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Documento informatico
Chiedo qualche delucidazione sulla normativa dei documenti informatici.
Leggendo il codice dell'amministrazione digitale si legge che le copie per immagine (scansioni) di documenti originali formati in origine su supporto cartaceo hanno lo stesso valore probatorio degli originali da cui sono tratte se sono state formate rispettando le regole tecniche dell'art.71.
Qualcuno sa quali sono queste regole e come si fa per capire se una copia per immagine è stata formata nel rispetto di queste regole tecniche?
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