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    Dubbio su corretto titolo da notificare con il precetto

    Veniva iscritto un ricorso ex art. 317bis depositato il 31 gennaio 2012 presso Tribunale dei Minorenni di Bologna per la regolamentazione del diritto di visita paterno e la condanna al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario alla minore figlia.
    Il padre non pagava il mantenimento nel periodo intercorso tra il deposito (31 gennaio 2012) e la decisione e su incarico della madre, al fine di recuperare tali somme, dovrei notificare il titolo esecutivo idoneo, munito di formula esecutiva, con pedissequo atto di precetto.
    Ora il dubbio dello Scrivente sorge poichè nel procedimento sono stati emessi dal Collegio, prima del decreto definitivo del 19 dicembre 2013 con condanna a 400 Euro mensili, due decreti provvisori che nulla dicono circa il mantenimento (7-12 giugno 2012 per incarico CTU e 9 luglio 2013 per* regolamentazione delle visite, all'esito della udienza del 4 luglio precedente presieduta dal Giudice onorario).*
    Nella udienza del 4 luglio 2013 sopra richiamata, però, il Giudice onorario istruttore riporta testualmente a verbale "nelle more della decisione definitiva di questo tribunale si determina che il padre inizi da subito ed entro il 10 di ogni mese a versare un importo di Euro 300 per il mantenimento della figlia previa comunicazione della Sig.ra delle proprie coordinate bancarie".
    Tale Testo ed il suo contenuto non vengono mai riportati nei successivi decreti (nè definitivi nè provvisori quali* precedenti decisioni esecutive della causa) nè tanto meno ratificato dalla Camera di Consiglio del successivo 9 luglio 2013 che emetteva il decreto provvisorio circa le visite datato 9 luglio 2013.
    Ora la domanda, al fine di non inficiare precetto e procedura esecutiva notificandi sarebbe quale titolo esecutivo sarebbe valido per ottenere gli importi non pagati dalla domanda ex art. 445 c.c. fino al provvedimento? Può il menzionato verbale di udienza redatto dal giudice istruttore onorario avere efficacia esecutiva ed apporvi idonea formula esecutiva o il solo titolo esecutivo circa il mantenimento deve essere considerato il decreto definitivo del 19 dicembre 2013?