a Ditta Citata].
In pratica sono state inserite mega-tag codificate nel linguaggio di rete (html) appositamente al fine di sviare la clientela di Ditta Citante o Attore] su Ditta Citata]. Han trovato Trukki magici nei meta-tag insomma
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Con tutti i problemi che hanno i tribunali... certo se ne devono veder arrivare di tutti i colori...
cmq ho paura che oltre a vedersi il concorrente dvanti, gli toccherà anche pagare le spese processuali...
facci sapere come va a finire (ah, già saremo vecchi allora !:D )
Nicola
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Direi anche di più... lasciamo stare le directory e questo caso specifico.
Sposto la questione a fini logici.
Metti che io nel mio blog voglia linkare il sito della renault con anchor-text fiat, o viceversa, cosi', perchè sono bastardo dentro e mi piace coglionare i miei lettori.
Metti che questa pratica un po' dadaista si diffonda a tappeto tra i blogger e che in conseguenza per la kw fiat sia primo il sito della renault (o viceversa).... cosa dovrebbe succedere dal punto di vista legale?Il mio blog è il mio diario, sarò padrone di farci quello che mi pare, o no?
Se i fattori reputazionali sono valutati (giustamente) importanti dai MdR, cosa me ne dovrebbe fregare a me blogger? Saranno affaracci loro, no? Saro' libero di esprimermi come meglio credo, fregandomene dei fattori graditi ai MdR.
Se dico nel mio autorevolissimo blog che la tale scarpa che respira in realtà mi fa puzzare i piedi, per dire, e in questo modo qualche motore mi mette prima la tal ditta per la kw "come far puzzare i piedi"... mi dovrei preoccupare?
Ma neanche per sogno!Sta cosa di andare dai giudici ad ogni tiramento mi sembra un delirio tutto italiano.
Insomma, in definitiva, se quello che penso (e quindi scrivo, protetto da un diritto costituzionale) si riflette nel mio html e viene considerato dai MdR per il rank, qualcuno mi puo' portare in tribunale perche' quello che penso gli danneggia o modifica il posizionamento?
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Sai quale è il problema? E' che i giudici non sanno niente di internet. Gli avvocati meno che mai. Non esiste un albo, una certificazione, un pezzo di carta che dichiari chi ha competenza e chi non ne ha.
Quindi poi viene fuori che portano come test "i tecnici ai quali viene chiesto i lumi" .....
Esperienza vissuta in prima persona, qualche anno fa.
E' venuto a fare il test della controparte un c.....ne con tanto di relazione scritta. Quando ho letto la relazione ed ho capito che non aveva nessuna competenza del settore, ho fatto chiedere all'avvocato per quale agenzia il test lavorasse.
La risposta: non lo faccio di professione, sono un appassionato di internet.
Era uno smanettone per di + abusivo ed è venuto a fare il test in un processo!In Italia tocchiamo l'assurdo.
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Ho letto il caso e mi permetto un piccolo apporto in materia collegata e il cui principio mi sembra applicabile in via analoga.
Nel 2002, il tribunale di Milano ha escluso che l'uso di un termine come meta tag, cioè termine essenziale di ricerca nascosta, configuri un'ipotesi di contraffazione del marchio.
L'ordinanza del tribunale di Milano esclude in particolare che l'uso di un termine (anche non comune) come meta tag possa rappresentare un caso di contraffazione di marchio, non risultando tale termine leggibile nel front end del sito.
L'ordinanza del Tribunale fa conseguire da ciò l’esclusione della tutela prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del Rd 929/1942 che, nel testo sostituito prima dall'articolo 1 del Dlgs 480/1992 e poi dall'articolo 1 del Dlgs 198/1996, consente al titolare del marchio, in particolare, di vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità .
Riassunto di un commento di Guida al Diritto 2002.
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Diversa la posizione del Tribunale di Roma:
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"la semplice conoscenza, da parte dell'utente di internet, dell'esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante [...] è idonea a influenzare la scelta del consumatore";
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conclude ritenendo prevalente l'esigenza "che ciascun imprenditore, nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e che non tragga invece vantaggio, in maniera parassitaria [...] dall'effetto di 'agganciamento' ai risultati dei mezzi impiegati da altri", nel rispetto delle finalità proprie dell'art. 2958 n. 3 c.c. In altre parole:
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l'art. 2958, n. 3, c.c. qualifica concorrenza sleale l'uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei in concreto a produrre danni al concorrente;
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l'art. 2958, n. 3, c.c. tratteggia una clausola generale priva di contenuti determinati che il giudice è chiamato a specificare di volta in volta al giudice "secondo l'evolversi della vita economica e sociale";
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poiché la società tizia ha investito e investe notevoli somme nella diffusione del proprio marchio, l'uso dello stesso all'interno dei meta tag della pagina web del concorrente caio altera la corretta concorrenza attraverso elementi che non dipendono dalla qualità del prodotto e dalla originalità o economicità del sistema di produzione, ma dall'appropriazione del risultato di un'attività altrui.
Continuo a scavare e, se trovo qualcosa di interessante, lo posto. Ciao
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Anzi credo proprio che il sorpasso non sia voluto, guardate questa ricerca con site:bo.it e allora si capisce
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