• User Newbie

    Legge Orlando tempi rinvio a giudizio

    Buon giorno
    vorrei sapere da qualche esperto in materia esattamente cosa cambia con la legge Orlando in particolare riguardo ai tempi di archiviazione/rinvio a giudizio.
    Mi potete fare un esempio pratico, nel caso di querela contro ignoti quali sono le tappe a partire dalla querela stessa (individuazione colpevole, Sit, indagini ecc) con i relativi tempi (minimi/massimi)?
    Grazie


  • User Attivo

    Praticamente fino a quest'estate al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero poteva prendersi tutto il tempo che voleva (si diceva, eufemisticamente, "di riflessione") prima di chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio dell'indagato, che diveniva quindi formalmente imputato. Capitava quindi che lo sfortunato indagato ricevesse la busta verde dell'avviso di conclusione delle indagini e poi, per anni, più nulla, senza sapere di che morte dovesse morire, senza potersi difendere o risolvere la questione, senza sapere quando sarebbe stato il processo e così via... sovente questa inazione si allungava addirittura fino alla prescrizione. Con la legge Orlando, dal termine delle indagini il pm ha massimo tre mesi di tempo per decidere se archiviare o rinviare a giudizio, eccezionalmente prorogabili a sei. È una buona riforma, come molte varate dal ministro.

    È impossibile fare esempi perché ciascun caso è diverso. Comunque per le indagini contro ignoti valgono le stesse regole dei noti: 6 mesi, prorogabili a 12 e poi a 18. Quando il pubblico ministero ritiene di aver individuato il colpevole, ne iscrive il nome nel registro degli indagati e allora parte un nuovo termine d'indagine con la stessa scansione. Se il pubblico ministero ritiene che sia impossibile risalire all'autore, chiede l'archiviazione. Se le indagini non vengono svolte affatto, come spesso capita, idem. Frequentemente - ma non è un obbligo! - quando il nome viene acquisito, la persona viene contattata per l'elezione di domicilio e la nomina del difensore. Però non è un obbligo, è interamente possibile che l'intera indagine si svolga all'insaputa dell'indagato e che questi riceva solo l'avviso di conclusione delle indagini di cui sopra, o addirittura neanche quello e già direttamente la condanna per posta (se il PM chiede al giudice di emettere un decreto penale di condanna, applicando una semplice multa). Pertanto se si sospetta qualcosa è opportuno richiedere alla procura competente un certificato detto "ex art. 335 cpp" in cui verrà comunicato se esistono indagini sul proprio conto, ma solo in quella determinata procura. È anche possibilissimo che il PM valuti "tenue" il fatto e archivi la posizione dell'indagato.

    "Sit" sta per sommarie informazioni testimoniali. Sono informazioni acquisite in interrogatorio dagli inquirenti o dall'indagato stesso o da persone informate sui fatti ma non indagate. Se è l'indagato a essere interrogato, a condurre l'intervista sarà un ufficiale di polizia giudiziaria e l'indagato avrà la facoltà di non rispondere e di mentire, oltre all'assistenza di un avvocato; altrimenti è sufficiente anche un agente, non sono date le facoltà di cui sopra e non è richiesta la presenza di un avvocato (anche se onestamente non guasta portarselo dietro o almeno consultarsi). Qualora la persona informata sui fatti dovesse autoincriminarsi, l'agente chiude immediatamente il verbale e rimanda tutto ad un interrogatorio con le forme di cui sopra.

    La natura delle indagini chiaramente dipende da reato a reato. Per orientarsi in questo mare magnum è opportuno consultare un avvocato, se si hanno sospetti.