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Identikit: il preposto alla sicurezza in azienda
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “ Preposto ” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il Testo Unico Sicurezza ha modificato significativamente la figura dei preposti alla sicurezza sul lavoro, definendo innanzitutto il ruolo che devono svolgere in azienda ed i relativi obblighi che devono assolvere.
Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.
Questa figura lavorativa può essere considerata una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala etc. vanno inquadrati nella figura del preposto poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc. in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto.
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani.
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
Quella descritta è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo e deve essere formata tramite appositi corsi sulla sicurezza sul Lavoro.
Non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
Inoltre nessuna indennità è dovuta al preposto per lo svolgimento dei compiti specificati dal TU e al preposto non è consentito di sottrarsi all’adempimento degli obblighi; un eventuale rifiuto costituirebbe un inadempimento contrattuale e, come tale, sarebbe sanzionabile.