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Il regime IVA del commercio elettronico diretto B2C
Salve sto aprendo un sito di inserzioni di incontri, non vendo prodotti e mi rivolgo solo ai consumatori non a ditte, ho letto che in questi casi il commercio elettronico è di tipo diretto.
Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.
Nel commercio elettronico diretto a soggetti residenti nello stesso stato dove mi trovo io e mancando la vendita di un bene fisico l'operazione iva rientra nella prestazione di servizi soggette ad iva.
Vorrei porre delle domande
cosa si intende con:- no obbligo di emettere fattura
salvo richiesta del cliente10 - no obbligo di emettere
ricevuta/scontrino fiscale - tenuta del registro dei
corrispettivi giornalieri (no
invio telematico) se la fattura
non è emessa
In poche parole se chi crea l'inserzione non chiede ricevuta devo tenere il registro giornaliero se la chiede sono obbligato a fare l'invio telematico?
Art. 7 comma 2 D.Lgs. 42/2015 e D.M. 27 ottobre 2015: “Sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.”.
Quindi vendendo inserzioni a privati che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte e professione sono esonerato dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi? cosa vuol dire?
Per la mia tipologia di attività mi consigliate ditta individuale e forfettario o aprire una srls?
- no obbligo di emettere fattura