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    legge 241/90. Indennizzo ritardo

    Buonasera
    Nell'articolo 2 bis, comma 1bis, della Legge 241/90 introdotta nel 2013 dall'articolo 28 del Decreto Legge 69/2013,convertito in legge 98/2013 è previsto che in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento all'interessato deve essere corrisposto un indennizzo per il mero ritardo nella misura di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento, per un importo massimo di 2000,00 euro.
    Tale provvedimento vige solo per per i procedimenti riguardanti l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa o è esteso a ogni tipo di procedimento? Nel caso, quali le procedure?
    Inoltre, in un ufficio pubblico, può l'addetto registrare la conversazione senza preavvertire l'utente?
    Grazie